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Document 61992TJ0088

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Procedura - Intervento - Eccezione d'irricevibilità non sollevata dal convenuto - Irricevibilità

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)

2 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che concede un'esenzione a un sistema di distribuzione selettiva - Impresa terza che riunisce commercianti i quali hanno chiesto, senza ottenerla, l'ammissione alla rete e hanno preso parte al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione - Ricevibilità del ricorso

(Trattato CE, artt. 85, nn. 1 e 3, e 173, quarto comma; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 3)

3 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione oggettiva e considerazione dell'interesse del consumatore - Settori economici che consentono l'attuazione di un sistema di distribuzione selettiva - Cosmetici e profumi di lusso

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

4 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Valutazione da parte della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Applicazione dei criteri alle fattispecie concrete - Competenza dei giudici e delle autorità nazionali - Facoltà concessa ai singoli di presentare una denuncia alla Commissione

(Trattato CE, artt. 85, n. 1, e 173; regolamento n. 17, art. 3)

5 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Cosmetici e profumi di lusso - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Criteri attinenti alle capacità professionali - Valutazione

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

6 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Cosmetici e profumi di lusso - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Criteri attinenti all'ubicazione e alla sistemazione del punto di vendita - Valutazione

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

7 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Ammissibilità - Presupposti - Cosmetici e profumi di lusso - Criteri obiettivi di selezione dei rivenditori - Criterio relativo all'insegna - Valutazione

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

8 Concorrenza - Intese - Sistema di distribuzione selettiva - Sistemi «semplici» - Utilizzazione di tali sistemi per lo smercio di un identico prodotto da parte di tutti i produttori del settore - Ammissibilità - Presupposti - Assenza di ostacoli all'accesso al mercato di nuovi concorrenti idonei alla vendita dei prodotti - Mantenimento di una concorrenza efficace, in particolare in materia di prezzi

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

Massima

9 L'interveniente non è legittimato a proporre un'eccezione d'irricevibilità che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto.

10 Nell'ambito di una decisione che concede un'esenzione a un sistema di distribuzione selettiva, una società cooperativa costituita da commercianti al dettaglio, concorrenti potenziali dei distributori autorizzati, la quale abbia chiesto, senza ottenerla, l'ammissione alla rete per lo meno di alcuni dei propri aderenti ed abbia preso parte al procedimento amministrativo previsto dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, dev'essere considerata individualmente e direttamente interessata dalla decisione di esenzione.

11 I sistemi di distribuzione selettiva costituiscono uno degli elementi di concorrenza conformi all'art. 85, n. 1, del Trattato purché siano rispettate quattro condizioni, vale a dire: in primo luogo, che le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi richiedano un sistema di distribuzione selettiva, nel senso che un sistema del genere costituisce un'esigenza legittima, in relazione alla natura dei prodotti considerati e, in particolare, al loro elevato livello qualitativo e tecnologico, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto; in secondo luogo, che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio; in terzo luogo, che il sistema di cui trattasi si proponga un risultato idoneo a migliorare la concorrenza e quindi a controbilanciare le limitazioni alla concorrenza inerenti ai sistemi di distribuzione selettiva, in particolare in materia di prezzi; e, in quarto luogo, che i criteri imposti non vadano oltre i limiti del necessario. Per stabilire se le dette condizioni siano state rispettate, occorre procedere ad una valutazione oggettiva che tenga conto dell'interesse del consumatore.

Sistemi di distribuzione selettiva, giustificati dalle caratteristiche specifiche dei prodotti o dalle esigenze della loro distribuzione, possono essere istituiti in settori economici diversi da quello dei beni di consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità, senza infrangere l'art. 85, n. 1, del Trattato.

I cosmetici di lusso, in particolare i profumi di lusso, sono prodotti ricercati e di alta qualità, dotati di un'«immagine di lusso» distintiva, che riveste importanza agli occhi dei consumatori. Le caratteristiche di tali prodotti non possono essere limitate ai loro aspetti materiali, ma ricomprendono altresì la percezione specifica che ne hanno i consumatori e, in particolare, l'«immagine di lusso» dei detti prodotti, che è parte della loro stessa natura.

Risponde all'interesse dei consumatori attratti dai cosmetici di lusso che tali prodotti siano presentati in buone condizioni nei punti di vendita e venga preservata in tal modo la loro immagine di lusso.

Ne consegue che nel settore dei cosmetici di lusso, in particolare dei profumi di lusso, criteri qualitativi di selezione dei rivenditori che non superano quanto necessario per garantire che tali prodotti siano posti in vendita in buone condizioni di presentazione non sono, in via di principio, vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato, purché siano obiettivi, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non discriminatorio.

12 Il sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale in forza dell'art. 173 del Trattato sulla decisione con cui la Commissione constata che i criteri di selezione di un sistema di distribuzione selettiva soddisfano i requisiti per essere considerati leciti alla luce dell'art. 85 n. 1, del Trattato è limitato ad accertare se le constatazioni formulate dalla Commissione siano inficiate da vizio di motivazione, errore manifesto di fatto o di diritto, errore manifesto di valutazione o sviamento di potere. Non spetta al giudice comunitario pronunciarsi sull'applicazione dei detti criteri alle fattispecie concrete.

