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Document 62018CJ0595

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2021.
    The Goldman Sachs Group Inc. contro Commissione europea.
    Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Imputabilità del comportamento illecito di una società a un’altra – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Ente che controlla il 100% dei diritti di voto associati alle azioni di un’altra società.
    Causa C-595/18 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:73

    (Causa C‑595/18 P)

    The Goldman Sachs Group Inc.

    contro

    Commissione europea

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2021

    «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Imputabilità del comportamento illecito di una società a un’altra – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Ente che controlla il 100% dei diritti di voto associati alle azioni di un’altra società»

    1. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Società madre che si trova in una situazione analoga – Società madre che detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria controllata

      (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

      (v. punti 31-36)

    2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Natura relativa – Combinazione della presunzione di esercizio di un’influenza determinante da parte della società madre sulle controllate detenute totalmente o quasi totalmente con altri elementi di prova

      (Art. 101 TFUE)

      (v. punto 40)

    3. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata che può dedursi da un insieme di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua società madre – Circostanze che consentono di dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante – Controllo effettivo del consiglio di amministrazione della controllata – Amministratori che siedono nel consiglio di amministrazione di una società e sono legati all’altra società da servizi di consulenza o contratti di consulenza

      (Art. 101 TFUE)

      (v. punti 93-95)

    Sintesi

    The Goldman Sachs Group (in prosieguo: la «ricorrente») è una società con sede negli Stati Uniti che agisce in qualità di banca d’affari e società di collocamento sulle principali piazze finanziarie mondiali. Dal 29 luglio 2005 al 28 gennaio 2009 (in prosieguo: il «periodo dell’infrazione»), essa è stata la società madre (indiretta), tramite alcuni fondi da essa investiti, della Prysmian SpA nonché della controllata a pieno titolo di quest’ultima, la Prysmian Cavi e Sistemi Srl, due società con sede in Italia, che costituiscono insieme il gruppo Prysmian, un attore mondiale del settore dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei. Mentre la sua partecipazione nel capitale della Prysmian era inizialmente del 100%, essa è successivamente diminuita per elevarsi all’84,4% in occasione della quotazione in borsa di una parte del capitale della Prysmian, il 3 maggio 2007 ( 1 ).

    A seguito di un’indagine avviata nel 2008, la Commissione, con decisione del 2 aprile 2014 ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), da un lato, ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE nel «settore dei cavi elettrici ad alta (altissima) tensione sotterranei e/o sottomarini» consistente in una ripartizione del mercato mondiale tra i principali produttori europei, giapponesi e sudcoreani interessati e, dall’altro, ha inflitto ammende per la loro partecipazione all’intesa in questione.

    La responsabilità della ricorrente è stata ritenuta sussistente in qualità di società madre della Prysmian nel periodo dell’infrazione, distinguendo tra la situazione esistente fino alla quotazione in borsa di una parte del capitale della Prysmian e la situazione successiva. Pertanto, per quanto riguarda il primo periodo, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente fosse rimasta in una situazione analoga a quella di un proprietario unico ed esclusivo, nonostante le cessioni di quote avvenute, cosicché si poteva presumere, conformemente ai principi giurisprudenziali stabiliti dalla Corte ( 3 ), che essa avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda l’intero periodo dell’infrazione, la Commissione si è basata su un insieme di elementi che rivelano i vincoli economici, organizzativi e giuridici esistenti tra la ricorrente e la Prysmian per concludere nel senso dell’esercizio effettivo di una siffatta influenza determinante.

    La Goldman Sachs, contestando l’analisi seguita in tal modo dalla Commissione al fine di imputarle l’infrazione di cui trattasi, ha adito il Tribunale proponendo un ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui questa la riguardava, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta, che è stato respinto integralmente dalla sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 ( 4 ). Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte respinge l’impugnazione della Goldman Sachs contro la sentenza del Tribunale. In tale contesto, la Corte fornisce nuove precisazioni sulle condizioni per il sorgere della responsabilità delle società madri per fatto della loro controllata in caso di infrazione alle regole della concorrenza.

