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Document 62021CJ0407
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2023.
Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir) e Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) contro Premier ministre e Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance.
Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore interessato per un pacchetto – Rimborso sotto forma di una somma di denaro o rimborso per equivalente, sotto forma di una nota di credito (“buono”) – Obbligo di rimborsare tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto in questione – Deroga temporanea a tale obbligo – Modulazione degli effetti nel tempo di una decisione emanata in conformità al diritto nazionale e che annulla una normativa nazionale in contrasto con tale obbligo.
Causa C-407/21.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2023.
Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir) e Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) contro Premier ministre e Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance.
Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore interessato per un pacchetto – Rimborso sotto forma di una somma di denaro o rimborso per equivalente, sotto forma di una nota di credito (“buono”) – Obbligo di rimborsare tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto in questione – Deroga temporanea a tale obbligo – Modulazione degli effetti nel tempo di una decisione emanata in conformità al diritto nazionale e che annulla una normativa nazionale in contrasto con tale obbligo.
Causa C-407/21.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:449
Causa C‑407/21
Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir)
e
Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)
contro
Premier ministre
e
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 giugno 2023
«Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore interessato per un pacchetto – Rimborso sotto forma di una somma di denaro o rimborso per equivalente, sotto forma di una nota di credito (“buono”) – Obbligo di rimborsare tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto in questione – Deroga temporanea a tale obbligo – Modulazione degli effetti nel tempo di una decisione emanata in conformità al diritto nazionale e che annulla una normativa nazionale in contrasto con tale obbligo»
Ravvicinamento delle legislazioni – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Direttiva 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Obbligo di rimborso, da parte dell’organizzatore di viaggi, dei pagamenti effettuati per tale pacchetto turistico dal viaggiatore interessato – Nozione di rimborso – Portata
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2302, art. 12, §§ 2 e 3)
(v. punti 23‑26, 31‑35, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Direttiva 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Obbligo di rimborso, da parte dell’organizzatore di viaggi, dei pagamenti effettuati per tale pacchetto turistico dal viaggiatore interessato – Deroga temporanea – Normativa nazionale che esenta gli organizzatori di pacchetti turistici, nel contesto della pandemia di COVID-19, dal loro obbligo di rimborsare integralmente al viaggiatore i pagamenti effettuati per il contratto risolto – Obiettivo – /Tutela della solvibilità degli organizzatori di viaggi e della sopravvivenza del settore interessato – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2302, artt. 4 e 12, §§ da 2 a 4)
(v. punti 45, 46, 49‑51, 54‑58, 67‑71, 75, 76, dispositivo 2)
Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione – Possibilità, per un giudice nazionale, di modulare gli effetti nel tempo della sua decisione di annullamento di una normativa nazionale contraria al diritto europeo – Assenza
(Art. 4, § 3, TFUE)
(v. punti 80‑85, dispositivo 3)
Sintesi
Nel contesto della pandemia di COVID-19, il governo francese ha adottato una normativa diretta a esentare temporaneamente gli organizzatori di pacchetti turistici dal loro obbligo di rimborsare i pagamenti effettuati dai viaggiatori in caso di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico ( 1 ). Due associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori hanno chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) l’annullamento di tale normativa, adducendo una violazione del diritto dei viaggiatori che hanno stipulato tale tipo di contratto di risolvere quest’ultimo a seguito del sopravvenire di «circostanze inevitabili e straordinarie» e di essere integralmente rimborsati per i pagamenti effettuati per il pacchetto turistico entro 14 giorni da tale risoluzione, quale previsto dalla direttiva relativa ai pacchetti turistici ( 2 ).
Detto giudice nutre segnatamente dubbi quanto all’interpretazione della nozione di «rimborso» prevista da tale direttiva, nonché quanto alla compatibilità con quest’ultima della normativa nazionale relativa all’esenzione temporanea degli organizzatori di pacchetti turistici dal loro obbligo di rimborso.
