This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CJ0588
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022.
Landkreis Northeim contro Daimler AG.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Azioni di risarcimento danni per le infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione – Procedura di transazione – Prodotti interessati dall’infrazione – Autocarri speciali – Autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici.
Causa C-588/20.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022.
Landkreis Northeim contro Daimler AG.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Azioni di risarcimento danni per le infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione – Procedura di transazione – Prodotti interessati dall’infrazione – Autocarri speciali – Autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici.
Causa C-588/20.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:607
Causa C‑588/20
Landkreis Northeim
contro
Daimler AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o agosto 2022
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Azioni di risarcimento danni per le infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione – Procedura di transazione – Prodotti interessati dall’infrazione – Autocarri speciali – Autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Identificazione dei prodotti interessati dall’infrazione – Identificazione sulla base del dispositivo e della motivazione della decisione della Commissione – Decisione adottata in esito a un procedimento di transazione – Ininfluenza sulla portata del comportamento anticoncorrenziale
(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 167/01, punto 2)
(v. punti 38-53)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Domanda non avente ad oggetto di definire o precisare i prodotti interessati dai comportamenti anticoncorrenziali
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 1)
(v. punti 54-56)
Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità per la Commissione di discostarsi dagli orientamenti per il calcolo delle ammende
(Artt. 101 e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 6, 13 e 37)
(v. punti 58-66)
Sintesi
Nel 2016, a seguito di un procedimento di transazione, la Commissione europea ha constatato ( 1 ) che, concordando, da un lato, i prezzi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) dal 1997 al 2011, e, dall’altro, le tempistiche e il trasferimento dei costi relativi all’introduzione di tecnologie in materia di emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6, la Daimler, la MAN SE e la Iveco Magirus AG (in prosieguo: le «imprese interessate») hanno partecipato, insieme a vari altri costruttori di autocarri, a un’intesa contraria alle regole del diritto dell’Unione ( 2 ).
Nell’ambito del procedimento di transazione conclusosi con l’adozione di tale decisione, la Commissione ha rivolto alle imprese interessate una richiesta di informazioni sui fatturati da esse realizzati con i prodotti direttamente o indirettamente connessi all’intesa, al fine di determinare l’ammenda da infliggere loro. In tale occasione, la Commissione ha precisato che, ai fini dei quesiti posti tramite tale richiesta, la nozione di «autocarri» non comprendeva né gli autocarri speciali né gli autocarri usati.
Avendo acquistato dalla Daimler, nel corso degli anni 2006 e 2007, due autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici, il distretto di Northeim ha proposto dinanzi al Landgericht Hannover (Tribunale del Land, Hannover, Germania) un ricorso diretto a ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’intesa constatata dalla Commissione. A sua difesa, la Daimler ha in particolare sostenuto che, conformemente alla richiesta di informazioni della Commissione, gli autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici, essendo autocarri speciali, non sono interessati dalla decisione di tale istituzione che constata l’intesa.
Pertanto, il Tribunale del Land, Hannover, ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale con cui ha chiesto se gli autocarri speciali, in particolare gli autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici, rientrino tra i prodotti interessati dall’intesa constatata dalla Commissione nella decisione di cui trattasi. Rispondendo affermativamente, la Corte affronta la questione della determinazione dei prodotti interessati da un’intesa constatata in una decisione della Commissione adottata in esito a un procedimento di transazione.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte precisa che i prodotti interessati da un’infrazione all’articolo 101 TFUE constatata in una decisione della Commissione sono determinati sulla base degli accordi e delle attività dell’intesa. Infatti, sono i membri dell’intesa a concentrare volontariamente le loro condotte anticoncorrenziali sui prodotti interessati da tale intesa. Pertanto, al fine di stabilire se gli autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici figurino tra i prodotti interessati dall’intesa constatata nella decisione di cui trattasi, occorre fare riferimento, in via prioritaria, al dispositivo e alla motivazione di tale decisione.
