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Document 62022CJ0582

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2024.
Die Länderbahn GmbH DLB e a. contro Bundesrepublik Deutschland.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Articolo 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Competenze – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria il cui periodo di applicazione sia scaduto – Potere di dichiarare l’invalidità con effetto ex tunc e di ordinare il rimborso dei diritti.
Causa C-582/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:213

Causa C‑582/22

Die Länderbahn GmbH e a.

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2024

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Articolo 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Competenze – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria il cui periodo di applicazione sia scaduto – Potere di dichiarare l’invalidità con effetto ex tunc e di ordinare il rimborso dei diritti»

  1. Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Controllo della legittimità dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura – Normativa nazionale che esclude la competenza di tale organismo ad effettuare tale controllo per i diritti riscossi in passato e a dichiararne l’invalidità con effetto ex tunc – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, art. 56, §§ 1, 6 e 9)

    (v. 47‑49, 55, 57, 68, dispositivo 1)

  2. Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Diritto di ricorso delle imprese ferroviarie volto a contestare la legittimità dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura – Limiti temporali – Principio di autonomia procedurale – Rispetto dei principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, art. 56, §§ 1, 9 e 10)

    (v. punti 64‑66)

  3. Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e di imposizione dei diritti – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Obbligo di prevedere la competenza di tale organismo a ordinare il rimborso dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura – Insussistenza – Normativa nazionale che consente al giudice civile di ordinare il rimborso – Ammissibilità – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34, art. 56, § 9)

    (v. punti 71‑75, 77, 78, dispositivo 2)

V. il testo della decisione.

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