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Document 62020CJ0576
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022.
CC contro Pensionsversicherungsanstalt.
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini.
Causa C-576/20.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022.
CC contro Pensionsversicherungsanstalt.
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini.
Causa C-576/20.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:525
Causa C‑576/20
CC
contro
Pensionsversicherungsanstalt
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022
«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini»
Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Assicurazione per la vecchiaia – Periodi da prendere in considerazione – Periodi di cura della prole maturati in un altro Stato membro – Regola della presa in considerazione di detti periodi stabilita dall’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 – Carattere esclusivo – Assenza
(Art. 21 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 883/2004 e 987/2009, art. 44)
(v. punti 41-55)
Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Assicurazione per la vecchiaia – Periodi da prendere in considerazione – Periodi di cura della prole maturati in un altro Stato membro – Persona che ha preso temporaneamente la residenza in quest’altro Stato membro senza avervi svolto attività lavorativa subordinata o autonoma e che ha lavorato esclusivamente nello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia – Obbligo per quest’ultimo Stato membro di prendere in considerazione detti periodi in base all’articolo 21 TFUE
(Art. 21 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 987/2009, art. 44)
(v. punti 62-66 e dispositivo)
Sintesi
I periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia
La Corte di giustizia conferma la propria giurisprudenza secondo cui lo Stato membro debitore della pensione nel quale la beneficiaria ha esclusivamente lavorato e versato contributi, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della propria residenza in un altro Stato membro in cui si è dedicata alla cura dei figli, deve prendere in considerazione tali periodi di cura dei figli
Nel novembre 1987, dopo aver svolto un’attività autonoma in Austria, CC si è stabilita in Belgio, dove ha dato alla luce due figli, rispettivamente il 5 dicembre 1987 e il 23 febbraio 1990. Fin dalla nascita del primo figlio, si è dedicata alla loro cura, senza esercitare alcuna attività lavorativa, senza maturare alcun periodo di assicurazione e senza percepire prestazioni per la loro cura. Lo stesso è avvenuto in Ungheria, dove ha soggiornato nel dicembre 1991.
Al suo ritorno in Austria nel febbraio 1993, CC ha continuato a prendersi cura dei figli per tredici mesi, rimanendo al contempo iscritta obbligatoriamente e versando contributi al regime previdenziale austriaco. Ha poi lavorato e versato contributi in tale Stato membro fino al suo pensionamento.
A seguito della sua richiesta di concessione di una prestazione di pensionamento, l’ufficio pensionistico austriaco le ha riconosciuto tale diritto con decisione del 29 dicembre 2017. I periodi di cura della prole svolti in Austria sono stati equiparati a periodi di assicurazione e presi in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della sua pensione. Quelli maturati in Belgio e in Ungheria, invece, non sono stati presi in considerazione.
CC ha contestato tale decisione sostenendo che i periodi dedicati alla cura della prole maturati in altri Stati membri dovevano essere assimilati a periodi di assicurazione sulla base dell’articolo 21 TFUE, il quale istituisce il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, dal momento che ella lavorava ed era iscritta alla previdenza sociale austriaca prima e dopo tali periodi.
Dopo il rigetto del suo ricorso in appello, CC ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria). Nutrendo dubbi quanto alla presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, tale giudice ha chiesto alla Corte di interpretare una disposizione di diritto derivato dell’Unione ( 1 ), applicabile ratione temporis al caso di specie. Infatti, non sarebbe escluso che tale disposizione preveda in modo esclusivo le condizioni per una siffatta presa in considerazione, e CC non le soddisfa: alla data in cui è iniziato il primo periodo di cura della prole, ella non svolgeva alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma in Austria.
Con la sua sentenza, la Corte respinge il carattere esclusivo di tale disposizione per quanto riguarda la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati da una stessa persona in differenti Stati membri e conferma che tali periodi devono essere presi in considerazione, nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 21 TFUE.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte conclude che, alla luce del suo tenore letterale, del contesto in cui esso si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina in modo esclusivo la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati da una stessa persona in diversi Stati membri.
