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Document 61999TJ0007

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso di annullamento - Ricorso diretto contro un regolamento antidumping che chiude un riesame intermedio e riduce l'aliquota del dazio antidumping definitivo - Ricorso che si limita a mettere in discussione l'irretroattività del regolamento - Domanda di rimborso concomitante ai sensi del regolamento antidumping di base - Carattere distinto - Ricevibilità

    [Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 11, n. 8]

    2 Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Importatore che mette in discussione l'irretroattività di un regolamento che riduce dazi antidumping

    [Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

    3 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che modifica dazi antidumping - Importatore i cui prezzi di rivendita sono serviti alla determinazione del prezzo all'esportazione

    [Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE)]

    4 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Procedura di riesame - Oggetto

    (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11)

    5 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Riesame degli elementi che hanno giustificato l'istituzione dei dazi antidumping - Riesame vertente sullo stesso periodo dell'indagine iniziale - Accertamento dell'insussistenza dei presupposti che giustificano l'istituzione dei dazi - Obbligo delle istituzioni di trarne le conseguenze - Applicazione retroattiva delle misure correttive - Ammissibilità - Violazione del principio della certezza del diritto - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 1)

    Massima

    1 L'eccezione al principio dell'autonomia dei mezzi di tutela giurisdizionale - in base alla quale un ricorrente che non ha impugnato un atto nei termini previsti dall'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) non può esperire un altro mezzo di tutela giurisdizionale per eludere l'irricevibilità di una domanda di annullamento - presuppone che tale ricorrente abbia già avuto l'opportunità di sottoporre all'esame del giudice comunitario l'atto o il comportamento dell'amministrazione che costituisce in sostanza oggetto di un secondo ricorso. Essa non si applica allorché le due azioni trovano la loro origine in atti o comportamenti differenti dell'amministrazione, anche se entrambe le azioni portano, sul piano finanziario, allo stesso risultato per il ricorrente.

    A tale proposito, allorché, in seguito ad un riesame delle misure imposte nell'ambito di un procedimento antidumping, il Consiglio adotta un regolamento che riduce allo 0% i dazi imposti sulle importazioni effettuate da taluni operatori, il ricorso di un siffatto operatore, volto all'annullamento di detto regolamento, in quanto la riduzione non è stata applicata retroattivamente, e la domanda di rimborso dei dazi pagati in base al regolamento modificato, presentata dal medesimo ai sensi dell'art. 11, n. 8, del regolamento di base, hanno carattere distinto e riguardano atti diversi.

    (v. punti 44-45)

    2 Un'impresa che ha importato nella Comunità prodotti soggetti ad un dazio antidumping ha interesse all'annullamento di un regolamento del Consiglio che, in seguito ad un riesame, riduce tale dazio allo 0%, in quanto il Consiglio non ha accolto la sua domanda di applicazione retroattiva delle disposizioni che modificano l'aliquota del dazio imponibile alle sue importazioni. Il fatto che il regolamento impugnato sia globalmente favorevole all'impresa non diminuisce affatto il suo interesse all'annullamento della parte di tale regolamento che è ad essa sfavorevole, cioè la disposizione che riguarda l'entrata in vigore della modifica dei dazi.

    (v. punto 55)

    3 Un importatore i cui prezzi di rivendita sono stati presi in considerazione per la determinazione dei prezzi all'esportazione nell'ambito di un procedimento antidumping è individualmente interessato da un regolamento che modifica i dazi antidumping, in seguito ad un riesame ed è legittimato ad agire per l'annullamento di detto regolamento.

    (v. punto 65)

    4 La procedura di riesame di cui all'art. 11 del regolamento antidumping di base n. 384/96 opera qualora si registri una variazione nei dati accertati ed assunti come base per il regolamento che ha istituito i dazi antidumping. Essa ha quindi come finalità di adattare i dazi imposti alla variazione degli elementi che erano alla loro origine e presuppone la modifica di questi elementi.

    (v. punto 82)

    5 Quando, nell'ambito di un'indagine avviata dalla Commissione al fine di consentire ad imprese che non hanno partecipato ad un procedimento antidumping di ottenere un trattamento individuale sulla base dei loro prezzi all'esportazione, le istituzioni, avendo preso in considerazione lo stesso periodo di indagine dell'indagine iniziale, constatano che manca uno degli elementi sulla base dei quali i dazi antidumping definitivi sono stati imposti, non si può più ritenere che le condizioni previste all'art. 1 del regolamento antidumping di base, n. 384/96, fossero soddisfatte all'atto dell'adozione del regolamento iniziale e che le misure di difesa commerciale fossero quindi necessarie. Alla luce di queste considerazioni, le istituzioni sono obbligate a trarre tutte le conseguenze dalla scelta del periodo d'indagine per il riesame di cui trattasi e, dal momento che constatano che l'interessato non ha praticato dumping durante tale periodo, devono conferire una portata retroattiva a tale constatazione.

    Infatti, benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. Di conseguenza, l'applicazione retroattiva degli atti delle istituzioni può essere ammessa qualora sia atta a comportare, per l'interessato, una situazione giuridica più favorevole e qualora il legittimo affidamento sia debitamente rispettato.

    (v. punti 87, 90-91)

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