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Document 62005TJ0344
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Agricoltura – FEAOG –Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Diniego di imputazione al Fondo (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 74-75, 269-270)
2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 76-77, 313)
3. Atti delle istituzioni – Regole di condotta amministrativa di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni – Portata (v. punto 192)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 251-252)
5. Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 40 TFUE e 43 TFUE; regolamento della Commissione n. 1169/97, art. 20, n. 5, primo comma) (v. punti 289-295)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), laddove esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori della carne bovina, dei seminativi e degli ortofrutticoli.
Dispositivo
1) La decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia”, è annullata, laddove esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo di premio all’estensivizzazione versato per gli anni 2000 e 2001.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) La Repubblica ellenica sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della Commissione europea.
4) La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della Repubblica ellenica.