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Documento 62001TJ0039

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario - Osservazioni dei terzi e opposizione - Esame dell'opposizione - Prova dell'utilizzazione del marchio anteriore - Seria utilizzazione - Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 2)

2. Marchio comunitario - Osservazioni dei terzi e opposizione - Esame dell'opposizione - Prova dell'utilizzazione del marchio anteriore - Seria utilizzazione - Criteri di valutazione - Esigenza di elementi di prova concreti e obiettivi

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, n. 2)

Massima

1. Una seria utilizzazione del marchio comunitario anteriore, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, presuppone un'utilizzazione effettiva del marchio sul mercato interessato ai fini dell'identificazione di prodotti o servizi. Così una seria utilizzazione osta a qualsiasi utilizzazione minima e insufficiente per considerare che un marchio viene realmente ed effettivamente utilizzato su un determinato mercato. In proposito, anche se il titolare ha l'intenzione di utilizzare in maniera effettiva il suo marchio, ove quest'ultimo non sia obiettivamente presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, di guisa che esso non possa essere percepito dai consumatori come un'indicazione dell'origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione del marchio.

Pertanto, una seria utilizzazione di un marchio non osta soltanto ad un'utilizzazione artificiosa destinata a conservare il marchio registrato; tale utilizzazione presuppone che il marchio sia presente su una parte sostanziale del territorio nell'ambito del quale esso è protetto svolgendo in particolare la funzione essenziale che gli è propria, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa.

( v. punti 36-37 )

2. Ai fini della valutazione di una seria utilizzazione del marchio comunitario, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, occorre prendere in considerazione i fatti e le circostanze proprie del caso di specie alla luce del testo della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, secondo il quale le informazioni e le prove destinate a indicare l'utilizzazione del marchio devono vertere sul luogo, sul tempo, sull'estensione e sulla natura di tale utilizzazione. La seria utilizzazione non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un'utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato.

( v. punti 38, 47 )

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