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Document 61999TJ0019

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Segni atti a costituire un marchio - Presupposto - Carattere distintivo - Valutazione rispetto a prodotti o servizi che sono stati oggetto di una domanda di registrazione

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 4]

2 Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti - Marchi privi di carattere distintivo - Vocabolo «Companyline»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

Massima

1 Dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai sensi del quale l'elemento determinante perché un segno riproducibile graficamente possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa, deriva che il carattere distintivo di un segno di cui è richiesta la registrazione può essere valutato solo in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione del segno.

(v. punti 23-24)

2 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario è rifiutata la registrazione dei «marchi privi di carattere distintivo». A questo proposito, nel caso della registrazione richiesta del vocabolo «Companyline» per i servizi «assicurazioni e affari finanziari», quest'ultimo non può costituire un marchio comunitario poiché è privo di carattere distintivo. Infatti, si tratta di due parole generiche che non fanno altro se non designare una gamma di prodotti o di servizi destinati alle imprese. Il fatto di giustapporle, senza alcuna modifica grafica o semantica, non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

(v. punti 26-27, 29)

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