Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex
Dokument 62002TO0229
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione che riguarda l’adozione di misure restrittive destinate a combattere il terrorismo — Gruppi ed entità destinatari delle dette misure — Ricevibilità — Valutazione caso per caso
(Art. 230, quarto comma, CE)
2. Procedura — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riferimento alla situazione all’atto del deposito del ricorso — Irrilevanza di una decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione che promuove gli interessi generali di una categoria di persone fisiche o giuridiche — Presupposti — Legittimazione ad agire dei suoi membri a titolo individuale — Rilevanza della legittimazione ad agire degli ex membri — Esclusione
(Art. 230, quarto comma, CE)
4. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto di portata generale — Nozione di persona individualmente interessata da una disposizione di portata generale
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Per quanto concerne gruppi o entità cui si applicano misure restrittive destinate a combattere il terrorismo, le norme che disciplinano la ricevibilità di un ricorso di annullamento devono essere interpretate in base alle circostanze del caso di specie. Infatti, può verificarsi che detti gruppi o entità non siano legalmente esistenti, o non fossero in grado di rispettare le norme di diritto normalmente applicabili alle persone giuridiche. Pertanto un formalismo eccessivo porterebbe a negare, in determinati casi, ogni possibilità di proporre un ricorso di annullamento anche quando tali gruppi ed entità siano stati oggetto di misure restrittive comunitarie.
(v. punto 28)
2. Il principio di sana amministrazione della giustizia esige che il ricorrente che nelle more del giudizio si trovi di fronte a una sostituzione dell’atto impugnato con un atto avente lo stesso oggetto non sia costretto a presentare un nuovo ricorso, ma possa estendere o adeguare la sua domanda iniziale in modo da ricomprendere il nuovo atto. Tuttavia, la ricevibilità del ricorso dev’essere valutata al momento della sua presentazione. Pertanto, anche in caso di adeguamento delle conclusioni di un ricorrente alla sopravvenienza di nuovi atti in corso di causa, tale adeguamento non può incidere sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso, tranne quella riguardante la persistenza di un interesse ad agire. Non può pertanto essere offerta ad un ricorrente, quanto alla ricevibilità del suo ricorso, la possibilità di adeguare le sue conclusioni a seguito dell’adozione di un nuovo atto.
(v. punti 29-30)
3. Un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto che pregiudichi gli interessi generali della categoria stessa e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale. A questo proposito, non si può ammettere che la passata appartenenza di una persona ad una associazione consenta a quest’ultima di avvalersi dell’eventuale azione della detta persona. Infatti, ammettere un siffatto ragionamento equivarrebbe a conferire ad una associazione una sorta di diritto perpetuo ad agire, nonostante essa non possa più sostenere di rappresentare gli interessi del suo ex membro
(v. punti 45, 49)
4. Una persona fisica o giuridica può asserire di essere individualmente interessata da un atto di portata generale soltanto qualora quest’ultimo la concerna a motivo di determinate qualità personali ovvero di circostanze atte a distinguerla dalla generalità. La circostanza che un atto di portata generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non porta a distinguere questi ultimi dalla generalità degli interessati, dato che l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente.
Una decisione che vieti di porre fondi a disposizione di un gruppo o di una associazione che si indirizza a tutti i soggetti di diritto della Comunità europea si applica a situazioni oggettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.
Un’associazione obbligata ad osservare il divieto imposto dalla detta decisione al pari di tutti gli altri soggetti della Comunità non è individualmente interessata da una decisione del genere.
(v. punti 51 e 52)