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Document 62008TJ0082

Massime della sentenza

Causa T-82/08

Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato del vetro piano nel SEE — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi — Prova dell’infrazione — Calcolo dell’importo delle ammende — Esclusione delle vendite vincolate — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012

  1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di forza probatoria richiesto – Decisione che lascia permanere un dubbio nella mente del giudice – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Decisione basata su prove documentali – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  3. Intese – Pratica concordata – Nozione – Dichiarazione di intenti che elimina o riduce sostanzialmente l’incertezza relativa al comportamento dell’operatore sul mercato – Elemento sufficiente

    (Art. 81, § 1, CE)

  4. Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Partecipazione di un’impresa a un’intesa o a una pratica concordata – Criteri – Contributo al raggiungimento degli obiettivi comuni

    (Art. 81, § 1, CE)

  5. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Forza probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti ad un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

    (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

  6. Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa

    (Art. 81, § 1, CE)

  7. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Obbligo di procedere a una delimitazione del mercato – Insussistenza in caso di accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza

    (Art. 81 CE)

  8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

    (Artt. 81 CE e 253 CE)

  9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Infrazione commessa da più imprese – Gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o gregario dell’impresa

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/2)

  11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Obbligo, per la Commissione, di differenziare le imprese implicate in una stessa infrazione sulla base del loro fatturato complessivo o del loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi – Insussistenza

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  12. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Mancanza di un termine di prescrizione – Violazione del principio della certezza del diritto – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza – Sindacato giurisdizionale

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

  1.  L’onere della prova di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE incombe all’autorità che ne asserisce l’esistenza, la quale è tenuta a raccogliere gli elementi di prova idonei a dimostrare, sufficientemente in diritto, l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione. Inoltre, qualora il giudice nutra un dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione e dunque, conformemente al principio della presunzione di innocenza, il giudice non può concludere che la Commissione ha dimostrato sufficientemente la sussistenza dell’infrazione di cui è causa qualora nutra ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione con cui viene inflitta un’ammenda. È quindi necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione è stata commessa. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

    Inoltre, è usuale che le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgano in modo clandestino, le riunioni siano segrete e la documentazione ad esse relativa sia ridotta al minimo. Di conseguenza, anche se la Commissione scopre documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

    (v. punti 32-33)

  2.  In materia di intese, quando il ragionamento della Commissione è fondato sulla supposizione che i fatti dimostrati non possano essere spiegati se non con una concertazione tra le imprese, alle ricorrenti basta dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti stabiliti dalla Commissione e che permettano così di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta dalla Commissione.

    Tale principio però non si applica quando le constatazioni della Commissione si basano su prove documentali.

    (v. punti 34-35)

  3.  Costituisce una pratica concordata vietata dall’articolo 81, paragrafo 1, CE qualsiasi contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa rivelare ad un concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso di seguire, o prevede di seguire, egli stesso sul mercato, qualora tale contatto abbia lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato. Siffatta forma di coordinamento fra imprese sostituisce scientemente i rischi della concorrenza con una cooperazione pratica tra le medesime.

    Per accertare una pratica concordata, non occorre pertanto dimostrare che il concorrente di cui trattasi si sia formalmente impegnato, nei confronti di uno o più terzi, ad adottare una qualsiasi condotta o che i concorrenti abbiano stabilito d’accordo il loro comportamento futuro sul mercato. È sufficiente che, mediante la sua dichiarazione di intenti, il concorrente abbia eliminato o, quanto meno, sostanzialmente ridotto l’incertezza relativa al comportamento che si può ipotizzare che esso tenga sul mercato.

    (v. punto 45)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 48)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 54)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 73-74)

  7.  La Commissione è tenuta a dare una definizione del mercato in una decisione adottata in applicazione dell’articolo 81 CE unicamente quando, senza siffatta definizione, non è possibile stabilire se l’accordo di cui è causa possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. In linea di principio, se l’oggetto stesso di un accordo è quello di restringere la concorrenza, non è necessario definire i mercati geografici in questione in maniera precisa, dato che la concorrenza attuale o potenziale sui territori interessati è stata necessariamente ristretta, a prescindere dal fatto che i detti territori costituiscano o meno mercati in senso stretto. Al fine di determinare la portata geografica dell’infrazione, di cui si terrà conto per valutare la gravità di quest’ultima, è sufficiente che la Commissione valuti il carattere più o meno esteso della zona geografica del mercato o dei mercati interessati, senza che essa sia tenuta a definire con precisione i mercati in questione.

    (v. punto 90)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 102-103)

  9.  Quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, nel determinare l’importo delle ammende è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse, il che implica, in particolare, che si stabilisca quale sia stato il loro rispettivo ruolo nell’infrazione per tutta la durata della loro partecipazione alla stessa.

