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Document 61999TJ0227

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Commissione - Composizione - Messa in «congedo dalle funzioni» di uno dei suoi membri - Irrilevanza per la legittimità delle decisioni adottate dal collegio in conformità delle disposizioni del regolamento interno

(Art. 215, quarto comma, CE)

2. Commissione - Composizione - Indipendenza dei membri della Commissione nell'esercizio delle loro funzioni - Elezione al Parlamento europeo di un membro dimissionario - Irrilevanza

(Artt. 213, n. 2, primo e secondo comma, CE, 215 CE e 219, secondo e terzo comma, CE)

3. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Aiuti a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca - Riduzione di capacità di costruzione - Nozione di capacità - Potere discrezionale della Commissione - Decisione che dichiara incompatibili con il mercato comune aiuti autorizzati che si basano su criteri diversi da quelli che compaiono nella decisione di autorizzazione degli aiuti stessi - Equiparazione della nozione di limite di capacità ad un limite di produzione effettiva - Errore manifesto di valutazione

(Direttive del Consiglio 90/684/CEE e 92/68/CEE)

Massima

1. Una decisione della Commissione di «messa in congedo dalle funzioni» di uno dei suoi membri non trova fondamento giuridico né nelle disposizioni del Trattato CE né nel regolamento interno della Commissione.

In una situazione in cui sia stata adottata una decisione del genere nei confronti di un membro dimissionario, tale decisione non può avere influenza sulla qualità di membro della Commissione di quest'ultimo né privare del suo effetto giuridico l'art. 215, quarto comma, CE, ai sensi del quale, «[s]alvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione». Tale decisione non può quindi essere considerata come una decisione di diminuire il numero dei membri della Commissione, la quale può essere adottata solo dal Consiglio che delibera all'unanimità ai sensi dell'art. 213, n. 1, secondo comma, CE. Infatti, con tale decisione la Commissione si limita a collocare un membro in congedo dalle sue funzioni, in attesa della designazione del suo sostituto di comune accordo da parte dei governi degli Stati membri o della decisione del Consiglio, deliberante all'unanimità, di non provvedere alla sua sostituzione.

Quindi, la legittimità di una decisione della Commissione, adottata in presenza ed a maggioranza dei suoi membri, in conformità all'art. 219, secondo e terzo comma, CE ed alle disposizioni cui questo rinvia, non viene messa in discussione da una decisione della Commissione di messa in congedo dalle funzioni di uno dei suoi membri.

( v. punti 57-58 e 60 )

2. Un membro dimissionario della Commissione, eletto successivamente al Parlamento europeo e il cui mandato parlamentare inizia solo alla data in cui tale istituzione tiene la sua riunione costitutiva, non viene meno al suo obbligo di indipendenza ex art. 213, n. 2, primo e secondo comma, CE quando partecipa prima ancora di tale data ad una riunione del collegio dei membri della Commissione nel corso della quale viene adottata una decisione.

Inoltre, nulla attesta che esistesse un rischio tangibile per l'indipendenza di tale membro della Commissione prima della costituzione del nuovo Parlamento. Infatti, l'intenzione espressa da un membro, all'atto delle sue dimissioni, di esercitare il suo mandato elettivo non può di per sé provare l'asserita perdita di indipendenza, né lo può la semplice constatazione dell'appartenenza dell'interessato ad un partito politico.

( v. punti 74-75 )

3. La direttiva 90/684, come modificata dalla direttiva 92/68, concernente gli aiuti alla costruzione a favore dei cantieri operanti nell'ex Repubblica democratica tedesca, che esige una riduzione di capacità di costruzione affinché un aiuto di Stato sia considerato compatibile con il mercato comune, non contiene alcuna definizione della nozione di capacità. Di conseguenza, la Commissione dispone di un certo margine discrezionale nell'interpretazione di tale nozione.

Peraltro, anche se la capacità di costruzione costituisce per sua natura una capacità ai fini di produrre, tale nozione non è di per sé identica alla nozione di produzione effettiva o alla nozione di produzione massima in condizioni ottimali. Ne consegue che un limite di capacità può vertere sulla produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili, e non esprimere una produzione effettiva massima che non può essere superata nemmeno in caso di condizioni eccezionalmente buone.

La Commissione commette un errore manifesto di valutazione equiparando, in decisioni che dichiarano l'incompatibilità con il mercato comune di aiuti di Stato alla costruzione navale e contrariamente a quanto aveva fatto nelle decisioni di approvazione degli stessi aiuti, la nozione di limite di capacità ad un limite di produzione effettiva.

( v. punti 91, 105-106 e 110 )

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