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Document 62019CO0317
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2019.
ND e OE contro Commissione europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Denuncia depositata presso la Commissione europea – Reddito imponibile dei funzionari europei – Discriminazione dei funzionari europei – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.
Causa C-317/19 P.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2019.
ND e OE contro Commissione europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Denuncia depositata presso la Commissione europea – Reddito imponibile dei funzionari europei – Discriminazione dei funzionari europei – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.
Causa C-317/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:688
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2019 – ND e OE / Commissione
(causa C‑317/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Denuncia depositata presso la Commissione europea – Reddito imponibile dei funzionari europei – Discriminazione dei funzionari europei – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile»
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1. |
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 20‑24) |
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2. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 27, 28) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente irricevibile. |
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2) |
ND e OE sopportano le proprie spese. |