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Dokument 61989TJ0069
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti - Determinazione del contenuto del fascicolo che deve essere trasmesso al comitato - Criteri di valutazione - Mancata comunicazione del processo verbale dell' audizione delle imprese - Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 10, n. 5)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti - Termine per la convocazione del comitato
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 10, n. 5)
3. Concorrenza - Posizione dominante - Mercato rilevante - Palinsesti settimanali di programmi televisivi e riviste che li pubblicano
(Trattato CEE, art. 86)
4. Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Art. 36 del Trattato - Interpretazione alla luce delle norme di concorrenza
(Trattato CEE, artt. 2, 3, 36, 85 e 86)
5. Concorrenza - Posizione dominante - Diritti d' autore - Palinsesti settimanali di programmi televisivi - Esercizio del diritto - Abuso - Presupposti
(Trattato CEE, artt. 36 e 86)
6. Concorrenza - Posizione dominante - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Criteri
(Trattato CEE, art. 86)
7. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Potere della Commissione - Ordini rivolti alle imprese
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
8. Convenzioni internazionali - Convenzioni stipulate dagli Stati membri - Convenzioni anteriori al Trattato CEE - Art. 234 del Trattato - Oggetto - Portata - Giustificazione delle restrizioni agli scambi intracomunitari - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 234)
1. Il contenuto e l' eventuale natura di condizioni essenziali degli obblighi imposti alla Commissione dall' art. 10, n. 5, del regolamento n. 17 di fornire al comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti un' esposizione della questione, con l' indicazione dei documenti più importanti della pratica e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare, devono essere valutati, in relazione a ciascun caso concreto, avendo riguardo alla finalità di tale trasmissione di documenti, consistente nel consentire al comitato di esercitare le proprie funzioni consultive con piena conoscenza di causa. Al comitato devono essere comunicati i principali elementi di fatto e di diritto del procedimento relativo all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato sottoposto al suo parere e, in particolare, esso dev' essere informato in modo del tutto obiettivo - conformemente al principio generale secondo il quale le imprese poste sotto accusa in un procedimento diretto alla constatazione di un' infrazione hanno diritto ad essere sentite - circa la posizione e gli argomenti essenziali mossi da queste imprese, quali sono stati enunciati nelle loro osservazioni in merito a tutti gli addebiti loro contestati dalla Commissione, in esito all' inchiesta preliminare.
Sebbene, di massima, il processo verbale dell' audizione delle imprese rientri tra i documenti più importanti ai sensi dell' art. 10, n. 5, del regolamento n. 17, e debba quindi essere trasmesso al comitato in allegato all' atto di convocazione, tale comunicazione costituisce tuttavia una formalità "ad substantiam" soltanto se, concretamente, si riveli necessaria al fine di consentire al comitato consultivo di emettere il proprio parere con piena cognizione di causa, ossia, senza essere indotto in errore su un punto essenziale da inesattezze ed omissioni. Tale evenienza non si verifica allorché il verbale dell' audizione non contiene elementi di valutazione importanti ed inediti rispetto alle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti fornite dall' impresa interessata ed accluse alla convocazione del comitato consultivo.
2. Il termine di quattordici giorni per la convocazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, di cui all' art. 10, n. 5, del regolamento n. 17, è rispettato qualora la consultazione abbia luogo, nell' ambito di una riunione comune del comitato consultivo e della Commissione, non prima del quattordicesimo giorno dall' invio dell' atto di convocazione del comitato.
Tale termine di quattordici giorni costituisce una regola procedurale puramente interna, la cui inosservanza può determinare l' illegittimità della decisione finale della Commissione soltanto quando il comitato non ha avuto a disposizione un periodo di tempo sufficiente per prendere conoscenza degli elementi importanti del procedimento e per pronunciarsi con piena cognizione di causa, di modo che la tardiva convocazione del comitato ha potuto comportare conseguenze pregiudizievoli per l' impresa in questione.
