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Document 62019CJ0897

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020.
Ruska Federacija contro I.N.
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Accordo SEE – Non discriminazione – Articolo 36 – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro – Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato – Cittadino islandese che ha ottenuto l’asilo in forza del diritto nazionale prima dell’acquisizione della cittadinanza islandese – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C-897/19 PPU.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:262

Causa C‑897/19 PPU

Procedimento penale

a carico di

I.N.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Accordo SEE – Non discriminazione – Articolo 36 – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro – Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato – Cittadino islandese che ha ottenuto l’asilo in forza del diritto nazionale prima dell’acquisizione della cittadinanza islandese – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Ambito di applicazione – Differenza di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini di uno Stato terzo membro dell’Associazione europea di libero scambio – Esclusione

    (Art. 18 TFUE)

    (v. punti 39, 40)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato terzo membro dell’Associazione europea di libero scambio – Esclusione

    (Artt. 20 e 21 TFUE)

    (v. punti 39, 41)

  3. Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Ambito di applicazione – Libera prestazione dei servizi – Portata giuridica identica a quella delle disposizioni dell’Unione – Cittadino di uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio, parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che si è recato in uno Stato membro per fruire in esso di servizi – Inclusione – Conseguenze – Situazione di detto cittadino rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione

    (Art. 56 TFUE; Accordo SEE, art. 36)

    (v. punti 49, 50, 52‑54)

  4. Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Domanda rivolta a uno Stato membro da parte di uno Stato terzo, diretta all’estradizione di un cittadino di uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio, parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che si è recato in tale Stato membro per esercitarvi il proprio diritto alla libera prestazione dei servizi – Stato membro che vieta l’estradizione dei propri cittadini – Obbligo per tale Stato membro di informare lo Stato dell’AELS e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato, di consegnargli il suo cittadino, conformemente alle disposizioni di un accordo relativo alla procedura di consegna concluso tra l’Unione e detto Stato dell’AELS – Presupposto

    (Accordo SEE, art. 36; accordo tra l’Unione e l’Islanda e la Norvegia relativo alla procedura di consegna)

    (v. punti 56, 57, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 75, ‑77 e dispositivo)

  5. Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Domanda rivolta a uno Stato membro da parte di uno Stato terzo diretta all’estradizione di un cittadino di uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio, parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che si è recato in tale Stato membro per esercitarvi il proprio diritto alla libera prestazione dei servizi – Obbligo di verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Elementi di valutazione – Concessione dello status di rifugiato a detto cittadino, prima dell’acquisizione della cittadinanza dello Stato dell’AELS – Carattere particolarmente serio di tale circostanza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 19, § 2; accordo SEE, art. 36)

    (v. punti 63‑68, 77 e dispositivo)

Sintesi

Uno Stato membro, quando deve statuire su una domanda di estradizione di uno Stato terzo riguardante un cittadino di uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), è tenuto a verificare che tale cittadino non sarà sottoposto alla pena di morte, a tortura oppure a pene o a trattamenti inumani o degradanti

Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro deve informare lo Stato dell’AELS per consentire a quest’ultimo di chiedere la consegna del proprio cittadino

Nella sentenza Ruska Federacija (C‑897/19 PPU), pronunciata il 2 aprile 2020 nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sugli obblighi di uno Stato membro chiamato a statuire su una domanda di estradizione inviata da uno Stato terzo e riguardante un cittadino di uno Stato che non è membro dell’Unione europea, ma che è membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ( 1 ). La Corte ha dichiarato che lo Stato membro richiesto deve anzitutto verificare, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che, in caso di estradizione, l’interessato non corra il rischio di essere sottoposto alla pena di morte, a tortura oppure a pene o a trattamenti inumani e degradanti. Orbene, nell’ambito di tale verifica, costituisce un elemento particolarmente serio il fatto che all’interessato, prima che egli acquisisse la cittadinanza dello Stato dell’AELS di cui trattasi, sia stato concesso l’asilo da parte di quest’ultimo, proprio per via del procedimento penale all’origine della domanda di estradizione. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione a tale domanda, lo Stato membro in questione deve informare lo Stato dell’AELS per consentirgli di chiedere la consegna del proprio cittadino, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale

Nel caso di specie, il 20 maggio 2015, un cittadino russo è stato oggetto di un avviso di ricerca internazionale pubblicato dall’ufficio di Interpol di Mosca. Il 30 giugno 2019, tale cittadino, che aveva nel frattempo acquisito la cittadinanza islandese, è stato arrestato in Croazia sulla base del medesimo avviso di ricerca internazionale. Il 6 agosto 2019, alle autorità croate è stata sottoposta una domanda di estradizione proveniente dalla Russia. Il giudice croato incaricato di pronunciarsi sull’estradizione ha ritenuto che le condizioni di legge fossero soddisfatte e l’ha autorizzata.

