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Document 62022CJ0015
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2023.
RF contro Finanzamt G.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione allo sviluppo – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Esenzione concessa ai dipendenti assegnati a progetti di aiuto allo sviluppo finanziati mediante risorse di bilancio nazionali – Differenza di trattamento rispetto ai dipendenti assegnati a un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Agevolazione dei compiti dell’Unione europea – Articoli 208 TFUE e 210 TFUE – Cooperazione allo sviluppo – Obbligo di promuovere le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo – Invocabilità.
Causa C-15/22.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2023.
RF contro Finanzamt G.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione allo sviluppo – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Esenzione concessa ai dipendenti assegnati a progetti di aiuto allo sviluppo finanziati mediante risorse di bilancio nazionali – Differenza di trattamento rispetto ai dipendenti assegnati a un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Agevolazione dei compiti dell’Unione europea – Articoli 208 TFUE e 210 TFUE – Cooperazione allo sviluppo – Obbligo di promuovere le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo – Invocabilità.
Causa C-15/22.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:636
Causa C‑15/22
RF
contro
Finanzamt G
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2023
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione allo sviluppo – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Esenzione concessa ai dipendenti assegnati a progetti di aiuto allo sviluppo finanziati mediante risorse di bilancio nazionali – Differenza di trattamento rispetto ai dipendenti assegnati a un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Agevolazione dei compiti dell’Unione europea – Articoli 208 TFUE e 210 TFUE – Cooperazione allo sviluppo – Obbligo di promuovere le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo – Invocabilità»
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Distribuzione di contributi finanziari da parte del 7° e del 9 °Fondo europeo di sviluppo – Prassi fiscale che rifiuta di esentare da imposta i redditi derivanti da un finanziamento europeo – Esenzione concessa per i soli redditi finanziati da risorse pubbliche nazionali – Esclusione
(Art. 63, § 1, TFUE; Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989; Accordo ACP-CE di Cotonou)
(v. punti 44‑51)
Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione – Portata – Aiuto allo sviluppo – Assistenza finanziaria nell’ambito del 7° e dell’8 °Fondo europeo di sviluppo – Rispetto del principio di leale cooperazione
(Art. 4, § 3, TUE; Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989; Accordo ACP-CE di Cotonou)
(v. punti 52‑56)
Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione – Portata – Prassi fiscale che rifiuta di esentare da imposta i redditi derivanti da un finanziamento europeo – Esenzione concessa per i soli redditi finanziati da risorse pubbliche nazionali – Ammissibilità
(Art. 4, § 3, TUE; artt. 208 e 210 TFUE)
(v. punto 64 e dispositivo)