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Document 62019CJ0342

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020.
Fabio De Masi e Yanis Varoufakis contro Banca centrale europea (BCE).
Impugnazione – Accesso ai documenti della Banca centrale europea (BCE) – Decisione 2004/258/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Eccezioni – Documento ricevuto dalla BCE – Consulenza di un prestatore esterno – Uso interno come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari – Diniego di accesso.
Causa C-342/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1035

Causa C‑342/19 P

Fabio De Masi
e
Yanis Varoufakis

contro

Banca centrale europea

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020

«Impugnazione – Accesso ai documenti della Banca centrale europea (BCE) – Decisione 2004/258/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Eccezioni – Documento ricevuto dalla BCE – Consulenza di un prestatore esterno – Uso interno come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari – Diniego di accesso»

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata

    (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4)

    (v. punti 49‑52)

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Portata – Diniego di accesso – Ammissibilità

    (Decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, §§ 2, 3 e 5)

    (v. punti 60, 62, 64)

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dei documenti per uso interno – Presupposti – Differenza rispetto al regolamento n. 1049/2001

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 3, comma 1)

    (v. punti 67‑71, 74, 75)

Sintesi

Con decisione del 16 ottobre 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha negato ai sigg. Fabio De Masi e Yanis Varoufakis, ricorrenti, l’accesso al documento intitolato «Risposte a quesiti riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea». Detto documento conteneva la risposta di un consulente esterno a una consulenza giuridica ad esso richiesta dalla BCE concernente i poteri di cui dispone il consiglio direttivo ai sensi del summenzionato articolo 14.4. La BCE ha negato l’accesso al documento in questione sulla base, da un lato, dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 2004/258 ( 1 ), e, dall’altro, dell’eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno, prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, di tale decisione.

Il ricorso, proposto dai ricorrenti dinanzi al Tribunale avverso tale decisione della BCE, è stato respinto in quanto infondato ( 2 ). Il Tribunale ha dichiarato che la BCE aveva legittimamente potuto fondare il suo diniego di accesso al documento di cui trattasi sull’eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno, prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258.

La Corte, investita dell’impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale, conferma l’analisi del Tribunale in merito all’applicazione di detta eccezione al caso di specie e respinge l’impugnazione.

Giudizio della Corte

Anzitutto, la Corte constata che, nel caso di specie, il Tribunale non ha violato il suo obbligo di motivazione. A tal riguardo, essa rileva che, se è pur vero che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 ( 3 ) presuppone che sia dimostrato che la divulgazione del documento arreca grave pregiudizio al processo decisionale dell’istituzione, tuttavia, una siffatta dimostrazione non è richiesta nell’ambito dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258. Da ciò la Corte conclude che il Tribunale non era affatto tenuto a verificare se la BCE avesse fornito spiegazioni in merito al rischio di un grave pregiudizio che l’accesso al documento controverso avrebbe potuto comportare al suo processo decisionale. Essa precisa che il diniego di accesso a un documento ai sensi di detta disposizione della decisione 2004/258 presuppone unicamente che sia dimostrato, da un lato, che tale documento, in particolare, è per uso interno, come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE stessa e, dall’altro, che non vi sia un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento di cui trattasi.

La Corte ritiene poi che il Tribunale non abbia violato l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258. In primo luogo, la formulazione di detto articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione citata non contiene alcuna indicazione atta a conferirgli il carattere di lex specialis rispetto all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della stessa decisione. In secondo luogo, non vi è nulla nella formulazione dell’articolo 4 della decisione in parola che escluda che una stessa parte di un documento possa essere interessata da più eccezioni tra quelle in esso previste. In terzo luogo, è irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258, che il documento di cui trattasi possa essere qualificato anche come «consulenza legale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, di tale decisione, in quanto il legislatore dell’Unione non ha subordinato la possibilità di far valere l’eccezione prevista da detta prima disposizione al fatto che il documento interessato non costituisca una «consulenza legale» ai sensi della seconda disposizione.

Infine, la Corte conferma l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258 accolta dal Tribunale, precisando che tale disposizione non può essere letta nel senso che essa riserva la tutela ivi prevista ai soli documenti relativi a uno specifico processo decisionale. In effetti, tale disposizione richiede unicamente che un documento sia utilizzato come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE stessa e ha l’effetto di ricomprendere, in modo ampio, i documenti collegati a processi interni della BCE. La Corte osserva inoltre che la portata di tale disposizione è diversa da quella dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Da un lato, l’oggetto della tutela che essi prevedono non è identico e, dall’altro, mentre la summenzionata disposizione del regolamento n. 1049/2001 subordina il diniego di accesso a un documento alla condizione che quest’ultimo sia relativo a una questione su cui la stessa istituzione non abbia ancora adottato una decisione, l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258 non contiene una siffatta precisazione e prevede espressamente che l’accesso al documento possa essere negato anche una volta adottata la decisione.


( 1 ) Decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42), come modificata dalle decisioni 2011/342/UE della Banca centrale europea, del 9 maggio 2011 (BCE/2011/6) (GU 2011, L 158, pag. 37) e (UE) 2015/529 de della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2015 (BCE/2015/1) (GU 2015, L 84, pag. 64).

( 2 ) Sentenza del 12 marzo 2019, De Masi e Varoufakis/BCE (T‑798/17, EU:T:2019:154).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

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