    Giudizio della Corte

    In primo luogo, la Corte dichiara che il Tribunale ha giustamente considerato che, quando una società madre detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della sua controllata, la Commissione è legittimata a basarsi su una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante di detta società madre sul comportamento della sua controllata sul mercato. Infatti, la Corte ricorda che la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante come sancita dalla sua giurisprudenza mira a consentire di considerare la società madre responsabile del comportamento della sua controllata, a meno che non riesca a dimostrare che quest’ultima si comporta in maniera autonoma sul mercato. Pertanto, la sua applicazione non impone alla Commissione di produrre indizi idonei a dimostrare l’esercizio effettivo di una siffatta influenza. Al riguardo, la Corte precisa che non è la semplice detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata a fondare di per sé tale presunzione, bensì il grado di controllo della società madre sulla propria controllata che ne risulta. Orbene, una società madre, qualora detenga tutti i diritti di voto associati alle azioni della sua controllata, senza tuttavia esserne l’unica azionista, può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima. Osservando che la detenzione da parte della ricorrente dell’insieme dei diritti di voto associati alle azioni della sua controllata non era contestata, la Corte conclude che il Tribunale non incorre nelle censure dell’impugnazione per aver assimilato una siffatta situazione a quella di una società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata sotto il profilo delle condizioni di applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’esame degli elementi sui quali si è basata la Commissione per concludere che la ricorrente aveva esercitato un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato nel corso dell’intero periodo dell’infrazione, la Corte osserva che la Commissione si è basata, per quanto riguarda il primo periodo, su un duplice fondamento per ritenere la ricorrente responsabile dell’infrazione, ossia una presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, in quanto la ricorrente deteneva l’insieme dei diritti di voto associati alle azioni della Prysmian, e la sua conclusione secondo cui la ricorrente aveva effettivamente esercitato un’influenza siffatta sulla Prysmian. Dato che la Commissione era legittimata a basarsi su una presunzione siffatta, come risulta da quanto precede, e che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel concludere che la ricorrente non era riuscita a confutare tale presunzione, la Corte considera che l’impugnazione sia inoperante nella parte in cui riguarda le conclusioni del Tribunale con riferimento al secondo fondamento sul quale la Commissione si è basata per ritenere la ricorrente responsabile dell’infrazione di cui trattasi in tale periodo.

    Per quanto riguarda il periodo successivo alla quotazione in borsa di una parte del capitale della Prysmian, la Corte dichiara che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere che legami personali tra la società madre e la sua controllata diversi da quelli risultanti da un cumulo di funzioni potessero essere rilevanti al riguardo, in quanto siffatti legami sono idonei a dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica. Correttamente, quindi, il Tribunale ha riconosciuto la rilevanza di legami personali relativi all’esercizio, da parte dell’amministratore di una società, di attività di consulenza per l’altra società.

    Infine, la Corte osserva che nessuna riduzione dell’ammenda è stata concessa alla Prysmian a causa del carattere infruttuoso del ricorso proposto dalle società di tale gruppo ( 5 ), cosicché la ricorrente non poteva pretendere di beneficiarne. Di conseguenza, il ricorso è integralmente respinto.


    ( 1 ) Nel corso del periodo dell’infrazione, il periodo anteriore alla quotazione in borsa di una parte del capitale della Prysmian sarà designato in prosieguo con l’espressione «primo periodo».

    ( 2 ) Decisione C(2014)2139 final della Commissione europea, del 2 aprile 2014, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici).

    ( 3 ) Sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 58). V. anche sentenze del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 75 e giurisprudenza ivi citata) e del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione (C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 4 ) Sentenza del 12 luglio 2018, The Goldman Sachs Group/Commissione (T‑419/14, EU:T:2018:445).

    ( 5 ) Sentenza del 12 luglio 2018, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione (T‑475/14, EU:T:2018:448), confermata dalla sentenza del 24 settembre 2020, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione (C‑601/18 P, EU:C:2020:751).

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