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Document 61999TJ0197

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

5 dicembre 2000

Causa T-197/99

Anthony Gooch

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Ricorso di annullamento — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Luogo di assunzione — Revoca di un atto amministrativo — Presunzione di legittimità di un atto amministrativo»

Testo completo in francese   II-1247

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 7 agosto 1998, con cui viene respinta una richiesta di risarcimento del ricorrente, e, dall'altro, il risarcimento del preteso danno materiale subito.

Decisione:

La decisione della Commissione 7 agosto 1998, con cui viene respinta una richiesta di risarcimento del ricorrente, è annullata. La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di BEF 154109 a titolo di risarcimento danni come riparazione del danno materiale subito dall'interessato. Tale somma sarà maggiorata degli interessi di mora al tasso del 6,75% l'anno a decorrere dal 28 aprile 1998. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

  1. Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di oggetto e di causa – Motivi e argomenti non figuranti nel reclamo, ma a questo strettamente collegati – Argomento addotto dall'autorità che ha il potere di nomina nella decisione di rigetto del reclamo – Motivo di ricorso che confuta tale argomento – Ricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

  2. Atti delle istituzioni – Presunzione di legittimità – Revoca – Atto legittimo che conferisce diritti soggettivi – Illegittimità

  3. Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Presupposti – Rispetto del principio del legittimo affidamento – Onere della prova

  4. Dipendenti – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso di causalità – Annullamento della decisione impugnata che non garantisce l'adeguato risarcimento del danno materiale

  5. Dipendenti – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Modifica, con effetto retroattivo, di un atto legittimo che attribuisce diritti soggettivi – Illecito amministrativo

  1.  Il reclamo amministrativo, anche se costituisce un presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso contro un atto che arrechi pregiudizio ad una persona contemplata dallo Statuto, non ha lo scopo di delimitare in modo definitivo e rigoroso l'oggetto dell'eventuale fase contenziosa, purché le domande proposte in quest'ultima fase non modifichino né la causa né l'oggetto del reclamo. È quanto si verifica nel caso del ricorso d'annullamento diretto contro la decisione che ha provocato il reclamo e i cui motivi sono in stretta relazione con le doglianze contenute nel reclamo.

    Anche se un motivo non risulta formalmente in un reclamo amministrativo, esso può essere considerato strettamente connesso a quest'ultimo qualora sia soltanto diretto a confutare un argomento fatto valere dall'autorità che ha il potere di nomina nella decisione di rigetto del reclamo.

    Poiché l'autorità che ha il potere di nomina ha fatto valere le proprie osservazioni sulla questione nel corso del procedimento amministrativo, il silenzio del reclamo su tale punto non compromette i principi di certezza del diritto e di rispetto dei diritti della difesa, su cui si basa la norma della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso giurisdizionale.

    (v. punti 35 e 38-40))

    Riferimento: Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96 (Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 66); Corte 19 novembre 1998, causa C-316/97 P, Parlamento/Gaspari(Racc. pag. I-7597, punti 17 e 18)

  2.  Gli atti delle istituzioni comunitarie, in mancanza di indizi tali da metterne in questione la legittimità, beneficiano di una presunzione di legittimità. La revoca con effetto retroattivo di un atto legittimo con il quale sono stati attribuiti diritti o analoghi vantaggi è contraria ai principi generali del diritto.

    (v. punti 51 e 52)

    Riferimento: Corte 22 settembre 1983, causa 159/82, Verli-Wallace/Commissione (Racc. pag. 2711, punto 8); Tribunale 19 novembre 1996, causa T-272/94, Brulant/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-513 e II-1397, punto 35); Tribunale 13 luglio 2000, causa T-157/99, Griesel/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-151 e II-699, punto 25)

  3.  Se ogni istituzione comunitaria che accerti che l'atto da essa adottato è viziato da illegittimità ha la facoltà di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale facoltà può tuttavia essere limitata dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell'atto, il quale ha potuto confidare nella legittimità di quest'ultimo.

    A tale riguardo la prova dell'illegittimità dell'atto revocato incombe all'istituzione.

    (v. punto 53)

    Riferimento: Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Racc. pag. 749, punto 10); Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo (Racc. pag. 1005, punto 12); Corte 20 giugno 1991, causa C-248/89, Cargill/Commissione (Racc. pag. I-2987, punto 20); Corte 20 giugno 1991, causa C-365/89, Cargill (Racc. pag. I-3045, punto 18); Tribunale 27 novembre 1997, causa T-20/96, Pascali/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-361 e II-977, punto 72)

  4.  Il sorgere della responsabilità della Comunità presuppone il coesistere di un insieme di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato.

    Qualora il danno subito sia materiale, l'annullamento della decisione impugnata non costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato né sufficiente del danno subito.

    (v. punti 67 e 71)

    Riferimento: Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc. pag. 5345, punto 30); Tribunale 15 febbraio 1996, causa T-589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT (Racc. PI pagg. I-A-27 e II-77, punto 141); Tribunale 28 settembre 1999, causa T-141/97, Yasse/BEI (Racc. PI pagg. I-A-177 e II-929, punto 140)

  5.  Modificando, con effetto retroattivo, un atto legittimo che attribuisce diritti soggettivi ad un dipendente, un'istituzione adotta un comportamento illecito che può far sorgere la propria responsabilità.

    (v. punto 68)

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