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Document 62022CJ0021

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2023.
OP contro Notariusz Justyna Gawlica.
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge nazionale applicabile in materia di successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 22 - Clausola sulla scelta della legge applicabile - Ambito di applicazione ratione personae - Cittadino di uno Stato terzo - Articolo 75 - Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore - Accordo bilaterale tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina.
Causa C-21/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:766

Causa C-21/22

OP

contro

Notariusz Justyna Gawlica

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2023

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge nazionale applicabile in materia di successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 22 - Clausola sulla scelta della legge applicabile - Ambito di applicazione ratione personae - Cittadino di uno Stato terzo - Articolo 75 - Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore - Accordo bilaterale tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento n. 650/2012 – Legge applicabile – Scelta della legge applicabile alla successione – Portata – Scelta della legge di uno Stato terzo – Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012, considerando 38 e 57 e artt. 5, 6, 20 e 22)

    (v. punti 17-24, dispositivo 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento n. 650/2012 – Relazioni con le convenzioni che riguardano materie disciplinate dal regolamento – Inapplicabilità del regolamento – Limiti – Osservanza dei principi sottesi al regolamento – Accordo bilaterale con uno Stato terzo che non prevede la possibilità di scegliere la legge applicabile alla successione – Applicabilità

    (Art. 351, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012, considerando 7, 37 e 59 e artt. 12, § 1, 21, 22 e 75, § 1)

    (v. punti 26-38, dispositivo 2)

V. il testo della decisione.

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