Con la sua sentenza, la Corte precisa la nozione di «rimborso» nel contesto della direttiva sui pacchetti turistici. Inoltre, essa si pronuncia sull’incompatibilità della normativa nazionale con tale direttiva ( 3 ) e sulla modulazione degli effetti nel tempo di una decisione nazionale di annullamento di tale medesima normativa, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte afferma che, secondo un’interpretazione letterale, la nozione di «rimborso», ai sensi della direttiva relativa ai pacchetti turistici ( 4 ) va intensa come restituzione unicamente sotto forma di una somma di denaro, dei pagamenti effettuati nell’ambito di un pacchetto turistico. La possibilità di sostituire tale obbligo di pagare una somma di denaro con una prestazione avente altra forma, come in particolare l’offerta di buoni, non viene espressamente prevista in tale direttiva. Detto diritto al rimborso in denaro, di cui i consumatori possono disporre liberamente, contribuisce a un obiettivo di tutela dei loro interessi.
In secondo luogo, la Corte dichiara che la direttiva sui pacchetti turistici osta all’esenzione temporanea degli organizzatori di pacchetti turistici ( 5 ), nel contesto della pandemia di COVID‑19, dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto. La conclusione è la stessa anche laddove una siffatta misura nazionale miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato.
La Corte analizza, innanzitutto, la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» ( 6 ). Infatti, in applicazione del principio della certezza del diritto e alla luce della tutela dei consumatori, tale nozione è idonea a ricomprendere la pandemia di COVID-19, in quanto rivela l’esistenza di «rischi significativi per la salute umana» ( 7 ), e può essere applicata alle risoluzioni di contratti di pacchetto turistico quando queste ultime sono fondate sulle conseguenze provocate da un simile evento.
La Corte sottolinea poi che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» è simile alla nozione di «forza maggiore» e costituisce, alla luce in particolare dei lavori preparatori della direttiva sui pacchetti turistici, un’attuazione esaustiva di quest’ultima nozione ai fini di tale direttiva. Pertanto, gli Stati membri non possono esentare, per cause di forza maggiore, quand’anche solo temporaneamente, gli organizzatori di pacchetti turistici dal loro obbligo di rimborso previsto da tale direttiva dato che quest’ultima non prevede alcuna eccezione al carattere obbligatorio di tale obbligo.
Infine, anche se gli Stati membri possono sostenere, dinanzi ai propri giudici nazionali, che la non conformità di una normativa nazionale alle disposizioni di una direttiva è giustificata da cause di forza maggiore, la Corte precisa che una normativa nazionale che consente di esentare temporaneamente, nelle circostanze di una crisi sanitaria mondiale quale la pandemia di COVID-19, gli organizzatori di pacchetti turistici dal loro obbligo di rimborsare ai viaggiatori interessati i pagamenti effettuati per un pacchetto turistico non soddisfa le condizioni che disciplinano la possibilità di invocare la forza maggiore da parte degli Stati membri.
Infatti, primo, sebbene la pandemia di COVID-19 rientri in circostanze indipendenti dallo Stato membro interessato e che queste ultime siano anormali e imprevedibili, una normativa nazionale che esenti, in modo generalizzato, tutti gli organizzatori di pacchetti turistici dal loro obbligo di rimborso non può, per sua stessa natura, essere giustificata dalla forza maggiore. Infatti, una sospensione provvisoria generalizzata di tale obbligo di rimborso non prende in considerazione la situazione finanziaria concreta e individuale degli organizzatori di viaggi interessati. Secundo, non è stato provato che le conseguenze finanziarie che tale normativa intende combattere non potessero essere evitate se non violando la direttiva relativa ai pacchetti turistici, e in particolare adottando alcune misure di aiuto di Stato. Tertio, tale medesima normativa nazionale, che prevede l’esenzione degli organizzatori di pacchetti turistici dall’obbligo di rimborso per un periodo che può spingersi fino a 21 mesi dalla notifica della «risoluzione» del contratto di pacchetto turistico in questione, chiaramente non è concepita per limitare i suoi effetti al periodo necessario per porre rimedio alle difficoltà causate dall’evento che può rientrare nell’ambito della forza maggiore.
