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Document 62024CJ0015
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2024.
Procedimento penale a carico di CH.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all’assistenza di un difensore – Presupposti – Articolo 12, paragrafo 2 – Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento – Ammissibilità delle prove – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rinuncia scritta di un indagato analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore – Assenza di spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto – Implicazioni su atti di indagine successivi – Decisione in merito ad una misura di sicurezza adeguata – Valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto di avvalersi di un difensore.
Causa C-15/24 PPU.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2024.
Procedimento penale a carico di CH.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all’assistenza di un difensore – Presupposti – Articolo 12, paragrafo 2 – Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento – Ammissibilità delle prove – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rinuncia scritta di un indagato analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore – Assenza di spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto – Implicazioni su atti di indagine successivi – Decisione in merito ad una misura di sicurezza adeguata – Valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto di avvalersi di un difensore.
Causa C-15/24 PPU.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:399
Causa C-15/24 PPU [Stachev] ( i )
Procedimento penale
a carico di
CH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all’assistenza di un difensore – Presupposti – Articolo 12, paragrafo 2 – Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento – Ammissibilità delle prove – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rinuncia scritta di un indagato analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore – Assenza di spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto – Implicazioni su atti di indagine successivi – Decisione in merito ad una misura di sicurezza adeguata – Valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto di avvalersi di un difensore»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e diritto di comunicare delle persone private della libertà personale – Direttiva 2013/48 – Diritto di avvalersi di un difensore – Deroghe temporanee – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Assenza di trasposizione nell'ordinamento giuridico interno – Invocabilità nei confronti di un indagato o di un imputato al fine di derogare all’applicazione del diritto di avvalersi di un difensore – Assenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/48, artt. 3, § 3, 5 e 6)
(v. punti 49-53, dispositivo 1)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e diritto di comunicare delle persone private della libertà personale – Direttiva 2013/48 – Diritto di avvalersi di un difensore – Rinuncia di un indagato analfabeta a tale diritto – Ammissibilità – Presupposti – Obbligo di informazione chiara e sufficiente, in un linguaggio semplice e comprensibile, sulle possibili conseguenze di tale rinuncia – Verbalizzazione di tale rinuncia in modo da consentire la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/48, considerando 40 e art. 9, §§ 1, 2, e 13)
(v. punti 61, 63, 64, 66, 67, 70, dispositivo 2)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e diritto di comunicare delle persone private della libertà personale – Direttiva 2013/48 – Diritto di avvalersi di un difensore – Rinuncia a tale diritto da parte di una persona vulnerabile – Obbligo di informazione sulla possibilità di revocare tale rinuncia – Portata – Richiamo dell'informazione prima di qualsiasi atto di indagine successivo che possa ledere gli interessi e i diritti di detta persona a causa dell'assenza di un difensore
[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, comma 2, e 48, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/48, artt. 3, § 3, b) e c), 9, § 3, e 13]
(v. punti 74-78, 80, dispositivo 3)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei procedimenti penali e diritto di comunicare delle persone private della libertà personale – Direttiva 2013/48 – Mezzi di ricorso – Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento – Decisione in merito ad una misura di sicurezza adeguata – Valutazione di prove ottenute in violazione del diritto di avvalersi di un difensore
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47 §§ 1 e 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/48, considerando 50 e 53 e art. 12, § 2)
(v. punti 88, 89, 92, 95-99, dispositivo 4)
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.