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Document 62023CJ0517

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2025.
Apothekerkammer Nordrhein contro DocMorris NV.
Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica – Pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – Buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti – Sconti e pagamenti diretti – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera a) – Restrizione – Giustificazione – Tutela dei consumatori.
Causa C-517/23.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:122

Causa C‑517/23

Apothekerkammer Nordrhein

contro

DocMorris NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2025

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica – Pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – Buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti – Sconti e pagamenti diretti – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera a) – Restrizione – Giustificazione – Tutela dei consumatori»

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83 – Pubblicità – Nozione – Azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica – Sconti e pagamenti diretti – Esclusione – Buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, considerando 2 e 50 e art. 86, § 1)

    (v. punti 32‑37, 39‑46, 48‑50, 81, dispositivo 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Servizio di vendita online di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica obbligatoria, destinato a uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di tale servizio – Normativa nazionale che vieta un’azione pubblicitaria diretta ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro e che consiste in un premio pecuniario di importo indeterminato – Restrizione della libera circolazione delle merci – Restrizione alla libera prestazione dei servizi della società dell’informazione – Ammissibilità – Giustificazione – Tutela dei consumatori – Rispetto del principio di proporzionalità

    [Art. 34 TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, artt. 2, h), e 3, § 4, a), e 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, art. 85 quater, § 1]

    (v. punti 55, 57‑60, 62‑68, 70‑77, 80, 81, dispositivo 1)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83 – Pubblicità –Normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione – Buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, considerando 2 e 45 e artt. 87, § 3, e 88, § 2)

    (v. punti 83, 85‑94, dispositivo 2)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte precisa la portata della nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi della direttiva 2001/83 ( 1 ), nel contesto delle azioni pubblicitarie realizzate da una farmacia in occasione dell’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica da parte dei suoi clienti.

La DocMorris NV è una farmacia olandese di vendita per corrispondenza che fornisce a clienti in Germania medicinali soggetti o meno a prescrizione medica. Dal 2012 essa ha condotto diverse azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica facenti parte dell’insieme della sua gamma di prodotti.

L’Apothekerkammer Nordrhein (ordine dei farmacisti della Renania settentrionale, Germania), ritenendo che tali azioni pubblicitarie violassero il sistema di prezzi applicabile ai medicinali soggetti a prescrizione medica, tra il 2013 e il 2015 ha ottenuto ingiunzioni provvisorie recanti inibitoria di tali azioni pubblicitarie. Queste ultime assumono, in sostanza, la forma di sconti e di pagamenti o di buoni acquisto per l’acquisto ulteriore di medicinali non soggetti a prescrizione medica o di altri prodotti per la salute e la cura personale.

Dopo l’annullamento, nel marzo 2017, della quasi totalità di tali misure provvisorie, la DocMorris ha presentato una domanda di risarcimento danni nei confronti dell’ordine dei farmacisti della Renania del Nord, per il motivo che tali provvedimenti, nell’ambito dei quali le erano state inflitte ammende di importo elevato, erano privi di giustificazione. Tale domanda, dopo essere stata respinta dal giudice di primo grado, è stata accolta in appello.

Investito di un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza proposto dall’ordine dei farmacisti della Renania del Nord, il giudice del rinvio si domanda se le azioni pubblicitarie, vertenti sull’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, facenti parte dell’intera gamma di prodotti di una farmacia, rientrino nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, o se, invece, esse mirino unicamente ad influenzare la scelta, da parte del cliente, della farmacia presso la quale acquistare tali medicinali, scelta questa che esula dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Esso si interroga altresì sulla questione se questa medesima direttiva osti a un’interpretazione delle disposizioni pertinenti della normativa nazionale sulla pubblicità relativa ai medicinali ( 2 ), secondo la quale sono autorizzate azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica sotto forma di sconti e di pagamenti diretti e di importo esatto, mentre sono vietate quelle che danno luogo a un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione medica o che assumono la forma di buoni per il successivo acquisto di altri prodotti.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte precisa la nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, nel contesto delle azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica.