Per quanto riguarda il tenore letterale, la Corte rileva che tale disposizione non indica che essa disciplina tale presa in considerazione in maniera esclusiva e che, sebbene detta disposizione costituisca una codificazione della sua giurisprudenza adottata al riguardo ( 2 ), alla data della sua entrata in vigore, la sentenza Reichel-Albert ( 3 ) non era ancora stata pronunciata, gli insegnamenti tratti da quest’ultima sentenza non potevano quindi essere presi in considerazione al momento dell’adozione del regolamento n. 987/2009 ai fini della loro eventuale codificazione.
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, la Corte, facendo riferimento al titolo e al capo di tale regolamento cui esso appartiene, precisa che tale disposizione introduce una norma aggiuntiva che consente di aumentare la probabilità per le persone interessate di ottenere una presa in considerazione completa dei loro periodi di cura della prole e, quindi, di evitare, per quanto possibile, che ciò non avvenga.
Per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento n. 987/2009, l’interpretazione secondo cui l’articolo 44 di tale regolamento disciplinerebbe la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in diversi Stati membri in via esclusiva equivarrebbe a consentire allo Stato membro debitore della pensione di vecchiaia di una persona, all’interno del quale quest’ultima ha esclusivamente lavorato e versato contributi, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro in cui essa si è dedicata alla cura dei propri figli, di negare la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati da tale persona in un altro Stato membro e, pertanto, di porla in una situazione di svantaggio per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Una siffatta interpretazione sarebbe quindi contraria agli obiettivi perseguiti da tale regolamento, in particolare alla finalità di garantire il rispetto del principio della libera circolazione, sancito all’articolo 21 TFUE, e rischierebbe così di mettere a repentaglio l’effetto utile dell’articolo 44 di tale regolamento.
In secondo luogo, la Corte statuisce che, al fine di garantire il rispetto di tale principio, gli insegnamenti della sentenza Reichel-Albert sono trasferibili a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la persona interessata non soddisfa il requisito dell’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma imposto da quest’ultima disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura della prole da essa maturati in altri Stati membri. Pertanto, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione tali periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, laddove tale persona ha esclusivamente lavorato e versato contributi in detto Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro in cui ha effettuato detti periodi.
La Corte rileva infatti che esiste, al pari della situazione di cui alla sentenza Reichel-Albert, un collegamento sufficiente tra i periodi di cura della prole maturati da CC all’estero e i periodi assicurativi maturati a seguito dell’esercizio di un’attività professionale in Austria. La legislazione di tale Stato membro deve, perciò, applicarsi ai fini della presa in considerazione e della convalida di tali periodi, per la concessione di una pensione di vecchiaia da parte di questo stesso Stato membro.
Se CC non avesse lasciato l’Austria, i suoi periodi di cura della prole sarebbero stati presi in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione austriaca di vecchiaia. Pertanto, al pari dell’interessata nella causa che ha dato luogo alla sentenza Reichel-Albert, ella è svantaggiata per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, il che è contrario all’articolo 21 TFUE.
(
1
) Si tratta dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).
Tale articolo 44, dal titolo «Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli», al paragrafo 2 prevede che, qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/200 alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
( 2 ) Con le sentenze del 23 novembre 2000, Elsen (C‑135/99, EU:C:2000:647), e del 7 febbraio 2002, Kauer (C‑28/00, EU:C:2002:82), la Corte ha stabilito il criterio dello «stretto legame» o del «collegamento sufficiente» tra i periodi di assicurazione maturati in considerazione dell’esercizio di un’attività professionale nello Stato membro a carico del quale la persona interessata chiede una pensione di vecchiaia e i periodi di cura dei figli che tale persona ha effettuato in un altro Stato membro. La Corte ha dichiarato che la circostanza che le persone che avevano lavorato esclusivamente nello Stato membro debitore della loro pensione di vecchiaia esercitassero, al momento della nascita del loro figlio, un’attività lavorativa subordinata nel territorio di tale Stato membro consentiva di dimostrare l’esistenza di un siffatto collegamento stretto o sufficiente e che, pertanto, la legislazione di detto Stato membro era applicabile con riferimento alla presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in un altro Stato membro ai fini della concessione di una pensione siffatta.
( 3 ) Nella sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C-522/10, EU:C:2012:475), la Corte ha statuito che l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alla cura di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati nel suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto attività professionali unicamente in tale primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro.