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Dokumentas 62020CJ0275

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° marzo 2022.
Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2020/470 – Proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra – Base giuridica procedurale – Articolo 218, paragrafo 7, TFUE – Procedura e regola di voto applicabili.
Causa C-275/20.

Teismo praktikos rinkinys. Bendrasis rinkinys

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI): ECLI:EU:C:2022:142

Causa C‑275/20

Commissione europea

contro

Consiglio dell’Unione europea

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o marzo 2022

«Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2020/470 – Proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra – Base giuridica procedurale – Articolo 218, paragrafo 7, TFUE – Procedura e regola di voto applicabili»

  1. Atti delle istituzioni – Procedimento di elaborazione – Norme dei trattati – Natura imperativa – Facoltà di un’istituzione di porre in essere basi giuridiche derivate – Insussistenza

    (v. punto 32)

  2. Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Modifiche – Base giuridica procedurale – Articolo 218, paragrafo 7, TFUE – Procedura semplificata instaurata dal protocollo allegato ad un accordo di libero scambio – Decisione del Consiglio che abilita la Commissione ad approvare una modifica di tale accordo ed istituisce le modalità di voto rafforzate – Violazione dell’articolo 218 TFUE – Determinazione della procedura e della regola di voto applicabili

    (Art. 218, § 7 e 8, primo comma, TFUE; decisioni del Consiglio 2015/2169, art. 3, § 1, e 2020/470)

    (v. punti 33, 37-49, 51)

  3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato – Giustificazione fondata su ragioni di certezza del diritto

    (Art. 264, secondo comma, TFUE)

    (v. punti 54- 32)

Sintesi

La decisione 2020/470 del Consiglio (in prosieguo: la «decisione impugnata») ( 1 ) ha prorogato, fino al 30 giugno 2023, il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive in forza del protocollo sulla cooperazione culturale ( 2 ) dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra ( 3 ).

Tale protocollo prevede il diritto, per le suddette coproduzioni, di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali (in prosieguo: il «diritto in questione»), che, dopo il periodo iniziale di tre anni, è rinnovato per una durata di tre anni, poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi ( 4 ).

La decisione impugnata è stata adottata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, con cui è stato concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra ( 5 ). In forza di tale disposizione, la Commissione europea avvisa la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso il diritto in questione, salvo che il Consiglio, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, decida all’unanimità di prolungarne la durata.

La Commissione ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. Essa deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, fondando la decisione impugnata sull’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, ha utilizzato illegittimamente una «base giuridica derivata».

La Corte, statuendo in Grande Sezione, si pronuncia per la prima vota sulla procedura e sulla regola di voto applicabili alla procedura semplificata ai fini della modifica di un accordo concluso dall’Unione, stabilita dall’articolo 218, paragrafo 8, TFUE ( 6 ). Essa annulla la decisione impugnata dichiarando che la procedura istituita dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, attuata dalla decisione impugnata, non è conforme all’articolo 218 TFUE in quanto richiede il voto all’unanimità nel Consiglio mentre, per l’adozione di una regola interna nella materia oggetto di detta decisione, troverebbe applicazione la regola di voto della maggioranza qualificata.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte osserva che dal considerando 6 della decisione 2015/2169 ( 7 ) risulta che la procedura decisionale prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione ha come base giuridica l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE. Essa procede quindi all’esame della questione se detta procedura decisionale, attuata dalla decisione impugnata, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE e se sia conforme all’articolo 218 TFUE.

