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Document 62000TJ0353
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Dichiarazione del presidente del Parlamento europeo che prende atto della vacanza di un seggio a seguito dell ' applicazione di disposizioni nazionali da parte delle autorità nazionali — Esclusione — (Art.230 CE; atto relativo all ' elezione dei rappresentanti nell ' assemblea a suffragio universale diretto, art. 12, n. 2)
Possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell ' art. 230 CE solamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo. In tal senso, possono essere impugnate con un ricorso d ' annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e forma, che mirino a produrre effetti giuridici.
Non è impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell ' art. 230 CE la dichiarazione effettuata dalla Presidente del Parlamento nella seduta plenaria del 23 ottobre 2000, secondo la quale " (...) conformemente all ' articolo 12, paragrafo 2, dell ' [atto del 1976] il Parlamento (...) prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del ricorrente]" .
Infatti, l ' operazione consistente nel " prendere atto" della vacanza del seggio di un membro del Parlamento europeo in base all ' art. 12, n. 2, dell ' atto del 1976, relativo all ' elezione dei rappresentanti nell ' assemblea a suffragio universale diretto, si ricollega non alla decadenza del mandato dell ' interessato, bensì al semplice fatto che il seggio è divenuto vacante a seguito dell ' applicazione di disposizioni nazionali. In altri termini, il ruolo del Parlamento non consiste affatto nel " dare attuazione" alla decadenza del mandato, bensì si limita a prendere atto dell ' accertamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza del seggio, vale a dire di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autorità.
v. punti 77-78, 90, 98