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Document 62022CJ0316

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2024.
Gabel Industria Tessile SpA e Canavesi SpA contro A2A Energia SpA e a.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Accise – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un’imposta addizionale all’accisa sull’energia elettrica – Assenza di finalità specifiche – Imposta addizionale ritenuta contraria alla direttiva 2008/118/CE dai giudici nazionali – Recupero dell’imposta indebitamente pagata consentito al consumatore finale nei confronti del solo fornitore – Articolo 288 TFUE – Effetto diretto – Principio di effettività.
Causa C-316/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:301

Causa C-316/22

Gabel Industria Tessile SpA
e
Canavesi SpA

contro

A 2A Energia SpA
e
Energit SpA
e
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Como (Italia)]

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2024

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Accise – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un’imposta addizionale all’accisa sull’energia elettrica – Assenza di finalità specifiche – Imposta addizionale ritenuta contraria alla direttiva 2008/118/CE dai giudici nazionali – Recupero dell’imposta indebitamente pagata consentito al consumatore finale nei confronti del solo fornitore – Articolo 288 TFUE – Effetto diretto – Principio di effettività»

  1. Atti delle istituzioni – Direttive – Effetto diretto – Limiti – Obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare, in una controversia tra privati, una disposizione nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria a una direttiva – Insussistenza – Limiti

    (Art. 288, comma 3, TFUE)

    (v. punti 23-27, disp. 1)

  2. Diritto dell’Unione – Effetto diretto – Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Rimborso – Modalità – Applicazione del diritto nazionale – Limiti – Rispetto del principio di effettività – Ripercussione sul consumatore finale di un’imposta indebitamente pagata da un fornitore – Impossibilità giuridica di chiedere il rimborso al fornitore a causa dell’assenza di effetto diretto orizzontale della direttiva che istituisce tale imposta – Normativa che consente al consumatore finale non già di chiedere il rimborso dell’imposta in questione direttamente allo Stato membro interessato, ma soltanto di intentare contro detto fornitore un’azione civile di ripetizione dell’indebito – Inammissibilità

    (v. punti 32-34, 36-38, disp. 2)

Sintesi

Nell’ambito di una controversia relativa al rimborso a dei consumatori finali di somme indebitamente versate a titolo di un’imposta addizionale all’accisa, contraria al diritto dell’Unione, la Corte ricorda la propria giurisprudenza che interpreta l’articolo 288, terzo comma, TFUE nonché il principio di effettività.

La Gabel Industria Tessile e la Canavesi sono due società di diritto italiano che hanno concluso rispettivamente con la A 2A Energia e con la Energit dei contratti per la fornitura di elettricità ai loro siti di produzione.

Sulla base di questi contratti, la Gabel Industria Tessile e la Canavesi hanno versato ai loro fornitori, per gli anni 2010 e 2011, un’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità a quel tempo prevista dalla normativa italiana.

Nel 2020, ritenendo che tale imposta addizionale fosse contraria al diritto dell’Unione, esse hanno convenuto i loro fornitori dinanzi al Tribunale di Como (Italia), giudice del rinvio nel caso di specie, al fine di ottenere il rimborso dell’addizionale suddetta.

Il giudice del rinvio, pur facendo presente che l’imposta era stata riconosciuta contraria alla direttiva 2008/118 ( 1 ) dalla Corte suprema di cassazione (Italia), si interroga in merito alle conseguenze di tale illegittimità sulla sorte delle somme indebitamente versate, a causa dell’assenza di effetto orizzontale di una direttiva, nonché con riguardo all’applicazione del principio di effettività.

È questo il contesto in cui detto giudice ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali intese a stabilire, da un lato, se l’articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale escluda, in una controversia tra privati, l’applicazione di una norma nazionale che istituisce un’imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.

Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di effettività debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale non permetta al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso di un’imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, pagata al suo fornitore, malgrado che sia per esso impossibile, a causa dell’assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, far valere la contrarietà di tale imposta nei confronti di detto fornitore, che ha esso stesso riversato l’imposta, e dunque di ottenere da quest’ultimo il rimborso delle somme indebitamente pagate.

Giudizio della Corte

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte ricorda anzitutto che, in virtù dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, una direttiva non può essere invocata come tale nei confronti di un soggetto privato dinanzi ad un giudice nazionale.

Tale giudice non può dunque in linea di principio disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.

Tuttavia, è possibile derogare a tale principio in due casi.

Da un lato, il diritto interno può disporre diversamente. Uno Stato membro può infatti conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sul fondamento del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria ad una disposizione del diritto dell’Unione priva di effetto diretto. Pertanto, malgrado l’assenza di effetto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l’illegittimità di un’imposta che sia stata su di esso indebitamente ripercossa da un venditore, qualora una possibilità siffatta sia prevista dalla normativa nazionale.

Dall’altro lato, secondo la giurisprudenza della Corte, delle disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di entità che siano soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che detengano poteri esorbitanti rispetto a quelli che risultano dalle norme applicabili nelle relazioni tra privati. Un singolo può dunque far valere la contrarietà al diritto dell’Unione di un’imposta indiretta nei confronti di un’entità rispondente a tali caratteristiche, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte considera che una normativa nazionale, la quale non permetta a un consumatore finale di chiedere il rimborso di un’imposta contraria a una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta direttamente allo Stato membro interessato, viola il principio di effettività.

Infatti, conformemente al principio di effettività, qualora il fornitore costretto al pagamento di imposte illegittime le abbia ripercosse direttamente su un consumatore finale, il quale ha, in definitiva, indebitamente sopportato tale onere economico supplementare, detto consumatore deve avere la possibilità di ottenere il suo rimborso dal fornitore e, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere, dovrebbe essere in grado di dirigere la propria domanda di rimborso direttamente contro lo Stato membro in questione.

Nel caso di specie, poiché il consumatore finale non ha la possibilità di far valere la contrarietà dell’imposta alle disposizioni della direttiva 2008/118 nell’ambito di un’azione di rimborso diretta contro il suo fornitore, in ragione dell’assenza di effetto diretto orizzontale di tale direttiva, il rimborso dell’imposta suddetta da parte di questo fornitore si rivela in realtà giuridicamente possibile. Orbene, la normativa nazionale permette al consumatore finale di intentare un’azione di ripetizione dell’indebito soltanto contro il fornitore, senza possibilità di rivolgersi direttamente allo Stato membro interessato, il che pertanto viola il principio di effettività.


( 1 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

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