Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TJ0367

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 dicembre 2015.
Repubblica di Polonia contro Commissione europea.
FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sviluppo rurale – Spese effettuate dalla Polonia – Articolo 33 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Rettifica finanziaria mista – Obbligo di motivazione.
Causa T-367/13.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 dicembre 2015 –

Polonia / Commissione

(causa T‑367/13)

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sviluppo rurale — Spese effettuate dalla Polonia — Articolo 33 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 — Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 — Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Rettifica finanziaria mista — Obbligo di motivazione»

1. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999 e n. 1290/2005) (v. punti 25‑28, 92)

2. 

Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 37)

3. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Sostegno allo sviluppo rurale — Misure specifiche applicabili agli Stati membri che hanno aderito all’Unione a partire dal 2004 — Sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza soggette a ristrutturazione — Obbligo dei beneficiari di impegnarsi a destinare una parte dell’aiuto concesso a operazioni di ristrutturazione (Artt. 39 TFUE, 42 TFUE e 43 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1257/1999, art. 33 ter) (v. punti 39, 41‑43, 45, 48, 49, 81)

4. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Sostegno allo sviluppo rurale — Misure specifiche applicabili agli Stati membri che hanno aderito all’Unione a partire dal 2004 — Sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza soggette a ristrutturazione — Obbligo degli Stati membri di verificare il rispetto da parte dei beneficiari dei loro piani di sviluppo agricolo e di effettuare controlli in loco — Carattere autonomo dei due tipi di controlli (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999, art. 33 ter; regolamento della Commissione n. 817/2004, art. 69) (v. punti 56, 58, 59)

5. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Sostegno allo sviluppo rurale — Misure specifiche applicabili agli Stati membri che hanno aderito all’Unione a partire dal 2004 — Sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semi-sussistenza soggette a ristrutturazione — Obbligo degli Stati membri di effettuare controlli amministrativi al momento della presentazione delle domande di aiuto — Obbligo implicito — Portata (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999; regolamento della Commissione n. 817/2004, artt. 67 e 68) (v. punti 67, 71, 72)

6. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione — Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro — Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia — Ammissibilità (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 2) (v. punto 91)

7. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Procedura di liquidazione dei conti — Procedura di conciliazione — Parere dell’organo di conciliazione — Assenza di effetto cogente [Regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 12, b) e c)] (v. punto 106)

8. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 111, 112)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11), nella parte in cui la Commissione applica le rettifiche pari a EUR 8292783,94 e EUR 71610559,39 alle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia per il sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Top