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Document 62021CJ0633

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 febbraio 2023.
Commissione europea contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuativo del limite annuale stabilito per il biossido di azoto (ΝΟ2) nell’agglomerato di Atene (Grecia) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure adeguate.
Causa C-633/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:112

 Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 febbraio 2023 –
Commissione / Grecia (Valori limite – ΝΟ2)

(causa C‑633/21) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuativo del limite annuale stabilito per il biossido di azoto (ΝΟ2) nell’agglomerato di Atene (Grecia) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure adeguate»

1. 

Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 31)

2. 

Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13 e allegato XI)

(v. punti 33-38, dispositivo 1)

3. 

Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Biossido di azoto – Superamento – Criteri di valutazione – Superamento di un valore limite misurato presso un singolo punto di campionamento – Ammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegato XI)

(v. punto 39)

4. 

Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Biossido di azoto – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 23, § 1, e allegati XI e XV, punto A)

(v. punti 54-68, dispositivo1)

Dispositivo

1) 

La Repubblica ellenica,

avendo superato, in modo sistematico e continuativo, i limiti annuali di biossido di azoto (NO2) nell’agglomerato di Atene (EL 0003), dal 2010 fino al 2020 incluso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; e,

non avendo adottato, a far data dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire la conformità al limite annuale di ΝΟ2 in tale agglomerato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A, della stessa e, segnatamente, all’obbligo di provvedere a che i piani per la qualità dell’aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tale limite sia il più breve possibile.

2) 

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 513 del 20.12.2021.

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