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Document 62005TJ0300

Massime della sentenza

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 ottobre 2009 — Cipro / Commissione

(cause riunite T-300/05 e T-316/05)

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 651/2005 recante misure transitorie nel settore dello zucchero — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Modifica di una disposizione di un regolamento — Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa — Irricevibilità — Regolamento (CE) n. 832/2005 concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio — Eccezione di illegittimità — Competenza — Principio di non discriminazione — Legittimo affidamento — Ricorso di annullamento — Proporzionalità — Motivazione — Irretroattività — Collegialità»

1. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma, e allegato IV, punto 4; regolamento della Commissione n. 60/2004) (v. punti 52-61)

2. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma, e allegato IV, punto 4; regolamento del Consiglio n. 1260/2001; regolamento della Commissione n. 60/2004, art. 7, n. 2) (v. punti 63-75)

3. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 4; regolamento della Commissione n. 60/2004) (v. punti 102-103)

4. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Attuazione nel settore dello zucchero — Potere discrezionale della Commissione (v. punti 168-169)

5. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero [Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 4, n. 2; regolamento della Commissione n. 60/2004, art. 6, n. 1, lett. c)] (v. punti 179-183)

6. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Presa in considerazione del contesto e dei precedenti (Art. 253 CE; atto di adesione del 2003; regolamento della Commissione n. 832/2005) (v. punti 187-189, 195-197)

7. 

Procedura — Intervento — Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un’altra argomentazione — Ricevibilità — Libertà di scelta dei motivi dedotti — Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 4) (v. punti 203-206)

8. 

Commissione — Principio di collegialità — Implicazioni — Ricorso a un sistema di delega per l’adozione di atti di gestione e di amministrazione (Artt. 213 CE, 217, n. 1, CE e 219 CE; regolamento della Commissione n. 832/2005) (v. punti 211-214, 224)

9. 

Ricorso di annullamento — Termini — Decadenza — Nozione — Modifica non sostanziale di disposizioni di un atto anteriore definitivo — Inclusione (Art. 230, quinto comma, CE) (v. punti 270-272)

Oggetto

Nella causa T-300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3), e, nella causa T-316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione , n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).

Dispositivo

1) 

I ricorsi sono respinti.

2) 

La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3) 

La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.

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Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 ottobre 2009 — Cipro / Commissione

(cause riunite T-300/05 e T-316/05)

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 651/2005 recante misure transitorie nel settore dello zucchero — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Modifica di una disposizione di un regolamento — Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa — Irricevibilità — Regolamento (CE) n. 832/2005 concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio — Eccezione di illegittimità — Competenza — Principio di non discriminazione — Legittimo affidamento — Ricorso di annullamento — Proporzionalità — Motivazione — Irretroattività — Collegialità»

1. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma, e allegato IV, punto 4; regolamento della Commissione n. 60/2004) (v. punti 52-61)

2. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma, e allegato IV, punto 4; regolamento del Consiglio n. 1260/2001; regolamento della Commissione n. 60/2004, art. 7, n. 2) (v. punti 63-75)

3. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 4; regolamento della Commissione n. 60/2004) (v. punti 102-103)

4. 

Agricoltura — Politica agricola comune — Attuazione nel settore dello zucchero — Potere discrezionale della Commissione (v. punti 168-169)

5. 

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie nel settore dello zucchero [Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 4, n. 2; regolamento della Commissione n. 60/2004, art. 6, n. 1, lett. c)] (v. punti 179-183)

6. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Presa in considerazione del contesto e dei precedenti (Art. 253 CE; atto di adesione del 2003; regolamento della Commissione n. 832/2005) (v. punti 187-189, 195-197)

7. 

Procedura — Intervento — Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un’altra argomentazione — Ricevibilità — Libertà di scelta dei motivi dedotti — Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 4) (v. punti 203-206)

8. 

Commissione — Principio di collegialità — Implicazioni — Ricorso a un sistema di delega per l’adozione di atti di gestione e di amministrazione (Artt. 213 CE, 217, n. 1, CE e 219 CE; regolamento della Commissione n. 832/2005) (v. punti 211-214, 224)

9. 

Ricorso di annullamento — Termini — Decadenza — Nozione — Modifica non sostanziale di disposizioni di un atto anteriore definitivo — Inclusione (Art. 230, quinto comma, CE) (v. punti 270-272)

Oggetto

Nella causa T-300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3), e, nella causa T-316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione , n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).

Dispositivo

1) 

I ricorsi sono respinti.

2) 

La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3) 

La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.

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