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Dokument 62021CJ0050

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 giugno 2023.
Prestige and Limousine, S.L. contro Área Metropolitana de Barcelona e a.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio di noleggio di veicoli con conducente (veicoli NCC) – Regime di autorizzazione che implica la concessione, oltre che di un’autorizzazione che consente di fornire servizi urbani e interurbani di trasporto in tutto il territorio nazionale, di una seconda licenza di esercizio per poter fornire servizi urbani di trasporto in un’area metropolitana – Limitazione del numero di licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi.
Causa C-50/21.

Samling af Afgørelser – Retten

ECLI-indikator: ECLI:EU:C:2023:448

Causa C‑50/21

Prestige and Limousine, S.L.

contro

Área Metropolitana de Barcelona e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 giugno 2023

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio di noleggio di veicoli con conducente (veicoli NCC) – Regime di autorizzazione che implica la concessione, oltre che di un’autorizzazione che consente di fornire servizi urbani e interurbani di trasporto in tutto il territorio nazionale, di una seconda licenza di esercizio per poter fornire servizi urbani di trasporto in un’area metropolitana – Limitazione del numero di licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi»

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Formulazione delle questioni tale da influenzare la Corte – Irrilevanza ai fini della ricevibilità

    [Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94, a) e c)]

    (v. punto 44)

  2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questione a cui può essere fornita una risposta chiara – Irrilevanza ai fini della ricevibilità

    (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)

    (v. punto 45)

  3. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Esame anteriore, realizzato da un organo giurisdizionale supremo nazionale, della potenziale rilevanza delle disposizioni del diritto dell’Unione prese in considerazione dal giudice del rinvio – Irrilevanza ai fini della ricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

    (v. punto 47)

  4. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Disposizioni nazionali applicabili sia ai cittadini nazionali sia ai cittadini di altri Stati membri – Competenza alla luce dell’eventuale incidenza su persone provenienti dagli altri Stati membri

    (artt. 49 e 267 TFUE)

    (v. punti 48, 49)

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 53, 54)

  6. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Regime di autorizzazione che implica la concessione, oltre che di un’autorizzazione che consente di fornire servizi urbani e interurbani di trasporto in tutto il territorio nazionale, di una seconda licenza di esercizio per poter fornire servizi urbani di trasporto in un’area metropolitana – Limitazione del numero di licenze di tali servizi a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi – Insussistenza di impegno di risorse statali – Insussistenza di un aiuto

    (Art. 107, § 1, TFUE)

    (v. punti 55‑58, dispositivo 1)

  7. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Regime di autorizzazione che implica la concessione, oltre che di un’autorizzazione che consente di fornire servizi urbani e interurbani di trasporto in tutto il territorio nazionale, di una seconda licenza di esercizio per poter fornire servizi urbani di trasporto in un’area metropolitana – Giustificazione per motivi imperativi di interesse generale – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice del rinvio

    (Artt. 49 e 106, § 2, TFUE)

    (v. punti 61-64, 69-74, 81, 82, 85-93, dispositivo 2)

  8. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Limitazione del numero di licenze di servizi di noleggio di veicoli con conducente in un’area metropolitana a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi – Giustificazione per motivi imperativi di interesse generale – Inammissibilità – Principio di proporzionalità – Violazione

    (Artt. 49 e 106, § 2, TFUE)

    (v. punti 61-64, 69‑74, 81, 82, 97‑100, 102, dispositivo 3)

  9. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normative nazionale e locale nel settore dei servizi di taxi e di noleggio di veicoli con conducente – Servizi di interesse economico generale – Determinazione – Potere discrezionale degli Stati membri – Portata – Presupposti – Circostanze insufficienti per constatare l’esistenza di un servizio di interesse economico generale

    (Artt. 49 e 106, § 2, TFUE)

    (v. punti 75-80)

Sintesi

La Prestige and Limousine, SL (in prosieguo: la «P&L») offre servizi di noleggio di veicoli con conducente (in prosieguo: i «servizi di NCC») nell’agglomerato urbano di Barcellona (Spagna). La P&L e altre quattordici imprese che forniscono i medesimi servizi, tra cui imprese collegate a piattaforme internazionali online, contestano dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna) la validità di una normativa dell’Área Metropolitana de Barcelona (Area metropolitana di Barcellona, Spagna; in prosieguo: l’«AMB») relativa alla regolamentazione di siffatti servizi nell’agglomerato urbano di Barcellona. Nell’ambito di tale controversia, detto giudice nutre dubbi quanto alla compatibilità della normativa di cui trattasi con, segnatamente, la libertà di stabilimento.

Tale normativa impone, da un lato, oltre all’autorizzazione nazionale richiesta per la fornitura di servizi di NCC urbani e interurbani in Spagna, l’ottenimento di una licenza aggiuntiva per l’esercizio di servizi di NCC nell’agglomerato urbano di Barcellona. Dall’altro lato, essa limita il numero di licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi concesse per detto agglomerato. Secondo il giudice del rinvio, lo scopo essenziale perseguito da detta normativa era quello di ridurre la concorrenza esercitata dai servizi di NCC nei confronti dei servizi di taxi.

Per giustificare le misure di cui trattasi, l’AMB invoca in particolare l’obiettivo di garantire la qualità, la sicurezza e l’accessibilità dei servizi di taxi. Essa afferma che tali servizi sono considerati come un «servizio di interesse generale», essendo l’attività dei taxi fortemente regolamentata, in quanto i servizi di taxi sono soggetti, in particolare, a quote di licenze, a tariffe regolamentate, a un obbligo di trasporto universale e a un’accessibilità per le persone a mobilità ridotta. L’AMB rileva al riguardo che la praticabilità economica di tale attività appare minacciata da una crescente concorrenza proveniente dall’attività dei servizi di NCC.

