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Document 62023CO0325
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2024.
JF e OP contro Deutsche Bank Polska S.A.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Credito ipotecario denominato in valuta estera che contiene clausole abusive relative al rischio di cambio e al divario nel cambio – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Articolo 4 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Requisito della redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale – Articolo 6 – Conseguenze della constatazione del carattere abusivo di una clausola.
Causa C-325/23.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2024.
JF e OP contro Deutsche Bank Polska S.A.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Credito ipotecario denominato in valuta estera che contiene clausole abusive relative al rischio di cambio e al divario nel cambio – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Articolo 4 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Requisito della redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale – Articolo 6 – Conseguenze della constatazione del carattere abusivo di una clausola.
Causa C-325/23.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:453
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2024 –
Deutsche Bank Polska
(causa C‑325/23)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Credito ipotecario denominato in valuta estera che contiene clausole abusive relative al rischio di cambio e al divario nel cambio – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Articolo 4 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Requisito della redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale – Articolo 6 – Conseguenze della constatazione del carattere abusivo di una clausola»
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1. |
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausole abusive ai sensi dell’articolo 3 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Nozione – Clausola di un contratto di mutuo denominato in valuta estera che consente alla banca di fissare unilateralmente l’importo finale del prestito – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, §§ 1 e 2) (v. punti 38‑40, dispositivo 1) |
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2. |
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Nozione – Clausola inserita in un contratto di mutuo denominato in valuta estera che attribuisce al consumatore il rischio di cambio e alla banca il vantaggio connesso al divario di cambio – Inclusione – Presupposti – Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza – Assenza di informazioni sull’inclusione del divario di cambio – Inosservanza – Esclusione – Fornitura di informazioni sul trasferimento del rischio di cambio – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2) (v. punti 53‑65, dispositivo 2) |
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3. |
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausole abusive ai sensi dell’articolo 3 – Clausola inserita in un contratto di mutuo denominato in valuta estera che attribuisce al consumatore il rischio di cambio e alla banca il vantaggio legato alla differenza di tasso di cambio – Esistenza di un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Criteri di valutazione – Attribuzione alla banca del vantaggio connesso al divario di cambio – Inclusione – Trasferimento al consumatore del rischio di cambio – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1) (v. punti 69‑77, dispositivo 3.) |
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4. |
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Contratto di mutuo denominato in valuta estera – Contratto che non può sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri di valutazione – Constatazione del carattere abusivo della clausola che fissa l’importo definitivo del prestito – Annullamento del contratto – Ammissibilità – Carattere non abusivo di altre clausole del contratto – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 81‑87, dispositivo 4.) |
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che: si deve ritenere che non sia stata oggetto di negoziato individuale, ai sensi dei tale disposizione, una clausola facente parte di un contratto di prestito denominato in valuta estera stipulato con un consumatore, in base alla quale la banca può fissare l’importo finale del prestito denominato in tale valuta applicando all’importo espresso in valuta nazionale, corrispondente alla richiesta di finanziamento del consumatore, un tasso di cambio da essa unilateralmente determinato, qualora le modalità di fissazione di tale importo siano state stabilite esclusivamente dalla banca prima della conclusione del contratto senza che il consumatore abbia potuto influire sulla determinazione di tali modalità. |
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che: laddove, nell’ambito di un contratto di prestito denominato in valuta estera stipulato con un consumatore, una clausola di tale contratto abbia l’effetto, da un lato, di trasferire a tale consumatore il rischio di cambio associato agli apprezzamenti di tale valuta di fronte alla moneta nazionale, e, dall’altro, di concedere alla banca, a carico del consumatore, un vantaggio relativo al divario esistente tra il tasso di cambio da essa scelto per la determinazione dell’importo definitivo del prestito denominato in tale valuta e altri tassi che essa avrebbe potuto utilizzare in tale occasione, per ritenere che tale clausola, nella parte in cui riguarda il tasso di cambio, non soddisfi il requisito della redazione chiara e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, sia sufficiente constatare che la banca non ha comunicato al consumatore nessuna informazione relativa all’inclusione di un tale divario, a prescindere dalla portata delle informazioni fornite al consumatore, relative al trasferimento del rischio di cambio. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che: laddove, nell’ambito di un contratto denominato in valuta estera stipulato con un consumatore, una clausola di tale contratto abbia l’effetto, da un lato, di trasferire a tale consumatore il rischio di cambio associato agli apprezzamenti di tale valuta di fronte alla moneta nazionale, e, dall’altro, di concedere alla banca un vantaggio connesso a un divario di cambio, si può ritenere che tale clausola da sola, possa creare, a capito del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a prescindere dall’eventuale esame del carattere abusivo di tale clausola nella parte in cui riguarda il trasferimento del rischio di cambio. |
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4) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un contratto di prestito denominato in valuta estera stipulato con un consumatore sia dichiarato nullo e che il consumatore sia in tal modo sollevato dalle conseguenze finanziarie derivanti dalla clausola dello stesso relativa al trasferimento del rischio di cambio, qualora il giudice nazionale constati che la clausola di tale contratto relativa alla fissazione dell’importo definitivo del prestito, poiché ha l’effetto di concedere alla banca un vantaggio legato alla differenza di tasso di cambio, è abusiva, anche se le clausole del contratto che stabiliscono le modalità di conversione della valuta ai fini del rimborso del prestito non sono abusive o la loro eliminazione non comporterebbe l’annullamento del contratto stesso, ove esso ritenga, conformemente alle norme de suo diritto interno e secondo un approccio oggettivo, che il contratto di prestito non può continuare ad esistere senza la clausola abusiva, in particolare, poiché quest’ultima definisce l’oggetto principale del contratto. |