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Document 62004TJ0359
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Nozione — Gravi difficoltà — Natura obiettiva
(Art. 88, nn. 2 e 3, CE)
2. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
3. Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2, primo comma)
4. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Potere discrezionale — Rispetto della coerenza tra gli artt. 87 CE e 88 CE ed altre norme del Trattato aventi l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune
(Artt. 87 CE e 88 CE)
5. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Regime d’esenzione che comporta una possibile discriminazione fiscale tra prodotti nazionali e importati — Insufficienza e incompletezza dell’esame — Indizio dell’esistenza di gravi difficoltà
(Artt. 23 CE, 25 CE, 88, nn. 2 e 3, CE e 90 CE)
1. Il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase d’esame preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame non consenta di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, la Commissione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.
La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati con il mercato comune. Ne discende che il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione.
Peraltro, ove sussistano tali difficoltà, una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni può essere annullata per quest’unico motivo, in ragione dell’omesso approfondito esame in contraddittorio previsto dal Trattato, anche qualora non fosse dimostrato che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione erano errate in diritto o in fatto.
(v. punti 55‑56, 58)
2. Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
(v. punto 81)
3. È vietato dedurre un motivo nuovo in corso di causa, a meno che esso non sia basato su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, come prevede l’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. Per contro, un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo già dedotto, direttamente o implicitamente, nel ricorso e che sia ad esso strettamente connesso è ricevibile.
(v. punto 87)
4. Anche se la procedura di cui agli artt. 87 CE e 88 CE lascia alla Commissione un ampio margine discrezionale per sindacare la compatibilità di un regime di aiuti di Stato con le esigenze del mercato comune, dall’economia generale del Trattato emerge che tale procedimento non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato. Tale obbligo della Commissione di rispettare la coerenza tra gli artt. 87 CE e 88 CE ed altre norme del Trattato s’impone in particolare qualora anche le altre norme riguardino l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune. Infatti, nell’adottare una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato comune causato da singoli operatori economici.
Pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune. Inoltre, nel determinare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune, quest’ultima deve tener conto delle condizioni del mercato, anche a livello fiscale. Ne risulta che, secondo il sistema del Trattato, un aiuto non può essere istituito o autorizzato sotto forma di discriminazione fiscale, da parte di uno Stato membro, nei confronti di prodotti originari di altri Stati membri.
(v. punti 91‑92)
5. Qualora il primo esame di un aiuto nella fase d’esame preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE non consenta di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, la Commissione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. L’insufficienza o l’incompletezza dell’esame condotto dalla Commissione in sede di procedimento d’esame preliminare rappresenta un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà.
Conseguentemente, nel caso di un regime di esenzione da una tassa ambientale che costituisca in quanto tale un aiuto di Stato, la discriminazione fiscale tra prodotti nazionali e prodotti importati da un altro Stato membro, che da esso deriverebbe, contraria agli artt. 23 CE e 25 CE o l’art. 90 CE, solleva una questione relativa alla coerenza tra dette disposizioni e gli artt. 87 CE e 88 CE. Costituisce un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà, che impone l’avvio del procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE, il fatto che la Commissione non abbia affrontato tale questione nella sua decisione di non sollevare obiezioni in esito al procedimento d’esame preliminare.
(v. punti 55, 57, 90, 94‑98, 102)