    (v. punto 109)

  10.  A norma del paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, il ruolo passivo di un’impresa nel commettere un’infrazione costituisce quindi una circostanza attenuante. Tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, od anche l’esistenza di espresse dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione. Le circostanze secondo le quali un’impresa è stata il membro meno assiduo alle riunioni dell’intesa o si è limitata a ricevere informazioni comunicate unilateralmente da un concorrente, senza aver formulato alcuna riserva od obiezione, non possono però avere alcuna rilevanza per stabilire il ruolo passivo dell’impresa stessa in seno ad un’intesa.

    Del pari, la circostanza secondo cui le imprese incriminate non avrebbero attuato taluni degli accordi aventi carattere anticoncorrenziale non può essere sufficiente per provare che esse avrebbero tenuto un comportamento concorrenziale sul mercato.

    (v. punti 110-111, 113)

  11.  Nel settore delle ammende inflitte per violazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, il carattere dissuasivo delle ammende costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del loro importo. Infatti, le ammende inflitte per violazione dell’articolo 81 CE, come previste dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché lo scopo di dissuadere sia le imprese in questione sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme del diritto della concorrenza dell’Unione. Nondimeno, la Commissione non è tenuta, nell’effettuare il calcolo delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in esame, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali di tali ammende, risultanti dal suo calcolo effettuato con riferimento alle imprese interessate, rendano conto di ogni differenza tra queste ultime in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.

    (v. punto 117)

  12.  Né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti per il calcolo dell’ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 prevedono un termine massimo oltre il quale non può tenersi conto di un’eventuale recidiva, il che non viola il principio di certezza del diritto.

    Nondimeno, il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della Commissione in materia di diritto della concorrenza, il giudice può quindi essere chiamato a valutare se la Commissione abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento, in particolare, al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole della concorrenza.

    Qualora siano trascorsi più di quindici anni prima dell’inizio della seconda infrazione commessa dalle imprese in questione e non sia stata provata l’esistenza di una continuità tra la prima e la seconda infrazione, tale periodo non permette di confermare una propensione di queste ultime a sottrarsi alle regole della concorrenza. Pertanto, la Commissione non viola il principio di non discriminazione ritenendo che il periodo trascorso tra le due infrazioni fosse sufficientemente lungo per escludere una maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva.

    (v. punti 121-123)

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Causa T-82/08

Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato del vetro piano nel SEE — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi — Prova dell’infrazione — Calcolo dell’importo delle ammende — Esclusione delle vendite vincolate — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012

  1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di forza probatoria richiesto – Decisione che lascia permanere un dubbio nella mente del giudice – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Decisione basata su prove documentali – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  3. Intese – Pratica concordata – Nozione – Dichiarazione di intenti che elimina o riduce sostanzialmente l’incertezza relativa al comportamento dell’operatore sul mercato – Elemento sufficiente

    (Art. 81, § 1, CE)

  4. Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Partecipazione di un’impresa a un’intesa o a una pratica concordata – Criteri – Contributo al raggiungimento degli obiettivi comuni

    (Art. 81, § 1, CE)

  5. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Forza probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti ad un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

    (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

  6. Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa

    (Art. 81, § 1, CE)

  7. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Obbligo di procedere a una delimitazione del mercato – Insussistenza in caso di accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza

    (Art. 81 CE)

  8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

    (Artt. 81 CE e 253 CE)

  9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Infrazione commessa da più imprese – Gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o gregario dell’impresa

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/2)

  11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Obbligo, per la Commissione, di differenziare le imprese implicate in una stessa infrazione sulla base del loro fatturato complessivo o del loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi – Insussistenza

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  12. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Mancanza di un termine di prescrizione – Violazione del principio della certezza del diritto – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza – Sindacato giurisdizionale

    (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

  1.  L’onere della prova di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE incombe all’autorità che ne asserisce l’esistenza, la quale è tenuta a raccogliere gli elementi di prova idonei a dimostrare, sufficientemente in diritto, l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione. Inoltre, qualora il giudice nutra un dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione e dunque, conformemente al principio della presunzione di innocenza, il giudice non può concludere che la Commissione ha dimostrato sufficientemente la sussistenza dell’infrazione di cui è causa qualora nutra ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione con cui viene inflitta un’ammenda. È quindi necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione è stata commessa. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

    Inoltre, è usuale che le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgano in modo clandestino, le riunioni siano segrete e la documentazione ad esse relativa sia ridotta al minimo. Di conseguenza, anche se la Commissione scopre documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

    (v. punti 32-33)

  2.  In materia di intese, quando il ragionamento della Commissione è fondato sulla supposizione che i fatti dimostrati non possano essere spiegati se non con una concertazione tra le imprese, alle ricorrenti basta dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti stabiliti dalla Commissione e che permettano così di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta dalla Commissione.

