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Document 61998TJ0128
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Concorrenza - Trasporti - Regole di concorrenza - Trasporto aereo - Regolamento n. 3975/87 - Ambito di applicazione - Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo - Inclusione - Attività di gestore di aeroporti - Esclusione
(Regolamenti del Consiglio nn. 17, 141, e 3975/87)
2. Concorrenza - Norme comunitarie - Impresa - Nozione - Ente pubblico che gestisce impianti facenti parte del demanio pubblico
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
3. Concorrenza - Posizione dominante - Nozione - Posizione dominante favorita da disposizioni legislative o regolamentari
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
4. Concorrenza - Posizione dominante - Comportamento sul mercato dominato avente effetti su un mercato vicino - Applicazione dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) - Presupposti
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
5. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Nozione - Mancanza di colpa
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
6. Concorrenza - Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale - Assoggettamento alle norme del Trattato - Deroga - Interpretazione restrittiva - Presupposti cumulativi
[Trattato CE, art. 90, n. 2 (divenuto art. 86, n. 2, CE)]
1. Il regolamento n. 3975/87, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, di carattere specifico, si applica unicamente alle attività concernenti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo. Le attività che non riguardano direttamente una siffatta prestazione di servizi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 17, avente carattere generale.
A tale riguardo le attività di gestore di aeroporti, che non consistono nella fornitura di servizi di assistenza a terra ma si collocano sul mercato a monte di tale attività, ossia la messa a disposizione delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi di gestione dell'aeroporto nei confronti dei prestatori di servizi di assistenza a terra, presentano solo un nesso indiretto con il trasporto aereo poiché non costituiscono né servizi di trasporto né attività che si colleghino direttamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo.
( v. punti 43 e 46 )
2. Nel diritto comunitario della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.
Peraltro, le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza restano applicabili alle attività di un ente che siano separabili da quelle che esso svolge in quanto pubblica autorità. Ne consegue che la circostanza che un ente pubblico sia sottoposto all'autorità del ministro e che provveda alla gestione di impianti facenti parte del demanio pubblico non può da sola escludere che esso possa essere considerato come un'impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE).
La messa a disposizione delle compagnie aeree e dei vari prestatori di servizi, da parte di un ente pubblico e contro il pagamento di un canone il cui tasso è fissato liberamente da quest'ultimo, di installazioni aeroportuali nonché la gestione di queste ultime costituiscono attività di natura economica, svolte sì sul demanio pubblico, ma non per questo rientranti nell'esercizio di una funzione pubblica.
( v. punti 107-109, 121-122, 125 )
3. La posizione dominante contemplata dall'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) riguarda una situazione di potere economico detenuto da un'impresa che dà ad essa il potere di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in esame, fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti caratterizzati da un rilevante grado di indipendenza nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. L'applicazione dell'art. 86 del Trattato non va esclusa qualora l'assenza o la limitazione della concorrenza sia favorita da disposizioni di legge o di regolamento.
( v. punti 147-148 )
4. Un abuso di posizione dominante su un mercato può essere censurato in base agli effetti che esso produce su un altro mercato. Secondo la sentenza 14 novembre 1996, causa C-333/94 P, Tetra Pak, solo nel diverso caso in cui è l'abuso che è localizzato in un mercato distinto dal mercato dominato l'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE), salvo circostanze particolari, è inapplicabile.
Pertanto, se l'impresa beneficiaria del servizio opera su un mercato distinto da quello sul quale è presente il soggetto che offre il servizio, le condizioni di applicabilità dell'art. 86 del Trattato ricorrono qualora il beneficiario si trovi, a seguito della posizione dominante detenuta dall'offerente, in una situazione di dipendenza economica rispetto a quest'ultimo, senza che sia necessario che essi siano presenti sullo stesso mercato. Basta che la prestazione proposta dall'offerente sia necessaria all'esercizio, da parte del beneficiario, della propria attività.
( v. punti 164-165 )
5. La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato. Analogamente, il rafforzamento della posizione occupata dall'impresa può essere abusivo e vietato dall'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) indipendentemente dai mezzi o procedimenti usati a tal fine, anche a prescindere dalla colpa.
( v. punto 170 )
6. La deroga all'applicazione delle regole di concorrenza prevista dall'art. 90, n. 2, del Trattato (divenuto art. 86, n. 2, CE) va interpretata restrittivamente e può valere solo alla duplice condizione, da una parte, che i pubblici poteri abbiano affidato all'impresa la gestione di un servizio economico di interesse generale e, dall'altra, che l'applicazione delle norme del Trattato osti all'adempimento della specifica missione affidata a tale impresa e che l'interesse della Comunità non venga compromesso.
( v. punto 227 )