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Documento 62007TJ0049
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche — Decisione che procede ad un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità considerati e che completa tale elenco senza abrogare la decisione anteriore — Ricorso proposto da una persona non menzionata in detta decisione — Ricevibilità
(Art. 263 TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3; decisioni del Consiglio 2006/379 e 2006/1008)
2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche — Decisione che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità considerati e che mantiene taluni di loro su detto elenco
(Art. 296 TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3)
3. Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di determinate persone ed entità sospettate di attività terroristiche — Decisione che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità considerati e che mantiene taluni di loro su detto elenco — Sindacato giurisdizionale ad opera del giudice dell’Unione — Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3)
1. La decisione 2006/1008, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, non dispone l’abrogazione della decisione 2006/379, ma effettua l’aggiunta di taluni nomi ed entità all’elenco fissato da quest’ultima.
Quindi, la valutazione della ricevibilità di un ricorso avverso la decisione 2006/1008, presentato da una persona non esplicitamente menzionata in detta decisione, deve essere operata alla luce di due considerazioni principali. In primo luogo, il Consiglio ha l’obbligo di procedere ad un riesame dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolte in atti terroristici almeno una volta ogni sei mesi, in conformità all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 ed all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo. In secondo luogo, dal secondo ‘considerando’ della decisione 2006/1008 risulta che essa completa l’elenco fissato dalla decisione 2006/379, senza disporne l’abrogazione. Ciò costituisce una manifestazione della volontà del Consiglio di mantenere su detto elenco le persone il cui nome è menzionato in quest’ultima decisione, con l’implicazione che i suoi capitali permangono congelati. Si deve conseguentemente ritenere che una persona riguardata dalla decisione 2006/379 sia individualmente e direttamente interessata dalla decisione 2006/1008 ed il suo ricorso contro detta decisione deve essere considerato ricevibile.
(v. punti 34‑36)
2. Sia la motivazione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali sia la motivazione delle decisioni successive devono trattare non solo le condizioni legali di applicazione del regolamento n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, in particolare l’esistenza di una decisione nazionale assunta da un’autorità competente, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, che l’interessato deve essere oggetto di una misura di congelamento dei capitali.
Sebbene, in forza dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, relativo a misure restrittive specifiche per la lotta al terrorismo, cui rinvia altresì l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, le decisioni successive di congelamento dei capitali debbano essere precedute da un riesame della situazione dell’interessato, ciò avviene allo scopo di assicurarsi che il mantenimento di questi nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolte in atti di terrorismo sia giustificato, eventualmente sulla base di nuovi elementi di informazione o di prova. Tuttavia, quando i motivi di una decisione successiva di congelamento dei capitali sono essenzialmente gli stessi già invocati in occasione di una precedente decisione, una semplice dichiarazione in tal senso può essere sufficiente, in particolare nel caso in cui l’interessato sia un gruppo o un’entità.
Per il resto, poiché il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’adozione o del mantenimento di una misura di congelamento dei capitali, non può esigersi che esso indichi in maniera più specifica in che modo il congelamento dei capitali di una persona riguardata da una tale misura contribuisca, concretamente, alla lotta contro il terrorismo, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che l’interessato potrebbe utilizzare i propri capitali per commettere o favorire in futuro atti terroristici.
(v. punti 53‑55, 57)
3. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto comunitario, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre ad essere stato ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
A tal proposito, l’efficacia del controllo giurisdizionale, il quale deve poter avere segnatamente ad oggetto la legittimità dei motivi su cui è basata l’inclusione del nome di una persona o di un’entità nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, relativo a misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che comporta l’imposizione all’interessato di un insieme di provvedimenti restrittivi, implica che l’autorità comunitaria di cui trattasi è tenuta, per quanto possibile, a comunicare siffatti motivi alla persona o all’entità interessata o al momento in cui tale inclusione viene decisa, ovvero, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo che l’inclusione sia stata compiuta, allo scopo di consentire a tali destinatari l’esercizio nei termini del proprio diritto a ricorrere.
Per quanto riguarda le decisioni successive al congelamento dei capitali, adottate dal Consiglio nel contesto del riesame a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, a giustificazione del mantenimento dell’interessato sull’elenco controverso, previsto all’art. 1, n. 6, di detta posizione comune, non è più necessario garantire un effetto a sorpresa per assicurare l’efficacia delle sanzioni. Quindi, qualsiasi decisione successiva al congelamento dei capitali deve essere preceduta da una nuova possibilità di audizione e, eventualmente, dalla comunicazione dei nuovi elementi a carico.
(v. punti 59‑60)