A tal riguardo, essa sottolinea, anzitutto, che è la finalità del messaggio che determina se un’azione pubblicitaria rientri o meno in tale nozione. Rientra quindi in detta nozione un’azione pubblicitaria intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. Per contro, ciò non avviene quando un’azione è intesa a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella, collocata a valle, della farmacia presso la quale detto cliente acquista tale medicinale.

Nel caso di specie, per determinare se un’azione pubblicitaria per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti all’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nella nozione di «pubblicità dei medicinali», occorre operare una distinzione tra le azioni pubblicitarie a seconda della questione se il loro messaggio pubblicitario sia limitato ai medicinali soggetti a prescrizione medica o se tale messaggio verta anche su medicinali non soggetti a prescrizione.

Per quanto riguarda, da un lato, le azioni pubblicitarie sotto forma di sconti e di pagamenti diretti e di importo esatto e quella che dà luogo a un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione medica (che deve essere parimenti considerata nel senso che dia luogo a un pagamento), la Corte constata che il messaggio di tali azioni verte su medicinali indeterminati soggetti a prescrizione, senza concernere altri tipi di medicinali.

Pertanto, poiché la decisione di prescrivere tali medicinali rientra nell’esclusiva responsabilità del medico, che è tenuto a svolgere tale compito con assoluta obiettività ( 3 ), detto messaggio non promuove la prescrizione o il consumo di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione. Per quanto riguarda il paziente, quando riceve una prescrizione medica, l’unica scelta che gli resta da compiere, per quanto riguarda il medicinale soggetto a prescrizione, è quella della farmacia presso la quale acquisterà tale medicinale. Pertanto, azioni pubblicitarie che assumono la forma di sconti e di pagamenti diretti e di importo esatto e quella che dà luogo a un premio di un certo importo per prescrizione medica non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, nella misura in cui riguardano la scelta della farmacia presso la quale il paziente acquista un medicinale soggetto a prescrizione medica.

Per quanto riguarda, dall’altro lato, le azioni pubblicitarie che assumono la forma di buoni per il successivo acquisto dei medicinali non soggetti a prescrizione medica o di altri prodotti per la salute e la cura personale, la Corte osserva che tali azioni incoraggiano l’acquisto di tali medicinali. In assenza dell’obbligo di ricorrere a un medico prescrivente, il destinatario dei buoni acquisto, attirato dal vantaggio economico offerto da tali buoni, può utilizzarli per procurarsi a prezzo ridotto medicinali non soggetti a prescrizione. Di conseguenza, promuovendo il consumo di detti medicinali, tali azioni pubblicitarie rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

In secondo luogo, dal momento che un’azione pubblicitaria che dà luogo a un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio, non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ed è vietata dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ( 4 ), la Corte esamina la compatibilità di tale normativa con altre disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, poiché dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta chiaramente se una siffatta azione pubblicitaria sia effettuata unicamente mediante supporti fisici o se, per contro, essa sia effettuata sia attraverso il sito Internet della farmacia sia mediante tali supporti, la Corte analizza la compatibilità di detta normativa nazionale, da un lato, con l’articolo 34 TFUE e, dall’altro, con le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/31 ( 5 ).

Quanto alla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con l’articolo 34 TFUE, la Corte ricorda che si deve ritenere che una siffatta normativa disciplini una modalità di vendita che può essere esclusa dall’ambito di applicazione di tale disposizione del trattato FUE se soddisfa la duplice condizione che essa valga nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri ( 6 ).

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte rileva che la normativa in questione nel procedimento principale si applica indistintamente a tutte le farmacie che vendono medicinali nel territorio tedesco, siano esse stabilite in tale territorio o in quello di un altro Stato membro. Quanto alla seconda condizione, la Corte osserva che la concorrenza sui prezzi può rappresentare un parametro concorrenziale più significativo per le farmacie per corrispondenza che per le farmacie tradizionali e che un’azione pubblicitaria che dà luogo a un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione mira a stabilire una concorrenza sul prezzo con le farmacie tradizionali. Pertanto, la Corte conclude che tale normativa nazionale che vieta tale azione pubblicitaria colpisce maggiormente le farmacie stabilite in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, il che potrebbe essere tale da ostacolare l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quelli provenienti dalla Repubblica federale di Germania, cosicché un siffatto divieto configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.

