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Document 62003TJ0315

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Registrazione di un nuovo marchio — Necessità di un esame approfondito

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1, prima frase]

2. Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso proposto contro la decisione di un’unità dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso — Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso — Presa in considerazione di elementi supplementari prodotti dopo la scadenza del termine per il deposito di una memoria che espone i motivi di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 59 e 74, n. 2)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchio denominativo ROCKBASS

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

Massima

1. Come risulta dall’art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nel corso del procedimento di registrazione di un marchio, l’esame effettuato dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dev’essere severo e completo, al fine di evitare l’indebita registrazione di marchi. È dunque opportuno, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, assicurarsi che i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati.

(v. punto 20)

2. Ai sensi dell’art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nell’ambito dei ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione deve essere presentata una memoria scritta contenente i motivi del ricorso.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisce che vengano presi in considerazione nuovi elementi di fatto o di prova dedotti nel corso dell’esame di un ricorso relativo ad un impedimento assoluto alla registrazione successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei motivi di ricorso. In effetti, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, a termini del quale l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile, conferisce alla commissione di ricorso un potere discrezionale nel tener conto o meno di elementi complementari prodotti successivamente alla scadenza di tale termine.

Poiché, peraltro, il procedimento relativo all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione dinanzi alla commissioni di ricorso non prevede un termine particolare oltre il quale le parti non possono più invocare utilmente nuovi elementi di fatto ovvero produrre argomenti integrativi, una commissione di ricorso deve di conseguenza procedere all’esame di un’eventuale memoria aggiuntiva al fine di assicurarsi, quanto meno, che essa non contenga nuovi elementi di fatto o di prova da esaminare alla luce del citato art. 74, n. 2, a meno che, al momento della ricezione della memoria aggiuntiva, la decisione della commissione di ricorso sia già stata adottata e che, conseguentemente, la commissione di ricorso non possa più materialmente tenerne conto. Inoltre, l’Ufficio non può limitarsi ad obiettare che alcuni rilievi relativi alla sua organizzazione amministrativa non hanno consentito di portare la memoria di cui trattasi a conoscenza della commissione di ricorso.

(v. punti 28‑31)

3. Rientra nell’ambito del divieto di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario il segno denominativo ROCKBASS, di cui è chiesta la registrazione per «Apparecchiature audio tecniche, tavoli di ‘mixage’, apparecchi per la produzione d’effetti sonori, amplificatori, casse, casse attive (combinati); contenitori, valigie e borse su misura per i suddetti articoli», «Strumenti musicali, in particolare chitarre, chitarre elettriche, chitarre basso, chitarre acustiche, accessori per chitarre, vale a dire corde, filo metallico per tasti e cinghie; contenitori, valigie e borse su misura per i suddetti articoli» e «Contenitori, valigie e borse», rispettivamente rientranti nelle classi 9, 15 e 18 ai sensi dell’Accordo di Nizza, in quanto il nesso esistente tra il detto segno e le caratteristiche di tutti i prodotti considerati nella domanda di registrazione è, dal punto di vista di un pubblico anglofono composto da musicisti professionisti e da dilettanti che suonano e non possiedono necessariamente conoscenze tecniche particolari, sufficientemente stretto.

(v. punti 52‑53, 75)

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