L’interessato ha allora chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi al Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia). Egli ha dedotto, in proposito, l’esistenza di un rischio di tortura e di trattamenti inumani e degradanti in caso di estradizione verso la Russia e il fatto che, prima che egli ottenesse la cittadinanza islandese, l’Islanda gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato, proprio per via del procedimento penale al quale era sottoposto in Russia. Ha altresì dedotto l’inosservanza della sentenza Petruhhin ( 2 ), nella quale la Corte ha statuito che uno Stato membro a cui viene presentata una domanda di estradizione riguardante un cittadino dell’Unione, che ha la cittadinanza di un altro Stato membro e che si trovi nel suo territorio, deve informare quest’ultimo Stato membro e, su domanda di quest’ultimo, consegnargli detto cittadino, conformemente alla decisione quadro 2002/584 ( 3 ), purché lo Stato membro di cui il cittadino in questione ha la cittadinanza sia competente a perseguirlo per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

Nella presente causa, il Vrhovni sud (Corte suprema) ha chiesto alla Corte se si dovesse seguire l’interpretazione accolta nella sentenza Petruhhin in una situazione riguardante non già un cittadino dell’Unione, bensì un cittadino islandese, atteso che l’Islanda è uno Stato dell’AELS parte dell’accordo SEE.

In primo luogo, la Corte ha esaminato l’applicabilità del diritto dell’Unione alla situazione in esame. A tale riguardo, essa ha indicato che, nella misura in cui non si tratta di un cittadino dell’Unione che si è recato in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ma di un cittadino di uno Stato terzo, gli articoli 18 (non discriminazione fondata sulla nazionalità) e 21 (libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione) TFUE, interpretati nella sentenza Petruhhin, non sono applicabili nella fattispecie. Tuttavia, la situazione in esame rientra effettivamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, più precisamente, di quello dell’accordo SEE, il quale fa parte integrante del diritto dell’Unione in quanto accordo internazionale concluso dall’Unione. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha anzitutto evidenziato le relazioni privilegiate che l’Islanda intrattiene con l’Unione poiché, oltre a essere membro dello spazio Schengen e parte dell’accordo SEE, tale Stato terzo partecipa al sistema europeo comune di asilo e ha concluso con l’Unione un accordo relativo alla procedura di consegna ( 4 ). La Corte ha poi rilevato che l’articolo 36 dell’accordo SEE garantisce la libera prestazione di servizi in maniera sostanzialmente identica all’articolo 56 TFUE. Infine, essa ha dichiarato che la libera prestazione di servizi, ai sensi tanto dell’articolo 56 TFUE quanto dell’accordo SEE, comprende la libertà di recarsi in un altro Stato per fruire in esso di un servizio, come avvenuto nel caso di specie, in cui il cittadino islandese interessato intendeva trascorrere le vacanze in Croazia e, pertanto, fruire in tale Stato di servizi turistici.

In secondo luogo, dopo aver indicato che sono parimenti applicabili le disposizioni della Carta, in quanto la situazione in esame è disciplinata dal diritto dell’Unione, la Corte ha precisato la portata della protezione offerta dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, ai sensi del quale nessuno può essere estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte ha così dichiarato che lo Stato membro che ha ricevuto la domanda di estradizione deve verificare, prima di procedere alla sua eventuale esecuzione, che essa non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo. A tal fine, essa ha sottolineato che, nel caso di specie, il fatto che all’interessato sia stato concesso l’asilo in Islanda costituisce un elemento particolarmente serio ai fini di tale verifica. Ciò vale a maggior ragione ove tale concessione sia stata fondata proprio sul procedimento penale all’origine della domanda di estradizione. Pertanto, in assenza di circostanze specifiche, quali un’evoluzione significativa della situazione in Russia oppure elementi seri che dimostrino che l’interessato aveva celato l’esistenza di detto procedimento penale al momento della sua domanda di asilo, la decisione delle autorità islandesi che ha accolto tale domanda deve portare la Croazia a rifiutare l’estradizione.

In terzo luogo, per l’ipotesi, in particolare, in cui lo Stato membro che ha ricevuto la domanda di estrazione ritenesse che la Carta non osti all’esecuzione della stessa, la Corte ha ricordato che norme nazionali che vietano l’estradizione dei propri cittadini, come avviene in Croazia, introducono una differenza di trattamento in quanto esse conducono a non accordare la stessa protezione contro l’estradizione ai cittadini degli Stati dell’AELS, parti dell’accordo SEE. Pertanto, tali norme possono pregiudicare la libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 36 dell’accordo SEE. La Corte ha poi rilevato che una restrizione del genere può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. Nel caso di specie, l’obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che si trovino in un territorio diverso da quello nel quale esse hanno asseritamente commesso il reato contestato è legittimo. Per di più, norme che consentono l’estradizione di tali persone verso uno Stato terzo risultano adeguate per conseguire l’obiettivo in questione. Tuttavia, per quanto riguarda la proporzionalità di una restrizione del genere, la Corte ha ritenuto che occorresse privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato dell’AELS di cui la persona interessata ha la cittadinanza, al fine di fornirgli l’opportunità di emettere una domanda di consegna del proprio cittadino ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Nel caso dell’Islanda, poiché la decisione quadro 2002/584 non è applicabile, una tale consegna sarebbe contemplabile sulla base dell’accordo relativo alla procedura di consegna, le cui disposizioni sono molto simili a quelle della decisione quadro.

In conclusione, la Corte ha quindi dichiarato che la soluzione accolta nella sentenza Petruhhin deve essere applicata per analogia a un cittadino islandese che si trovi, nei confronti dello Stato terzo che chiede la sua estradizione, in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un cittadino dell’Unione al quale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, l’Unione offre uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne nel cui ambito sia garantita la libera circolazione delle persone.


( 1 ) Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

( 2 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630); v. anche comunicato stampa 84/2016.

( 3 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

( 4 ) Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (GU 2006, L 292, pag. 2), approvato, a nome dell’Unione, dall’articolo 1 della decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (GU 2014, L 343, pag. 1), ed entrato in vigore il novembre 2019.

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