Quanto alla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con la direttiva sul commercio elettronico, la Corte sottolinea che, in virtù della direttiva 2001/83 ( 7 ), gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Tuttavia, tale obbligo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante tali servizi. Pertanto, qualora lo Stato membro di destinazione autorizzi una siffatta offerta, come sembra avvenire nel caso di specie, tale Stato membro non può, per quanto riguarda detti servizi, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro ( 8 ). Nel caso di specie, il divieto di un’azione pubblicitaria, come quella imposta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è idoneo a limitare la possibilità per una farmacia, stabilita in un altro Stato membro, di farsi conoscere presso potenziali clienti in tale primo Stato membro e deve, pertanto essere considerato nel senso che comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi della società dell’informazione.

Tuttavia, la Corte precisa che il divieto dell’azione pubblicitaria prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale rientra, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, nella tutela dei consumatori, che costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Infatti, da un lato, per quanto riguarda l’obiettivo della tutela dei consumatori, tale normativa consente di evitare il rischio di sopravvalutazione dell’importo del premio in questione, che quale può essere significativo per i consumatori che acquistino medicinali ad alto costo o che, affetti da una malattia cronica, debbano acquistarli regolarmente. Dall’altro lato, tale normativa non eccede quanto necessario per salvaguardare tale obiettivo, nella misura in cui essa vieta l’azione pubblicitaria in questione, che stabilisce una forbice di livelli di premio, senza che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa conoscere il metodo di calcolo di tale premio o calcolare il suo importo esatto.

Pertanto, la Corte conclude che l’articolo 34 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva sul commercio elettronico ( 9 ) non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un’azione pubblicitaria mediante la quale ai clienti di una farmacia per corrispondenza sia offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione medica, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.

In terzo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2011/23 non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.

Infatti, tali azioni pubblicitarie, benché realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, promuovono soltanto il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione. Orbene, sebbene la pubblicità per questi ultimi medicinali sia autorizzata ( 10 ), gli Stati membri devono vietare l’inclusione, nella pubblicità presso il pubblico di tali medicinali, di elementi che siano tali da favorire l’uso irrazionale di questi ultimi, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica.

Nel caso di specie, utilizzando i buoni acquisto di cui trattasi, il consumatore può ottenere, a prezzo ridotto, prodotti provenienti da tutta la gamma di prodotti della farmacia interessata e scegliere, ad esempio, tra l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica e l’acquisto di altri prodotti di consumo, come i prodotti per la salute e la cura personale. L’assimilazione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ad altri prodotti di consumo offerti da una farmacia da parte delle azioni pubblicitarie in questione può portare ad un uso irrazionale ed eccessivo di tali medicinali in quanto, da un lato, essa dissimula il carattere molto particolare di tali medicinali, i cui effetti terapeutici li distinguono sostanzialmente dalle altre merci e, dall’altro, essa svia il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere detti medicinali. Di conseguenza, impedendo la diffusione di elementi di pubblicità che incoraggino l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, un divieto come quello previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi al procedimento principale risponde all’obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità.


( 1 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74).

( 2 ) L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (legge sulla pubblicità relativa ai medicinali) (in prosieguo: la «normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale»).

( 3 ) In forza del considerando 50 della direttiva 2001/83.

( 4 ) Articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

( 5 ) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

( 6 ) Sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris (C-190/20, EU:C:2021:609, punti 35, 37, 38).

( 7 ) In particolare, l’articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

( 8 ) Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul commercio elettronico.

( 9 ) In virtù dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva sul commercio elettronico, gli Stati membri possono, a talune condizioni, limitare la libera circolazione di taluni servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

( 10 ) Articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83.

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