Vælg de eksperimentelle funktioner, som du ønsker at prøve

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 62023CJ0516

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2025.
NW e YS contro Qatar Airways.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 3 – Viaggio gratuito o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Passeggero che ha pagato unicamente diritti e tasse sul trasporto aereo – Prenotazione nell’ambito di una campagna promozionale – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Diritto al riavviamento ad una data successiva – Insussistenza della necessità di un nesso temporale fra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato dal passeggero.
Causa C-516/23.

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2025:21

Causa C‑516/23

NW e YS

contro

Qatar Airways

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2025

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 3 – Viaggio gratuito o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Passeggero che ha pagato unicamente diritti e tasse sul trasporto aereo – Prenotazione nell’ambito di una campagna promozionale – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Diritto al riavviamento ad una data successiva – Insussistenza della necessità di un nesso temporale fra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato dal passeggero»

  1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Gratuità del viaggio – Nozione – Pagamento esclusivo da parte del passeggero dei diritti e delle tasse sul trasporto aereo – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 1, 2 e 4 e art. 3, § 3, 1a frase)

    (v. punti 23‑30, dispositivo 1)

  2. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Nozione – Tariffa proposta nell’ambito di una campagna promozionale e rivolta a una categoria professionale determinata – Campagna promozionale limitata nel tempo nonché in termini di quantità di biglietti proposti – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 3, § 3, 1a frase)

    (v. punti 34‑41, dispositivo 2)

  3. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Riavviamento di un passeggero – Diritto al riavviamento, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva – Insussistenza della necessità di un nesso temporale fra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato dal passeggero – Ammissibilità – Presupposto

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 8, § 1, c)]

    (v. punti 45, 46, 48‑58, 61‑64, dispositivo 3)

V. il testo della decisione.

Op