Con la sua sentenza, la Corte conclude che il requisito di un’autorizzazione specifica aggiuntiva per fornire i servizi di NCC nell’agglomerato urbano di Barcellona può, a determinate condizioni, essere compatibile con l’articolo 49 TFUE. Per contro, tale articolo osta alla limitazione del numero di licenze dei servizi di NCC, dal momento che detta misura sembra eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico di tale agglomerato nonché di protezione dell’ambiente.

Giudizio della Corte

In un primo tempo, la Corte respinge gli argomenti addotti dalle parti nel procedimento principale a sostegno dell’asserita irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Secondo la Corte, la circostanza che le risposte da fornire alle questioni pregiudiziali derivino chiaramente dalla sua giurisprudenza non ha l’effetto di rendere una siffatta domanda irricevibile, bensì di consentirle di rispondervi, se del caso, con ordinanza ( 1 ). Inoltre, la circostanza che un organo giurisdizionale supremo nazionale abbia già esaminato, nell’ambito di una controversia che presenta analogie con quella di cui trattasi nel procedimento principale, la potenziale rilevanza delle disposizioni del diritto dell’Unione prese in considerazione dal giudice del rinvio non è tale da rendere irricevibile un rinvio pregiudiziale diretto a ottenere una pronuncia della Corte sull’interpretazione di tali disposizioni, conformemente all’articolo 267 TFUE.

In un secondo tempo, dopo aver concluso che non risulta che le due misure previste dalla normativa di cui trattasi conferiscano aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alle imprese che forniscono servizi di taxi, la Corte esamina la compatibilità di dette misure con l’articolo 49 TFUE. A tale riguardo, la Corte rileva, anzitutto, che esse limitano effettivamente l’accesso al mercato per qualsiasi nuovo arrivato, restringendo il numero di prestatori di servizi di NCC stabiliti nell’AMB, e devono pertanto essere qualificate come restrizioni alla libertà di stabilimento garantita da quest’ultima disposizione.

Quanto poi all’esistenza di motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare siffatte restrizioni, la Corte dichiara che l’obiettivo di una corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico di un agglomerato urbano nonché quello della protezione dell’ambiente in un agglomerato siffatto possono costituire motivi del genere. Tuttavia, ciò non vale per quanto riguarda l’obiettivo di garantire la praticabilità economica dei servizi di taxi, dato che il mantenimento di un equilibrio tra le due modalità di trasporto urbano di cui trattasi rientra in considerazioni di natura puramente economica. La circostanza che i servizi di taxi siano qualificati, in diritto spagnolo, come «servizi di interesse generale» è irrilevante al riguardo. Infatti, se è vero che dalle caratteristiche addotte dall’AMB emerge che la regolamentazione dei servizi di taxi mira in particolare a garantire la qualità, la sicurezza e l’accessibilità dei servizi di taxi, a beneficio degli utenti, risulta, per contro, che le misure di cui trattasi nel procedimento principale non perseguono, di per sé, detti obiettivi. La Corte constata altresì che non risulta che una specifica missione di servizio pubblico, tale da rientrare, se del caso, nella nozione di servizio di interesse economico generale (SIEG) ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, sia stata affidata ai prestatori di servizi di taxi.

Infine, la Corte analizza la proporzionalità, da un lato, del requisito di un’autorizzazione specifica e, dall’altro, della limitazione delle licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di servizi di taxi. La Corte conclude che la prima di tali misure risulta idonea a conseguire gli obiettivi evocati e può essere considerata necessaria per conseguirli. Tenuto conto della natura del servizio di cui trattasi nonché dell’impossibilità di distinguere i veicoli utilizzati per fornire i servizi di NCC da quelli utilizzati a titolo privato su un vasto territorio urbano, si può ritenere che un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per garantire una reale efficacia di quest’ultimo. Il requisito di un’autorizzazione aggiuntiva può quindi essere giustificato, a condizione, tuttavia, che tale autorizzazione sia fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che escludano qualsiasi arbitrarietà e che non costituiscano una duplicazione di controlli già effettuati nell’ambito della procedura di autorizzazione nazionale, ma che rispondano a esigenze specifiche dell’agglomerato di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

Per contro, la seconda misura non risulta idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico. Infatti, anzitutto, non sono stati confutati dinanzi alla Corte gli argomenti addotti a favore dei servizi di NCC che mirano a dimostrare che tali servizi possono, in realtà, agevolare la realizzazione di detti obiettivi, in particolare mediante la riduzione dell’uso delle automobili private, mediante il contributo di tali servizi all’obiettivo di una mobilità efficiente e inclusiva, grazie al loro livello di digitalizzazione nonché alla loro flessibilità nella fornitura di servizi, e mediante l’utilizzo di veicoli che impiegano energie alternative, incoraggiato dalla normativa statale relativa ai servizi di NCC.

Non si può poi escludere che un eventuale impatto della flotta dei veicoli NCC sul trasporto, sul traffico e sullo spazio pubblico nell’agglomerato urbano di Barcellona possa essere adeguatamente limitato da misure meno restrittive di una limitazione delle licenze. In tal senso, la Corte fa riferimento a misure di organizzazione dei servizi di NCC, limitazioni di detti servizi durante talune fasce orarie o ancora restrizioni alla circolazione in determinati spazi. La Corte aggiunge che non si può escludere che l’obiettivo di protezione dell’ambiente nell’agglomerato urbano di Barcellona possa essere raggiunto mediante misure meno lesive della libertà di stabilimento, come limiti di emissione applicabili ai veicoli che circolano in detto agglomerato.


( 1 ) V. articolo 99 del regolamento di procedura della Corte.

Op