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Document 62019CJ0194

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 aprile 2021.
H. A. contro État belge.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-194/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:270

Causa C‑194/19

H. A.

contro

État belge

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 aprile 2021

« Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva»

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente la protezione internazionale – Obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di ricorso effettivi e rapidi – Portata – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento nell’ambito di un ricorso di annullamento – Inammissibilità – Limite – Sussistenza di un mezzo di ricorso specifico

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, considerando 19 e art. 27, § 1)

(v. punti 35‑38, 40, 42, 45‑48 e dispositivo)

Sintesi

Un richiedente asilo deve poter invocare circostanze successive all’adozione di una decisione di trasferimento avverso la quale propone ricorso

Spetta a ciascuno Stato membro definire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire detta tutela giurisdizionale effettiva

H. A., cittadino di un paese terzo, ha presentato una domanda di asilo in Belgio. Tuttavia, poiché le autorità spagnole hanno accettato di prenderlo in carico, la sua domanda è stata respinta e nei suoi confronti è stata adottata una decisione di trasferimento verso la Spagna. Poco tempo dopo, il fratello di H. A. è giunto anch’egli in Belgio e ha ivi presentato una domanda di asilo. H. A. ha quindi proposto ricorso avverso la decisione di trasferimento che lo riguardava, affermando, in particolare, che le rispettive domande di asilo dovevano essere esaminate congiuntamente.

Detto ricorso è stato respinto con la motivazione che l’arrivo in Belgio del fratello di H. A. era successivo all’adozione della decisione controversa e che tale circostanza non poteva quindi essere presa in considerazione per valutare la legittimità della decisione stessa. H. A. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), lamentando la violazione del suo diritto a un ricorso effettivo, quale risultante dal regolamento Dublino III ( 1 ) e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Indipendentemente dalla questione se l’arrivo del fratello potesse effettivamente incidere sull’identità dello Stato membro competente ai fini dell’esame della domanda di asilo di H. A. ( 2 ), il Conseil d’État (Consiglio di Stato) deve stabilire se un richiedente asilo debba poter far valere circostanze successive all’adozione di una decisione di trasferimento che lo riguarda. Esso ha deciso di interpellare la Corte al riguardo.

In una sentenza della Grande Sezione, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione ( 3 ) osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non può, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III. Diverso è il caso in cui tale normativa preveda un mezzo di ricorso specifico che possa essere esperito a seguito del verificarsi di siffatte circostanze, purché tale mezzo di ricorso consenta un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti.

Giudizio della Corte

Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda che ai sensi del regolamento Dublino III ( 4 ) la persona oggetto di una decisione di trasferimento dispone di un diritto di ricorso effettivo avverso tale decisione e che detto ricorso deve avere ad oggetto, segnatamente, l’esame dell’applicazione del regolamento stesso. Essa rammenta inoltre di aver già dichiarato che il richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione del regolamento Dublino III ( 5 ).

Tuttavia, la Corte sottolinea che gli Stati membri non sono per questo tenuti ad organizzare il loro sistema di ricorso in modo da far sì che l’esigenza di tener conto di circostanze siffatte sia garantita nell’ambito dell’esame del ricorso volto a contestare la legittimità della decisione di trasferimento. Infatti, il legislatore dell’Unione ha armonizzato solo alcune delle modalità procedurali del diritto di ricorso avverso la decisione di trasferimento e il regolamento Dublino III non precisa se esso implichi necessariamente la possibilità, per il giudice adito, di procedere a un esame ex nunc della legittimità della decisione di trasferimento. Pertanto, in forza del principio di autonomia processuale, spetta a ciascuno Stato membro stabilire tali modalità, a condizione che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività).

Nel caso di specie, per quanto riguarda più specificamente il principio di effettività, la Corte dichiara che un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento, nell’ambito del quale il giudice adito non possa tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III, non garantisce una tutela giurisdizionale sufficiente in quanto non consente all’interessato di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal citato regolamento e dall’articolo 47 della Carta. Tuttavia, la Corte aggiunge che una siffatta tutela può essere garantita, nell’ambito del sistema giurisdizionale nazionale considerato nel suo complesso, grazie a un mezzo di ricorso specifico, distinto da un ricorso volto a garantire il controllo della legittimità di una decisione di trasferimento, che consenta di tener conto di simili circostanze. Detto mezzo di ricorso specifico deve tuttavia garantire all’interessato la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento, qualora una circostanza successiva alla decisione di trasferimento osti alla sua esecuzione. Esso deve altresì garantire, qualora una circostanza successiva implichi la competenza dello Stato membro richiedente a svolgere l’esame della domanda di protezione internazionale, che le autorità competenti di tale Stato membro siano tenute ad assumere i provvedimenti necessari per riconoscere tale competenza e per avviare senza ritardo l’esame stesso. Peraltro, l’esercizio di tale mezzo di ricorso specifico non deve essere subordinato al fatto che l’interessato sia privato della libertà, né al fatto che l’esecuzione della decisione di trasferimento sia imminente.


( 1 ) Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

( 2 ) V. la definizione della nozione di «familiari» di cui all'articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III e l'articolo 10 del medesimo regolamento.

( 3 ) Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con il considerando 19 di quest'ultimo e con l'articolo 47 della Carta.

( 4 ) Articolo 27, paragrafo 1, e considerando 19 del regolamento Dublino III.

( 5 ) V. sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri (C-201/16, EU:C:2017:805), e sentenza del 25 gennaio 2018, Hasan (C-360/16, EU:C:2018:35).

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