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Document 62021CJ0819

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023.
Staatsanwaltschaft Aachen.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro.
Causa C-819/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:841

Causa C – 819/21

Staatsanwaltschaft Aachen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Principio di mutuo riconoscimento – Portata – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Interpretazione restrittiva

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299; decisione quadro del Consiglio 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 5 e artt. 4, 5, 8 e 9)

    (v. punti 19, 20, 34, 35)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali – Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della condanna – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto ad un processo equo – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza degli organi giurisdizionali nello Stato membro emittente – Rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della persona interessata in ragione di tali carenze – Presunzione di rispetto di tale diritto – Verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Portata

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299; decisione quadro del Consiglio 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 3, § 4, e 8)

    (v. punti 27‑30, 33, 36‑42 e dispositivo)

V. il testo della decisione.

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