A tale riguardo, la Corte constata che, come risulta dal tenore letterale della decisione della Commissione, quest’ultima riguarda la vendita di tutti gli autocarri medi e pesanti, sia rigidi che articolati, ad esclusione degli autocarri ad uso militare, e il criterio esclusivo stabilito nella decisione di cui trattasi per determinare se un autocarro rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima è costituito dal suo peso.
Inoltre, la Corte rileva che nessun elemento della decisione di cui trattasi consente di concludere che gli autocarri speciali siano esclusi dai prodotti interessati dall’intesa. Per contro, da tale decisione risulta che l’intesa riguardava tutti gli equipaggiamenti e i modelli speciali e di base, al pari di tutte le opzioni montate in fabbrica proposte dai vari costruttori che avevano partecipato a detta intesa. In tale contesto, la Corte conclude che gli autocarri speciali, ivi compresi gli autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici, fanno parte dei prodotti interessati dall’intesa constatata nella decisione di cui trattasi.
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla richiesta di informazioni rivolta alle imprese interessate nell’ambito del procedimento di transazione.
A tale riguardo, la Corte osserva in primo luogo che, sebbene nell’ambito di un procedimento di transazione la Commissione possa ricompensare la cooperazione delle imprese partecipanti al procedimento, essa non negozia né la questione dell’esistenza di un’infrazione alle regole dell’Unione in materia di concorrenza, né la sanzione da applicare. Pertanto, il fatto che la decisione di cui trattasi sia stata adottata nell’ambito di tale procedimento non influisce sulla determinazione della portata del comportamento anticoncorrenziale.
In secondo luogo, essa sottolinea che una richiesta di informazioni ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di raccogliere le informazioni e la documentazione necessarie al fine di accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto, e non di definire o di precisare i prodotti interessati dai comportamenti anticoncorrenziali. Nel caso di specie, la richiesta di informazioni rivolta alle imprese interessate mirava unicamente a determinare le vendite pertinenti ai fini del calcolo dell’ammenda.
In terzo e ultimo luogo la Corte ricorda che, sebbene la Commissione goda di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende in caso di violazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza, tale potere discrezionale è limitato, in particolare, dalle regole di condotta che la Commissione si è essa stessa imposta.
Orbene, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende ( 3 ), la Commissione può discostarsi dalla metodologia generale prevista da tali orientamenti per la fissazione delle ammende, al fine di tenere conto delle specificità di un determinato caso o di raggiungere un livello dissuasivo sufficiente.
In tale contesto, la Corte considera che la Commissione non è tenuta, se del caso, a prendere in considerazione il valore massimo di tutte le vendite interessate dall’intesa per garantire il carattere effettivo e dissuasivo di un’ammenda. Ciò premesso, quando la Commissione decide di basarsi sul punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e di discostarsi dalla metodologia generale ivi esposta, essa deve rispettare l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296 TFUE. Infatti, la Commissione non può discostarsi da detti orientamenti, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il diritto dell’Unione.
Nel caso di specie, dalla decisione della Commissione risulta che essa ha applicato il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Infatti, la Commissione ha ritenuto che, tenuto conto dell’ampiezza del valore delle vendite delle imprese interessate, gli obiettivi di dissuasione e di proporzionalità dell’ammenda potessero essere raggiunti senza ricorrere al valore totale delle vendite di autocarri di tali imprese. Pertanto, la Commissione ha deciso di prendere in considerazione soltanto una frazione del valore totale delle vendite ai fini del calcolo dell’ammenda.
Di conseguenza, il fatto che gli autocarri speciali siano stati esclusi dalla nozione di «autocarri» contenuta nella richiesta di informazioni e che la Commissione abbia deciso di prendere in considerazione soltanto una frazione del valore totale delle vendite ai fini del calcolo dell’ammenda non consente di ritenere che gli autocarri speciali non facciano parte dei prodotti interessati dall’intesa constatata nella decisione di cui trattasi.
( 1 ) Decisione C(2016) 4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 - Autocarri) (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi»).
( 2 ) Articolo 101 TFUE e articolo 53 dell’accordo SEE.
( 3 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).