In primo luogo, la Corte rileva, da un lato, che dall’articolo 5, paragrafo 8, lettere a) e b), del protocollo risulta che le parti dell’accordo e, per estensione, del protocollo devono, ogni tre anni, a seguito di una valutazione effettuata dal comitato per la cooperazione culturale, valutare se intendono rinnovare o meno il diritto in questione per un ulteriore periodo di tre anni. L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 prevede al riguardo una procedura interna all’Unione, in quanto autorizza la Commissione a porre fine al diritto in questione al termine di ogni periodo di tre anni o, ove essa ritenga che il diritto debba essere prorogato, a presentare una proposta in tale senso al Consiglio prima della scadenza di ciascun periodo. Orbene, il mancato rinnovo del diritto in questione equivale a sopprimere un diritto istituito dal protocollo e, in linea di principio, rinnovato tacitamente e automaticamente ogni tre anni. Pertanto, la procedura considerata abilita la Commissione ad adottare decisioni relative alla modifica del protocollo di cui trattasi. Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 costituisce un’abilitazione, conferita alla Commissione dal Consiglio al momento della conclusione dell’accordo e, per estensione, del protocollo, ad approvare, a nome dell’Unione, «modifiche dell’accordo», a norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

Dall’altro lato, l’articolo 5, paragrafo 8, lettere a) e b), del protocollo prevede una procedura semplificata nel senso che è sufficiente, per porre termine al diritto in questione, che una parte dell’accordo lo faccia con un preavviso scritto notificato tre mesi prima della scadenza del periodo considerato, in difetto del quale il diritto in questione si rinnova automaticamente.

Peraltro, le norme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 possono considerarsi come attuazione della facoltà, prevista dall’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, per il Consiglio di corredare l’abilitazione concessa alla Commissione di condizioni specifiche, poiché tale disposizione della decisione 2015/2169 impone alla Commissione, se quest’ultima ritiene che si debba prorogare il diritto in questione per un periodo di tre anni, di presentare una proposta al Consiglio in tal senso quattro mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Ne consegue che la procedura istituita dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, ed attuata dalla decisione impugnata, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, sicché tale decisione non doveva essere adottata secondo la procedura ordinaria prevista all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

In secondo luogo, la Corte rileva che, poiché l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE non prevede alcuna regola di voto per l’adozione da parte del Consiglio delle decisioni per le quali quest’ultimo, nell’ambito dell’abilitazione da esso conferita alla Commissione sulla base di tale disposizione, ha mantenuto la propria competenza, è con riferimento all’articolo 218, paragrafo 8, TFUE ( 8 ) che, in ciascun singolo caso, deve essere determinata la regola di voto applicabile. Da tale disposizione risulta che, di norma, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e che solo nei casi indicati in tale secondo comma esso delibera all’unanimità. La prima ipotesi in cui l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE richiede che il Consiglio deliberi all’unanimità, che è l’unica che rileva nel caso in esame, riguarda l’ipotesi nella quale l’accordo sia relativo ad un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione. Poiché il diritto in questione non rientra in un settore del genere, la procedura istituita dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 non è conforme all’articolo 218 TFUE, in quanto richiede il voto all’unanimità. Infatti, la regola di voto applicabile per l’adozione di decisioni come la decisione impugnata deve, in tali circostanze, essere quella prevista dall’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, ossia il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

La Corte annulla pertanto la decisione impugnata. Essa decide tuttavia, per motivi di certezza del diritto, di mantenere i suoi effetti fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.


( 1 ) Decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2020, L 101, pag. 1).

( 2 ) Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale (GU 2011, L 127, pag. 1418; in prosieguo: il «protocollo»).

( 3 ) Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2011, L 127, pag. 6; in prosieguo: l’«accordo»).

( 4 ) Articolo 5, paragrafo 8, lettere a) e b), del protocollo.

( 5 ) Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015 (GU 2015, L 307, pag. 2).

( 6 ) L’articolo 218, paragrafo 7, TFUE prevede che, all’atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche dell’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

( 7 ) Il considerando 6 della decisione 2015/2169 indica che, a norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell’accordo e che la Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al diritto in questione, qualora essa non determini l’opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di tale elemento dell’accordo sia dal fatto che l’accordo deve essere concluso dall’Unione e dai suoi Stati membri.

( 8 ) L’articolo 218, paragrafo 8, TFUE al primo comma prevede: «Nel corso dell’intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata». Il secondo comma dispone: «Tuttavia esso delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all’articolo 212 con gli Stati candidati all’adesione (…)».

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