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Document 62000TJ0348
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
30 maggio 2001
Causa T-348/00
Artin Barth
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Assegno di famiglia — Ripetizione dell'indebito»
Testo completo in olandese II-557
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 17 agosto 2000 con cui viene stabilita la soppressione, a decorrere dal 1o ottobre 1998, dell'assegno di famiglia di cui beneficiava fino allora il dipendente e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di questo assegno durante il periodo 1o ottobre 1998 — 29 febbraio 2000.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Massime
Dipendenti – Ripetizione dell'indebito – Condizioni – Irregolarità evidente del versamento – Criteri
(Statuto del personale, art. 85)
Dipendenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno di famiglia – Condizioni per la concessione – Oneri di famiglia – Nozione – Oneri finanziariamente gravanti su un ex dipendente non più in grado di gestire la propria vita autonomamente – Esclusione
[Statuto del personale, art. 76; allegato VII, art. 1, n. 2, lett. c)]
Ai sensi dell'art. 85 dello Statuto, qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene. L'espressione «così evidente» dev'essere interpretata nel senso che non si tratta di accertare se l'errore fosse o meno evidente per l'amministrazione, ma se esso lo fosse per l'interessato. Infatti, quest'ultimo, lungi dall'essere esonerato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, è invece tenuto alla restituzione qualora si tratti di un errore che non sfugge ad un dipendente normalmente diligente che si presume conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione. Gli elementi presi in considerazione al fine di valutare la capacità del dipendente interessato di procedere alle verifiche necessarie riguardano il suo livello di responsabilità, il suo grado e la sua anzianità, il grado di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni per la concessione della prestazione di cui trattasi, nonché l'importanza delle modifiche intervenute nella sua situazione personale o familiare, in quanto il versamento della somma controversa è collegato alla valutazione, da parte dell'amministrazione, di una tale situazione.
A tale riguardo non è necessario che il dipendente interessato, nell'esercizio del dovere di diligenza che gli incombe, possa determinare con precisione la portata dell'errore commesso dall'amministrazione. Per contro, è sufficiente che egli nutra dubbi sulla fondatezza dei versamenti di cui trattasi perché sia tenuto a manifestarsi presso l'amministrazione affinché quest'ultima effettui le verifiche necessarie. Un ex dipendente, inquadrato da ultimo nel grado, relativamente elevato, B 1 e che ha trascorso più di 25 anni al servizio della funzione pubblica comunitaria, dev'essere indotto a ritenere che il suo diritto all'assegno di famiglia di cui beneficiava in qualità di pensionato coniugato sia divenuto dubbio dopo il decesso del coniuge. Infatti, egli era in grado, dando prova di una normale diligenza, di rendersi conto dell'errore commesso dall'amministrazione a decorrere dal decesso del coniuge.
Inoltre, il fatto che un dipendente in servizio o un pensionato abbia debitamente comunicato all'amministrazione il cambiamento intervenuto nella propria situazione familiare non può esonerarlo dall'obbligo di restituire le somme non dovute allorché, nonostante le sue dichiarazioni, l'amministrazione ha continuato a versargli assegni chiaramente incompatibili con le disposizioni statutarie vigenti. Questo vale a maggior ragione in considerazione della chiarezza dell'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto e del fatto che l'assegno di famiglia era il solo assegno familiare che l'interessato percepiva al momento in cui ha dichiarato il decesso del coniuge all'amministrazione.
(v. punti 27, 29, 30 e 33-36)
Riferimento: Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-93/92, Burck/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-55 e II-201, punti 27 e 28); Tribunale 1o febbraio 1996, causa T-122/95, Chabert/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-19 e II-63, punti 35, 41 e 42); Tribunale 5 giugno 1996, causa T-92/94, Maslias/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-249 e II-713, punto 61); Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-14/99, Kraus/Commissione (Racc. PI pagg. A-7 e II-39. punto 38, giurisprudenza citata, e punto 41)
Non possono essere considerati oneri di famiglia effettivamente assunti dal dipendente e rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae dell'art. 1, n. 2, lett. c), dell'allegato VII dello Statuto gli oneri finanziari relativi all'aiuto domestico e alla ristorazione fuori casa gravanti su un ex dipendente non più in grado di gestire la propria vita autonomamente. Tali oneri rientrano nel campo di applicazione dell'art. 76 dello Statuto, che prevede la possibilità di concedere un aiuto eccezionale (doni, prestiti o anticipazioni) ai dipendenti o ex dipendenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile, in particolare a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.
(v. punto 43)