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Document 61994TJ0387
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Procedura ° Ricorso di una persona fisica o giuridica mirante alla condanna di persone fisiche o giuridiche ° Incompetenza del giudice comunitario
(Trattato CE, art. 164 e seguenti)
2. Ricorso per carenza ° Carenza ° Nozione ° Inerzia ° Azione insoddisfacente ° Esclusione
(Trattato CE, art. 175)
3. Ricorso d' annullamento ° Sentenza d' annullamento ° Misure di esecuzione ° Diniego di adottare misure di portata più ampia della sostituzione dell' atto annullato ° Contestazione sulla portata dell' obbligo di esecuzione ° Iter procedurale ° Ricorso per carenza ° Contestazione della legittimità dell' atto adottato in sostituzione di quello annullato ° Iter procedurale ° Ricorso d' annullamento
(Trattato CE, artt. 173, 175 e 176)
4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Decisione di archiviazione ° Controllo giurisdizionale
(Trattato CE, art. 85)
5. Concorrenza ° Regole comunitarie ° Sfera d' applicazione ratione materiae ° Condotta imposta da misure statali ° Esclusione ° Presupposti
(Trattato CE, art. 85)
6. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione di applicare le regole di concorrenza
(Trattato CE, art. 190)
7. Procedura ° Atto introduttivo di ricorso ° Requisiti di forma ° Definizione dell' oggetto della controversia ° Esposizione sommaria dei motivi dedotti ° Domanda di risarcimento nei confronti di un' istituzione comunitaria
[Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)
1. Il giudice comunitario non è competente a pronunciarsi, nell' ambito di un ricorso diretto, in ordine alla compatibilità della condotta di persone fisiche o giuridiche con le norme del Trattato.
2. L' art. 175 del Trattato riguarda la carenza costituita dalla mancata pronuncia o presa di posizione, e non l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati auspicavano o ritenevano necessario. Sotto questo aspetto la Commissione, con l' adozione ° in esecuzione di una sentenza d' annullamento sollecitata da un ricorrente ° di una decisione che sostituisce l' atto annullato, prende posizione in modo chiaro e definitivo sull' istanza del denunciante.
3. Una contestazione sulla conformità del comportamento di un' istituzione agli obblighi che le impone l' art. 176 del Trattato, qualora uno dei suoi atti sia stato annullato, rientra in un ricorso per carenza se l' oggetto della contestazione verte sul se, oltre la sostituzione dell' atto annullato, l' istituzione debba adottare altre misure inerenti ad altri atti non contestati nel primitivo ricorso di annullamento. Orbene, se si intende contestare soltanto la legittimità dell' atto adottato in sostituzione dell' atto annullato, detta contestazione va mossa con il ricorso di annullamento a norma dell' art. 173 del Trattato.
4. Salvo il caso in cui l' oggetto della denuncia rientri nelle competenze esclusive della Commissione, questa non ha alcun obbligo di pronunciarsi sull' esistenza o meno di un' infrazione all' art. 85 lamentata in una denuncia. Tuttavia, se la Commissione respinge una denuncia per insussistenza dell' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza, deve indicare, nella decisione di rigetto, i fatti e le considerazioni sui quali si fonda la sua conclusione. Il sindacato giurisdizionale deve allora vertere sulla verifica dell' esattezza materiale dei fatti, dell' insussistenza di errore manifesto nella valutazione dei fatti e di sviamento di potere, nonché di errore di diritto.
5. Anche se il comportamento di un' impresa può esulare dalla sfera d' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto l' impresa non gode di sufficiente autonomia, ciò non implica tuttavia che qualsiasi condotta, voluta o orientata dalle autorità nazionali, esuli dalla sfera d' applicazione di detta disposizione. Quindi, se un provvedimento dello Stato ricalca i termini di un' intesa stipulata tra operatori economici di un settore o è adottato previa consultazione e con il consenso degli operatori economici interessati, detti operatori non possono invocare la natura imperativa della disciplina per sottrarsi all' applicazione di detto articolo.
Se invece una norma regolamentare imperativa che può incidere sul gioco della concorrenza nel mercato comune e falsare gli scambi tra Stati membri non ha alcun nesso con il comportamento di un' impresa contemplato dall' art. 85, n. 1, del Trattato, la semplice osservanza di detta norma regolamentare esula dalla sfera d' applicazione dell' art. 85, n. 1. Infatti, in questo caso non sussiste il margine di autonomia di cui deve godere l' operatore, come previsto dall' art. 85, n. 1.
Se non vi è una norma regolamentare imperativa che prescrive una condotta anticoncorrenziale, la Commissione non può desumere una carenza d' autonomia dell' operatore in questione salvoché risulti da indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che detto comportamento è stato imposto agli interessati unilateralmente dalle autorità nazionali mediante insostenibili pressioni come, ad esempio, la minaccia di adozione di misure statali che possono danneggiarli gravemente.
6. La motivazione di una decisione lesiva deve consentire, da un lato, al destinatario di sapere la ragione del provvedimento adottato, sicché possa, se del caso, provvedere a tutelare i suoi diritti e verificare se il provvedimento sia o meno fondato e, dall' altro, al giudice comunitario di esercitare il suo controllo.
Al riguardo, la Commissione non è tenuta, nella motivazione della decisione che intende adottare per garantire l' applicazione delle regole di concorrenza, a prendere posizione su tutti gli argomenti svolti dagli interessati a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno importanza essenziale nell' economia della decisione.
7. A norma dell' art. 19 dello Statuto della Corte e dell' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, nell' atto introduttivo va definito l' oggetto della controversia e vanno esposti sommariamente i mezzi invocati. Detta esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla controparte di presentare le proprie difese e al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda, se del caso, senza assumere altre informazioni. Onde garantire la certezza del diritto e una sana amministrazione della giustizia, affinché un ricorso sia ricevibile è necessario che gli elementi di fatto e di diritto essenziali sui quali si fonda il ricorso emergano, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dalla redazione dell' atto introduttivo stesso.
Per essere conforme a detti requisiti, un ricorso per risarcimento proposto nei confronti di un' istituzione delle Comunità deve contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento di cui il ricorrente fa carico all' istituzione, i motivi per i quali ritiene che vi sia un nesso causale tra condotta e danno allegato, nonché il carattere e l' entità di detto pregiudizio