In terzo e ultimo luogo, la Corte rammenta che, quando un giudice nazionale è investito, conformemente al suo diritto interno, di un ricorso per l’annullamento di una normativa nazionale che esso considera contraria al diritto dell’Unione, è tenuto a procedere all’annullamento di tale normativa. Nel caso di specie, la Corte precisa, da un lato, che la minaccia agli interessi economici degli operatori attivi nel settore dei pacchetti turistici, generata dalla pandemia di COVID-19, non è paragonabile alle considerazioni imperative relative alla tutela dell’ambiente o all’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, che sono circostanze eccezionali per le quali essa ha, peraltro, riconosciuto ai giudici nazionali la facoltà di modulare nel tempo e di rimaneggiare gli effetti di loro decisioni di annullamento di una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione. Dall’altro lato, la Corte rileva che non risulta che l’annullamento della normativa nazionale che consente agli Stati membri di esentare, nel contesto della pandemia di COVID-19, gli organizzatori di pacchetti turistici dal loro obbligo di rimborso, produrrebbe sul settore dei pacchetti turistici conseguenze pregiudizievoli di portata tale da rendere necessario il mantenimento dei suoi effetti al fine di tutelare gli interessi finanziari degli operatori del settore. Di conseguenza, il principio di leale cooperazione ( 8 ) non consente a un giudice nazionale investito di un ricorso di annullamento di una normativa nazionale contraria alla direttiva relativa ai pacchetti turistici di modulare gli effetti nel tempo della sua decisione che annulla tale normativa nazionale.
( 1 ) In forza dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 2020-315 del 25 marzo 2020 relativa alle condizioni finanziarie per la risoluzione di alcuni contratti di viaggi turistici e soggiorni in caso di circostanze inevitabili e straordinarie o di forza maggiore, gli organizzatori di viaggi erano autorizzati, per quanto riguarda le «risoluzioni» notificate tra il 1o marzo e il 15 settembre 2020, ad ottemperare al loro obbligo di rimborso proponendo al viaggiatore interessato, entro 3 mesi dalla notifica della «risoluzione» del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, un buono per un importo pari ai pagamenti effettuati nell’ambito di tale pacchetto turistico. Detta proposta era valida per un periodo di 18 mesi.
( 2 ) Si veda articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva relativa ai pacchetti turistici»). In forza del paragrafo 2, prima frase, di tale articolo, il viaggiatore ha il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di «circostanze inevitabili e straordinarie» verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione di detto pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.
( 3 ) Si vedano segnatamente l’articolo 4 e l’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva relativa ai pacchetti turistici.
( 4 ) Si veda segnatamente l’articolo 12, paragrafi 2 a 3, della direttiva relativa ai pacchetti turistici. Il paragrafo 2, seconda frase, di tale articolo prevede che, in caso di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per detto pacchetto. Inoltre, conformemente all’articolo 4 e all’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), di tale medesima direttiva, se l’organizzatore di viaggi in questione non è in grado di eseguire il contratto a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», esso può risolvere tale contratto e rimborsare integralmente a tale viaggiatore i pagamenti effettuati per il pacchetto e ciò senza indebito ritardo, e in ogni caso, entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.
( 5 ) Si vedano l’articolo 4 e l’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva relativa ai pacchetti turistici.
( 6 ) Quale prevista dall’articolo 12, paragrafi 2 a 3, lettera b), della direttiva relativa ai pacchetti turistici. La nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» è definita all’articolo 3, punto 12, di tale direttiva come «una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».
( 7 ) Ai sensi del considerando 31 della direttiva relativa ai pacchetti turistici, che precisa la portata della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», i rischi significativi per la salute umana rientrano in tale nozione.
( 8 ) Previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.