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Dokument 61989TJ0138

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti idonei a modificare una determinata situazione giuridica ° Ricorso diretto unicamente contro la motivazione di un atto ° Irricevibilità

(Trattato CEE, art. 173)

2. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Decisione di rilascio di un' attestazione negativa in applicazione delle norme sulla concorrenza ° Ricorso del destinatario ° Irricevibilità ° Ricorso di un terzo che provi l' interesse ad agire ° Ricevibilità

(Trattato CEE, artt. 85, 86 e 173; Regolamento del Consiglio n. 17, art. 2)

3. Ricorso di annullamento ° Interesse ad agire ° Necessità di un interesse esistente ed effettivo

(Trattato CEE, art. 173)

Massima

1. Il ricorso previsto dall' art. 173 del Trattato può essere proposto solo avverso un atto che arreca pregiudizio, vale a dire avverso un atto idoneo a modificare una determinata situazione giuridica.

Solo il dispositivo di un simile atto è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Gli apprezzamenti espressi nella sua motivazione non sono invece idonei, di per se stessi, a formare l' oggetto di un ricorso per annullamento e non potrebbero essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice comunitario se non nella misura in cui costituissero il supporto necessario del dispositivo.

2. Una decisione di attestazione negativa, rilasciata in applicazione dell' art. 2 del regolamento n. 17, su richiesta delle imprese e delle associazioni di imprese interessate, e mediante la quale la Commissione dichiara che, sulla base degli elementi di cui dispone, non vi è motivo di un suo intervento a norma degli artt. 85 o 86 del Trattato, dà soddisfazione al richiedente e non è, di per se stessa, idonea né a modificare la sua situazione giuridica né ad arrecargli pregiudizio. Per contro, il rilascio di un' attestazione negativa può incidere sugli interessi economici di un terzo, il quale, dimostrando la sussistenza di un suo interesse legittimo, potrà validamente proporre, dinanzi al Tribunale, un ricorso volto ad ottenere l' annullamento di tale atto, nel rispetto delle condizioni previste dall' art. 173 del Trattato.

3. Un ricorrente che fondi la propria azione su un interesse riguardante una situazione giuridica futura, senza poter dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo, o che si riferisca ad un eventuale mutamento di circostanze, il quale, se sopravvenisse, non lo priverebbe però della possiilità di far valere i propri diritti, non dimostra un interesse esistente ed effettivo, presupposto per la ricevibilità del ricorso d' annullamento.

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