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Document 62022CJ0582
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2024.
Die Länderbahn GmbH DLB e a. contro Bundesrepublik Deutschland.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Articolo 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Competenze – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria il cui periodo di applicazione sia scaduto – Potere di dichiarare l’invalidità con effetto ex tunc e di ordinare il rimborso dei diritti.
Causa C-582/22.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2024.
Die Länderbahn GmbH DLB e a. contro Bundesrepublik Deutschland.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Articolo 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Competenze – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria il cui periodo di applicazione sia scaduto – Potere di dichiarare l’invalidità con effetto ex tunc e di ordinare il rimborso dei diritti.
Causa C-582/22.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:213
Causa C‑582/22
Die Länderbahn GmbH e a.
contro
Bundesrepublik Deutschland
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2024
«Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Articolo 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Competenze – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria il cui periodo di applicazione sia scaduto – Potere di dichiarare l’invalidità con effetto ex tunc e di ordinare il rimborso dei diritti»
Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Controllo della legittimità dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura – Normativa nazionale che esclude la competenza di tale organismo ad effettuare tale controllo per i diritti riscossi in passato e a dichiararne l’invalidità con effetto ex tunc – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, art. 56, §§ 1, 6 e 9)
(v. 47‑49, 55, 57, 68, dispositivo 1)
Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Diritto di ricorso delle imprese ferroviarie volto a contestare la legittimità dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura – Limiti temporali – Principio di autonomia procedurale – Rispetto dei principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, art. 56, §§ 1, 9 e 10)
(v. punti 64‑66)
Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Obbligo di prevedere la competenza di tale organismo a ordinare il rimborso dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura – Insussistenza – Normativa nazionale che consente al giudice civile di ordinare il rimborso – Ammissibilità – Presupposti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, art. 56, § 9)
(v. punti 71‑75, 77, 78, dispositivo 2)