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Document 62014TO0585
Slovenia / Commissione
Slovenia / Commissione
Causa T‑585/14
Repubblica di Slovenia
contro
Commissione europea
«Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»
Massime – Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 14 settembre 2015
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione – Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità del ricorso
(Artt. 258 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436)
Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata
[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1]
Nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o istituzioni, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi a produrre effetti giuridici vincolanti.
Orbene, non è questa l’ipotesi che ricorre nel caso di una lettera della Commissione con cui si invita in modo informale uno Stato membro a mettere alcune risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione. Infatti, l’applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di messa a disposizione di risorse proprie ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. Nessuna delle disposizioni della decisione 2007/436, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 2007/436, adottate in materia, conferisce alla Commissione la competenza ad adottare provvedimenti relativi alla loro interpretazione. Inoltre, la Commissione non può ledere la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità del comportamento di uno Stato membro con il regolamento n. 1150/2000. Pertanto, la Commissione ha unicamente la facoltà, di cui sempre dispone, di esprimere la propria opinione, la quale non è in alcun caso vincolante per le autorità nazionali.
Inoltre, poiché lo scopo della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento previsto dall’articolo 258 TFUE e' solo quello di consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni del Trattato o, eventualmente, di offrirgli la possibilità di giustificare la propria posizione, nessuno degli atti adottati dalla Commissione in questo contesto, compresa un lettera nella quale tale istituzione invita in modo informale uno Stato membro a mettere alcune risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione, possiede forza cogente.
(v. punti 25, 34, 38, 40, 43, 46, 48)
V. il testo della decisione.
(v. punti 29‑35)
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione – Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità del ricorso
(Artt. 258 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436)
2. Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata
[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1]
1. Nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o istituzioni, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi a produrre effetti giuridici vincolanti.
Orbene, non è questa l’ipotesi che ricorre nel caso di una lettera della Commissione con cui si invita in modo informale uno Stato membro a mettere alcune risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione. Infatti, l’applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di messa a disposizione di risorse proprie ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. Nessuna delle disposizioni della decisione 2007/436, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 2007/436, adottate in materia, conferisce alla Commissione la competenza ad adottare provvedimenti relativi alla loro interpretazione. Inoltre, la Commissione non può ledere la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità del comportamento di uno Stato membro con il regolamento n. 1150/2000. Pertanto, la Commissione ha unicamente la facoltà, di cui sempre dispone, di esprimere la propria opinione, la quale non è in alcun caso vincolante per le autorità nazionali.
Inoltre, poiché lo scopo della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento previsto dall’articolo 258 TFUE e' solo quello di consentire allo Stato membro di conformarsi volontariamente alle prescrizioni del Trattato o, eventualmente, di offrirgli la possibilità di giustificare la propria posizione, nessuno degli atti adottati dalla Commissione in questo contesto, compresa un lettera nella quale tale istituzione invita in modo informale uno Stato membro a mettere alcune risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione, possiede forza cogente.
(v. punti 25, 34, 38, 40, 43, 46, 48)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 29‑35)