3. Il mercato dei palinsesti televisivi e quello delle riviste televisive nelle quali sono pubblicati costituiscono, ai fini dell' applicazione dell' art. 86 del Trattato, sottomercati del più ampio mercato dell' informazione sui programmi televisivi in generale. Essi offrono un prodotto, l' informazione sui programmi settimanali, per il quale esiste una domanda specifica, sia da parte dei terzi che intendono pubblicare e mettere in commercio una guida televisiva completa sia da parte dei telespettatori.
4. Nel sistema del Trattato, l' art. 36 va interpretato, allorché occorre delimitare la portata della tutela che esso intende garantire ai diritti di proprietà industriale e commerciale, alla luce dei fini e delle azioni della Comunità quali enunciati agli artt. 2 e 3 del Trattato e, in particolare, dev' essere valutato tenendo conto delle esigenze connesse all' instaurazione di un regime di libera concorrenza all' interno della Comunità, prefigurato dallo stesso art. 3, lett. f), esigenze che trovano particolare espressione nei divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 del Trattato.
5. Sebbene la tutela dell' oggetto specifico del diritto d' autore conferisca al titolare di esso, di massima, la facoltà, pur senza rimettere in discussione il Trattato, di riservare a sé il diritto esclusivo di riproduzione dell' opera protetta, e pur essendo certo che l' esercizio di tale diritto esclusivo non prospetta, in sé, gli elementi di un abuso, quest' ultimo si profila invece allorché, alla luce delle peculiari circostanze di ciascun caso concreto, risulta che le condizioni e le modalità di esercizio del diritto esclusivo in parola perseguono, in realtà, uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell' art. 86 del Trattato. In siffatta ipotesi, infatti, l' esercizio del diritto d' autore non risponde più alla funzione essenziale di questo diritto, consistente, ai sensi dell' art. 36 del Trattato, nell' assicurare la tutela del diritto morale d' autore e la remunerazione dello sforzo creativo, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall' art. 86.
Ricorre tale ipotesi allorché una società di diffusione televisiva si avvale del diritto d' autore, riconosciutole dal diritto nazionale, sui propri palinsesti settimanali, per riservarsi il diritto esclusivo di pubblicazione dei detti palinsesti, ostacolando in tal modo l' ingresso nel mercato connesso delle riviste televisive, sul quale detiene una situazione di monopolio, di un prodotto nuovo, comprendente i programmi di tutti i canali che possono essere ricevuti dai telespettatori, per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori.
6. L' interpretazione e l' applicazione della condizione relativa agli effetti dell' abuso sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, di cui all' art. 86 del Trattato, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello dei diritti nazionali. Rientra perciò nell' ambito del diritto comunitario qualsiasi prassi atta ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri, in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune. Pertanto, per l' applicazione dell' art. 86, è sufficiente che il comportamento illecito sia idoneo a ripercuotersi sugli scambi tra gli Stati membri senza che sia necessario accertare l' esistenza di un effetto attuale e reale sul commercio interstatale.
7. Il potere di obbligare le imprese interessate a porre fine all' infrazione, conferito alla Commissione dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, implica la facoltà della Commissione di imporre loro taluni obblighi, di "facere" o di "non facere", intesi a rimuovere la situazione di infrazione. Sotto tale profilo, gli obblighi posti a carico delle imprese devono essere delimitati in funzione delle esigenze connesse al ripristino della legalità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie.
8. L' art. 234 dev' essere interpretato nel senso che una convenzione conclusa anteriormente all' entrata in vigore del Trattato non può essere fatta valere per giustificare restrizioni negli scambi intracomunitari. Infatti, il suddetto articolo, che ha lo scopo di garantire che l' applicazione del Trattato non pregiudichi né il rispetto dovuto ai diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione precedentemente stipulata con uno Stato membro né l' osservanza degli obblighi derivanti da tale convenzione per detto Stato membro, riguarda unicamente i diritti e gli obblighi assunti dagli Stati membri nei confronti degli Stati terzi.