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Document 62000TJ0310

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Abbandono dell’operazione ad opera delle parti portato a conoscenza della Commissione prima dell’adozione della decisione — Irrilevanza

(Art. 230, quarto comma, CE)

2. Concorrenza — Concentrazioni — Competenza della Commissione — Adozione di una decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune in caso di abbandono dell’operazione ad opera delle parti — Esclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, artt. 4 e 8]

3. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Affidamento suscitato da una semplice prassi amministrativa — Presupposti

Massima

1. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto in questione. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

Un’impresa che partecipi a un’operazione di concentrazione prevista e notificata, che abbia informato la Commissione, subito prima dell’adozione da parte di quest’ultima di una decisione, della sua rinuncia a tale operazione, proprio per evitare la detta adozione, conserva un interesse ad agire per l’annullamento della decisione mediante la quale la Commissione, rifiutando di tenere conto di tale rinuncia, dichiara l’operazione di cui trattasi incompatibile con il mercato comune.

Per il periodo di vigenza della decisione di cui trattasi, che gode di una presunzione di validità fintantoché il giudice comunitario non l’annulli, l’impresa, qualora ne abbia nuovamente intenzione in futuro, non può legittimamente operare una fusione con l’altra partecipante all’operazione notificata, almeno nella forma e alle condizioni indicate nella notificazione.

Il fatto che l’impresa non abbia necessariamente tale intenzione, o che essa probabilmente non la realizzerà, costituisce a tale proposito una circostanza puramente soggettiva che non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione del suo interesse ad agire per l’annullamento di un atto che, incontestabilmente, produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica .

(v. punti 44, 52, 53-57)

2. La Commissione eccede i limiti della sua competenza ai sensi del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, allorché adotta una decisione che dichiara l’operazione di concentrazione notificata incompatibile con il mercato comune, mentre le parti notificanti hanno ufficialmente ritirato la loro notificazione e l’hanno informata dell’abbandono della concentrazione nella forma indicata in quest’ultima. Infatti, in un caso del genere, la Commissione, in assenza di un accordo di concentrazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 4064/89, non è più competente ad adottare una decisione ai sensi dell’art. 8, n. 3, di tale regolamento.

(v. punti 91, 107)

3. Una semplice prassi o tolleranza amministrativa, che non sia contraria alla normativa vigente e che non implichi l’esercizio di un potere di valutazione, può suscitare l’affidamento legittimo degli interessati senza dunque che essa si fondi necessariamente su una comunicazione di portata generale.

(v. punto 112)

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