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Documento 62018CO0440

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2019.
Verein Deutsche Sprache eV contro Commissione europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a una decisione della Commissione europea in merito al cambiamento dell’aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont relativo alla limitazione della segnaletica alle sole lingue francese e inglese – Diniego di accesso integrale.
Causa C-440/18 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2019 – Verein Deutsche Sprache / Commissione

(causa C‑440/18 P) ( 1 )

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a una decisione della Commissione europea in merito al cambiamento dell’aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont relativo alla limitazione della segnaletica alle sole lingue francese e inglese – Diniego di accesso integrale»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità

[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

(v. punto 5)

2. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 5)

3. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte del rifiuto del Tribunale di disporre misure istruttorie – Portata

(Art. 256 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, § 1)

(v. punto 5)

4. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3)

(v. punto 5)

5. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

(v. punto 5)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2) 

Il Verein Deutsche Sprache eV sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


( 1 ) GU C 294 del 20.8.2018.

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