Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0293

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023.
Chemours Netherlands BV contro Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Articolo 57, lettera f) – Sostanze estremamente preoccupanti – Identificazione – Presupposti – Effetti gravi sulla salute o sull’ambiente – Livello di preoccupazione equivalente – Acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, suoi sali e suoi acidi alogenuri – Identificazione come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’allegato XIV di detto regolamento.
Causa C-293/22 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:847

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023 –
Chemours Netherlands / ECHA

(Causa C‑293/22 P) ( 1 )

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Articolo 57, lettera f) – Sostanze estremamente preoccupanti – Identificazione – Presupposti – Effetti gravi sulla salute o sull’ambiente – Livello di preoccupazione equivalente – Acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, suoi sali e suoi acidi alogenuri – Identificazione come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’allegato XIV di detto regolamento»

1. 

Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Considerazione di dati diversi da quelli relativi ai rischi derivanti dalle proprietà intrinseche delle sostanze interessate – Ammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]

(v. punti 32-35)

2. 

Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza – Criteri – Classificazione di una sostanza nell’allegato I del regolamento n. 1272/2008 – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]

(v. punto 58)

3. 

Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)]

(v. punti 134, 135)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Chemours Netherlands BV è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), nonché di quelle sostenute dalla ClientEarth, dalla ClientEarth AISBL e dalla CHEM Trust Europe eV.

3) 

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato a farsi carico delle proprie spese.


( 1 ) GU C 294 dell’1.8.2022.

Top