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Documento 62004TJ0392
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43, n. 5, 62, n. 1, e 74, n. 1) (v. punti 43-51)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 81-94)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 110-127)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG e Salvatore Gagliardi
Dati relativi alla causa
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Dispositivo
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002-4) è annullata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio MANŪ MANU MANU, da un lato, per i prodotti «calzature» e «cappellerie», rientranti nella classe 25, e, dall’altro, per quelli rientranti nelle classi 18 e 24.
2) Il ricorso per il resto è respinto.
3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle esposte dal ricorrente.
4) Il ricorrente, Salvatore Gagliardi, sopporterà i due terzi delle proprie spese.
5) L’interveniente, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, sopporterà le proprie spese.