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Document 61998TJ0203
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 maggio 2000
Causa T-203/98
Yannis Tzikis
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Procedimento disciplinare — Destituzione — Motivazione — Realtà dei fatti — Manifesto errore di valutazione»
Testo completo in francese II-393
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione 27 ottobre 1998 con la quale l'autorità che ha il potere di nomina ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza soppressione o riduzione del diritto alla pensione di anzianità e, dall'altro, il risarcimento dei danni.
Decisione:
La decisione 27 ottobre 1998 con la quale l'APN ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza soppressione o riduzione del diritto alla pensione di anzianità è annullata. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione sopporterà tutte le spese.
Massime
Dipendenti – Decisione che arreca pregiudizio – Sanzione disciplinare – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto del personale, art. 25)
Dipendenti – Regime disciplinare – Sanzione – Destituzione – Potere discrezionale dell 'autorità che ha il potere di nomina – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
(Statuto del personale, artt. 86-89)
Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell'atto illegittimo impugnato – Riparazione adeguata del danno morale
(Statuto del personale, art. 91)
La motivazione di una decisione che infligge una sanzione disciplinare ad un dipendente deve indicare in maniera precisa i fatti accertati a carico dell'interessato, nonché le considerazioni che hanno indotto l'autorità che ha il potere di nomina ad irrogare la sanzione prescelta. Inoltre, qualora la sanzione inflitta sia più severa di quella proposta dalla commissione di disciplina, la decisione deve precisare in modo circostanziato i motivi che hanno indotto la detta autorità a discostarsi dal parere pronunciato da tale commissione.
(v. punto 32)
Riferimento: Corte 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione (Racc. pag. 275, punto 35)
L'autorità che ha il potere di nomina è legittimata a procedere ad una valutazione della responsabilità del dipendente diversa da quella effettuata dalla commissione di disciplina ed ha altresì il potere di scegliere, in seguito, la sanzione disciplinare che essa reputa appropriata per sanzionare le mancanze disciplinari accertate. Posto che gli artt. 86-89 dello Statuto non istituiscono un collegamento automatico tra le sanzioni disciplinari ivi indicate ed i differenti tipi di violazioni commesse dai dipendenti e non precisano in quale misura l'esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti intervenga nella scelta della sanzione, la determinazione di quest'ultima deve basarsi su una valutazione complessiva, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti concreti e delle circostanze propri di ciascun singolo caso. Una decisione che infligge la sanzione della destituzione implica necessariamente considerazioni delicate da parte dell'istituzione, tenuto conto delle conseguenze particolarmente serie che ne derivano. A tal fine, l'istituzione dispone di un ampio potere discrezionale ed il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità che ha il potere di nomina, essendo il sindacato giurisdizionale limitato ad una verifica dell'esattezza materiale dei fatti accertati, dell'assenza di un errore manifesto nella valutazione dei fatti e dell'assenza di uno sviamento di potere.
(v. punti 48-50)
Riferimento: Tribunale 28 giugno 1996, causa T-500/93, Y/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-335 e II-977, punti 34 e 56)
L'annullamento di un atto dell'amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che il dipendente possa aver subito.
(v. punto 66)
Riferimento: Tribunale 21 marzo 1996, causa T-376/94, Otten/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-129 e II-401, punto 55)