Per contro, spetta ai giudici o alle autorità nazionali competenti, aditi da un candidato al quale sia stato negato l'accesso alla rete, accertare, alla luce - se del caso - della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, se i criteri di cui trattasi siano stati applicati, nel singolo caso, in modo discriminatorio o sproporzionato, e quindi in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In particolare, essi devono garantire che i criteri in questione non siano utilizzati al fine di impedire l'accesso alla rete a nuovi operatori in grado di distribuire i prodotti di cui trattasi in condizioni che non sono fonte di svalutazione.

D'altro canto, un candidato cui sia stato negato l'accesso alla rete può presentare alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, segnatamente in caso di sistematica applicazione delle condizioni di ammissione in senso incompatibile col diritto comunitario.

13 Nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, la presenza nel punto di vendita di una persona in grado di consigliare o informare i consumatori in maniera adeguata costituisce in via di principio un'esigenza legittima per la vendita di tali prodotti, che forma parte integrante di una loro buona presentazione.

14 Nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, un criterio relativo all'ambiente in cui è situato uno dei punti di vendita di tali prodotti non è di per sé vietato dall'art. 85, n. 1, del Trattato, nei limiti in cui ha lo scopo di garantire che prodotti del genere non siano venduti in luoghi completamente inadeguati.

Per contro, condizioni relative all'aspetto esterno del punto di vendita, come la facciata, le vetrine e la decorazione del punto di vendita stesso, si prestano ad un'applicazione discriminatoria nei confronti di un punto di vendita - quale un ipermercato - che non ha la medesima facciata di un esercizio commerciale tradizionale, cioè una facciata provvista di vetrine, ma che ha allestito un reparto o uno spazio interno al negozio in maniera adeguata alla vendita di cosmetici di lusso. Inoltre, le vetrine esterne non sono necessarie per la buona presentazione dei prodotti nell'ambito di un reparto o di uno spazio organizzato all'interno di un negozio «multiprodotto».

Per quanto riguarda le condizioni relative all'interno del punto di vendita, come la vendita in quest'ultimo di altri prodotti, esse non sono sufficienti per escludere un ipermercato dalla rete, nel senso che la vendita di altre merci tradizionalmente presenti in un ipermercato non è di per sé atta a nuocere all'«immagine di lusso» dei prodotti di cui trattasi, purché il reparto o lo spazio destinato alla vendita di cosmetici di lusso sia sistemato in modo che i detti prodotti siano presentati in condizioni valorizzanti.

Per quanto riguarda i criteri relativi alle altre attività degli esercizi commerciali, considerazioni attinenti all'importanza di queste attività sono sproporzionate in quanto non hanno di per sé alcun nesso con l'esigenza legittima della tutela dell'immagine di lusso dei prodotti considerati. Peraltro, esse sono discriminatorie in quanto tendono a favorire la candidatura di una profumeria specializzata a scapito di quella di un negozio «multiprodotto» che dispone di un reparto specializzato organizzato in modo da soddisfare le condizioni qualitative richieste per la vendita dei cosmetici di lusso.

15 Nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, un criterio che ha come unico scopo quello di far sì che l'insegna del dettagliante non svaluti l'immagine di lusso di tali prodotti costituisce in linea di massima un'esigenza legittima della distribuzione dei prodotti di cui trattasi e non rientra quindi necessariamente nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti si deve temere che, in mancanza di un criterio del genere, l'immagine lussuosa dei cosmetici di lusso, e dunque la loro stessa natura, risulti danneggiata dalla vendita di tali prodotti da parte di rivenditori la cui insegna è palesemente fonte di svalutazione agli occhi dei consumatori. Tale criterio non può tuttavia essere applicato in modo ingiustificato o sproporzionato.

16 Seppure i sistemi di distribuzione selettiva «semplici» possono costituire un aspetto della concorrenza conforme all'art. 85, n. 1, del Trattato, la restrizione o l'eliminazione della concorrenza può tuttavia prodursi qualora l'esistenza di un certo numero di siffatti sistemi non lasci posto ad altre forme di distribuzione imperniate su una politica concorrenziale di natura diversa o si risolva nella rigidità della struttura dei prezzi non compensata da altri fattori concorrenziali fra articoli della stessa marca e dall'esistenza di una concorrenza effettiva tra marche diverse. Di conseguenza, l'esistenza di un gran numero di sistemi di distribuzione selettiva per un determinato prodotto non consente, di per sé, di concludere che la concorrenza è ristretta o falsata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, ma il mercato rilevante deve essere altresì talmente rigido e strutturato da escludere ogni concorrenza efficace in materia di prezzi.

A tale riguardo, l'art. 85, n. 1, del Trattato non può considerarsi automaticamente applicabile per il solo fatto che tutti i produttori del settore di cui trattasi hanno operato la stessa scelta con riguardo al metodo di distribuzione. Qualora determinati criteri di selezione di un produttore - considerati singolarmente - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, l'effetto cumulativo delle altre reti potrebbe infirmare questa conclusione soltanto qualora venisse dimostrato, in primo luogo, che esistono ostacoli all'accesso al mercato di nuovi concorrenti in grado di vendere i detti prodotti e che, di conseguenza, i sistemi di distribuzione selettiva considerati hanno l'effetto di bloccare la distribuzione a beneficio di determinati canali esistenti, oppure, in secondo luogo, che non esiste una concorrenza efficace, in particolare in materia di prezzi, tenendo conto della natura dei prodotti di cui trattasi.

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