Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CJ0439

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023.
Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea contro Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.
Impugnazione – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE – Ricevibilità del ricorso in primo grado – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Criterio dell’incidenza diretta – Articolo 277 TFUE – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Interesse ad agire contro gli atti che hanno costituito la base giuridica dell’atto impugnato – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 8, paragrafo 9 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 13, paragrafo 9 – Conseguenze della revoca da parte della Commissione europea dell’accettazione di un impegno – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 – Articolo 3 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 – Articolo 2 – Perdita del beneficio dell’esenzione dai dazi – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Articolo 2 – Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno – Esigibilità dei dazi sull’insieme delle transazioni interessate – Assenza di retroattività.
Cause riunite C-439/20 P e C-441/20 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:211

Cause riunite C‑439/20 P e C‑441/20 P

Commissione europea
contro
Jiangsu Seraphim Solar System

e

Consiglio dell’Unione europea
contro
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
e
Commissione europea

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023

«Impugnazione – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE – Ricevibilità del ricorso in primo grado – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Criterio dell’incidenza diretta – Articolo 277 TFUE – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Interesse ad agire contro gli atti che hanno costituito la base giuridica dell’atto impugnato – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 8, paragrafo 9 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 13, paragrafo 9 – Conseguenze della revoca da parte della Commissione europea dell’accettazione di un impegno – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 – Articolo 3 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 – Articolo 2 – Perdita del beneficio dell’esenzione dai dazi – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Articolo 2 – Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno – Esigibilità dei dazi sull’insieme delle transazioni interessate – Assenza di retroattività»

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che revoca l’accettazione di un impegno offerto nell’ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 53‑64)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Regolamento che revoca l’accettazione di un impegno e che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 65‑72)

  3. Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Regolamento che revoca l’accettazione di un impegno offerto nell’ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni – Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità dei regolamenti che istituiscono il dazio antidumping e il dazio compensativo – Presupposti

    (Art. 277 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1238/2013, art. 3, e n. 1239/2013, art. 2)

    (v. punti 73‑81)

  4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)

    (v. punti 82‑85)

  5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Impegno in materia di prezzi – Revoca da parte della Commissione della sua accettazione – Disposizioni di regolamenti di esecuzione che prevedono la possibilità di un annullamento di fatture corrispondenti all’impegno e la nascita di un’obbligazione doganale – Adozione di un regolamento che revoca l’accettazione dell’impegno offerto dai produttori esportatori nell’ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni

    (Regolamenti del Consiglio n. 597/2009, artt. 13 e 16, n. 1225/2009, artt. 8 e 10, n. 1238/2013, art. 3, e n. 1239/2013, art. 2; regolamento della Commissione 2016/2146, art. 2)

    (v. punti 105‑137)

V. il testo della decisione.

Top