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Έγγραφο 62023CJ0205
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2025.
Engie România SA contro Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Rinvio pregiudiziale – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli Stati membri nei confronti delle imprese di gas naturale – Tutela dei consumatori – Articoli 40 e 41 – Competenze dell’autorità di regolazione – Violazione, da parte di un’impresa di gas naturale, del proprio obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti – Cumulo di sanzioni per lo stesso comportamento illecito – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato – Ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni all’esercizio di tale diritto fondamentale – Principio di proporzionalità.
Causa C-205/23.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2025.
Engie România SA contro Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Rinvio pregiudiziale – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli Stati membri nei confronti delle imprese di gas naturale – Tutela dei consumatori – Articoli 40 e 41 – Competenze dell’autorità di regolazione – Violazione, da parte di un’impresa di gas naturale, del proprio obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti – Cumulo di sanzioni per lo stesso comportamento illecito – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato – Ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni all’esercizio di tale diritto fondamentale – Principio di proporzionalità.
Causa C-205/23.
Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:C:2025:43
Causa C‑205/23
Engie România SA
contro
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2025
«Rinvio pregiudiziale – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli Stati membri nei confronti delle imprese di gas naturale – Tutela dei consumatori – Articoli 40 e 41 – Competenze dell’autorità di regolazione – Violazione, da parte di un’impresa di gas naturale, del proprio obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti – Cumulo di sanzioni per lo stesso comportamento illecito – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato – Ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni all’esercizio di tale diritto fondamentale – Principio di proporzionalità»
Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Domanda diretta a depositare osservazioni in seguito alle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura – Presupposti non soddisfatti
(Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)
(v. punti 26‑28)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale
(v. punti 30‑33)
Ravvicinamento delle legislazioni – Provvedimenti di ravvicinamento – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73 – Competenze dell’autorità di regolamentazione – Accertamento di una violazione, da parte di un fornitore di gas naturale, dell’obbligo di trasparenza nei confronti dei suoi clienti in occasione della modifica del prezzo di fornitura del gas naturale – Irrogazione di una sanzione pecuniaria – Adozione di una misura correttiva che obbliga tale fornitore a mantenere il prezzo stabilito nei contratti inizialmente conclusi con tali clienti. – Misure che mirano a garantire la tutela effettiva dei consumatori – Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 3, §§ 1 e 3)
(v. punti 35‑46, dispositivo 1)
Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale – Criteri di valutazione della natura penale – Qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, natura dell’illecito e grado di severità della sanzione prevista – Verifica da parte del giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)
(v. punti 48‑53)
Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di una decisione anteriore definitiva – Criteri di valutazione – Decisione definitiva pronunciata a seguito di una valutazione nel merito della causa – Assenza – Verifica da parte del giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)
(v. punti 55, 56)
Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di uno stesso reato – Criterio di valutazione – Identità dei fatti materiali
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)
(v. punti 57‑59)
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Limitazione dell’esercizio di diritti e libertà sanciti dalla Carta – Limitazione del principio del ne bis in idem – Presupposti – Rispetto del contenuto essenziale di tale principio – Valutazione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 50 e 52, § 1)
(v. punto 61)
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Limitazione dell’esercizio di diritti e libertà sanciti dalla Carta – Limitazione del principio del ne bis in idem – Presupposti – Rispetto del principio di proporzionalità – Cumulo di procedimenti e di sanzioni in forza di una normativa settoriale e del diritto della concorrenza – Carattere appropriato, non sproporzionato e strettamente necessario del cumulo di procedimenti e di sanzioni – Valutazione – Criteri
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 50 e 52, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29 e 2009/73)
(v. punti 62‑69, dispositivo 2)