    Tale principio però non si applica quando le constatazioni della Commissione si basano su prove documentali.

    (v. punti 34-35)

  3.  Costituisce una pratica concordata vietata dall’articolo 81, paragrafo 1, CE qualsiasi contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa rivelare ad un concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso di seguire, o prevede di seguire, egli stesso sul mercato, qualora tale contatto abbia lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato. Siffatta forma di coordinamento fra imprese sostituisce scientemente i rischi della concorrenza con una cooperazione pratica tra le medesime.

    Per accertare una pratica concordata, non occorre pertanto dimostrare che il concorrente di cui trattasi si sia formalmente impegnato, nei confronti di uno o più terzi, ad adottare una qualsiasi condotta o che i concorrenti abbiano stabilito d’accordo il loro comportamento futuro sul mercato. È sufficiente che, mediante la sua dichiarazione di intenti, il concorrente abbia eliminato o, quanto meno, sostanzialmente ridotto l’incertezza relativa al comportamento che si può ipotizzare che esso tenga sul mercato.

    (v. punto 45)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 48)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 54)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 73-74)

  7.  La Commissione è tenuta a dare una definizione del mercato in una decisione adottata in applicazione dell’articolo 81 CE unicamente quando, senza siffatta definizione, non è possibile stabilire se l’accordo di cui è causa possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. In linea di principio, se l’oggetto stesso di un accordo è quello di restringere la concorrenza, non è necessario definire i mercati geografici in questione in maniera precisa, dato che la concorrenza attuale o potenziale sui territori interessati è stata necessariamente ristretta, a prescindere dal fatto che i detti territori costituiscano o meno mercati in senso stretto. Al fine di determinare la portata geografica dell’infrazione, di cui si terrà conto per valutare la gravità di quest’ultima, è sufficiente che la Commissione valuti il carattere più o meno esteso della zona geografica del mercato o dei mercati interessati, senza che essa sia tenuta a definire con precisione i mercati in questione.

    (v. punto 90)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 102-103)

  9.  Quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, nel determinare l’importo delle ammende è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse, il che implica, in particolare, che si stabilisca quale sia stato il loro rispettivo ruolo nell’infrazione per tutta la durata della loro partecipazione alla stessa.

    (v. punto 109)

  10.  A norma del paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, il ruolo passivo di un’impresa nel commettere un’infrazione costituisce quindi una circostanza attenuante. Tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, od anche l’esistenza di espresse dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione. Le circostanze secondo le quali un’impresa è stata il membro meno assiduo alle riunioni dell’intesa o si è limitata a ricevere informazioni comunicate unilateralmente da un concorrente, senza aver formulato alcuna riserva od obiezione, non possono però avere alcuna rilevanza per stabilire il ruolo passivo dell’impresa stessa in seno ad un’intesa.

    Del pari, la circostanza secondo cui le imprese incriminate non avrebbero attuato taluni degli accordi aventi carattere anticoncorrenziale non può essere sufficiente per provare che esse avrebbero tenuto un comportamento concorrenziale sul mercato.

    (v. punti 110-111, 113)

  11.  Nel settore delle ammende inflitte per violazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, il carattere dissuasivo delle ammende costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del loro importo. Infatti, le ammende inflitte per violazione dell’articolo 81 CE, come previste dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché lo scopo di dissuadere sia le imprese in questione sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme del diritto della concorrenza dell’Unione. Nondimeno, la Commissione non è tenuta, nell’effettuare il calcolo delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in esame, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali di tali ammende, risultanti dal suo calcolo effettuato con riferimento alle imprese interessate, rendano conto di ogni differenza tra queste ultime in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.

    (v. punto 117)

  12.  Né il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti per il calcolo dell’ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 prevedono un termine massimo oltre il quale non può tenersi conto di un’eventuale recidiva, il che non viola il principio di certezza del diritto.

    Nondimeno, il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della Commissione in materia di diritto della concorrenza, il giudice può quindi essere chiamato a valutare se la Commissione abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento, in particolare, al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole della concorrenza.

    Qualora siano trascorsi più di quindici anni prima dell’inizio della seconda infrazione commessa dalle imprese in questione e non sia stata provata l’esistenza di una continuità tra la prima e la seconda infrazione, tale periodo non permette di confermare una propensione di queste ultime a sottrarsi alle regole della concorrenza. Pertanto, la Commissione non viola il principio di non discriminazione ritenendo che il periodo trascorso tra le due infrazioni fosse sufficientemente lungo per escludere una maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva.

    (v. punti 121-123)

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