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Documento 62018CJ0022
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019.
TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione.
Causa C-22/18.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019.
TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione.
Causa C-22/18.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:497
Causa C‑22/18
TopFit eV e Daniele Biffi
contro
Deutscher Leichtathletikverband eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Amtsgericht Darmstadt)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione»
Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro che pratica uno sport dilettantistico da competizione nello Stato membro ospitante – Inclusione
(Artt. 18, 21 e 165 TFUE)
(v. punti 27‑35)
Educazione, formazione professionale, gioventù e sport – Disposizioni del Trattato – Riconoscimento della rilevanza sociale dello sport dilettantistico nell’Unione – Fattore di integrazione nella società dello Stato membro ospitante
(v. punto 33)
Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Regolamento di una federazione sportiva – Inclusione
(Artt. 3‑6, 18 e 21 TFUE)
(v. punti 36‑40, 52, 53)
Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Regolamento di una federazione sportiva che limita la partecipazione al campionato nazionale dello Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Restrizione – Giustificazione – Proporzionalità – Valutazione da parte del giudice nazionale
(Artt. 18, 21 e 165 TFUE)
(v. punti 44, 46‑50, 52‑54, 59, 60, 63, 66‑67 e dispositivo)
Sintesi
L’esclusione parziale di cittadini di altri Stati membri dai campionati tedeschi di atletica leggera nella categoria senior, a livello amatoriale, può essere contraria al diritto dell’Unione
Nella sentenza TopFit e Biffi (C‑22/18), emessa il 13 giugno 2019, la Corte ha interpretato gli articoli 18, 21 e 165 TFUE nell’ambito di una controversia fra un atleta dilettante di nazionalità italiana e la federazione nazionale tedesca di atletica leggera in merito alle condizioni di partecipazione dei cittadini di altri Stati membri a campionati tedeschi di sport dilettantistico nella categoria senior.
Secondo la Corte, tali disposizioni ostano ad una normativa di una federazione sportiva nazionale, in forza della quale un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Infatti, la Corte ha constatato, anzitutto, che un cittadino dell’Unione, come l’atleta dilettante nella specie, il quale si sia avvalso della propria libertà di circolazione, può legittimamente avvalersi degli articoli 18 e 21 TFUE nell’ambito della sua pratica di uno sport dilettantistico da competizione nella società dello Stato membro ospitante. A tal riguardo, la Corte ha invocato segnatamente il ruolo dello sport come fattore di integrazione nella società dello Stato membro ospitante, riflesso dall’articolo 165 TFUE.
La Corte ha poi considerato che le norme di una federazione sportiva nazionale che disciplinano l’accesso dei cittadini dell’Unione alle competizioni sportive, sono soggette alle norme del Trattato, in particolare agli articoli 18 e 21 TFUE. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che il rispetto delle libertà fondamentali e il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsti dal Trattato si impongono anche alle normative di natura non pubblica dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Tale principio si applica altresì qualora un gruppo o un’organizzazione eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
Infine, la Corte ha concluso per una disparità di trattamento nella presente causa, atta ad introdurre una restrizione alla libertà di circolazione dell’atleta dilettante di cui trattasi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, nella misura in cui questi, benché soddisfi le condizioni relative alle prestazioni sportive richieste e disponga, da almeno un anno, di un diritto di partecipazione a gare sportive a nome di un’associazione sportiva affiliata alla federazione nazionale di atletica leggera può, a motivo della sua cittadinanza, essere escluso dalla partecipazione ad un campionato nazionale dilettantistico di corsa su distanze brevi nella categoria senior o può essere ammesso a parteciparvi solo parzialmente. La Corte ha aggiunto che una normativa di una federazione sportiva come quella di cui trattasi nel procedimento principale può anche comportare che gli atleti cittadini di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania siano meno sostenuti dalle associazioni sportive cui sono affiliati rispetto agli atleti nazionali, poiché queste associazioni avranno meno interesse ad investire in un atleta che non può partecipare ai campionati nazionali, ragion per cui gli atleti cittadini di altri Stati membri avrebbero meno probabilità di integrarsi all’interno della loro associazione sportiva di appartenenza e, di conseguenza, nella società del loro Stato membro di residenza.
Orbene, secondo la Corte, una restrizione alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. È vero che sembra legittimo riservare l’attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale. Tuttavia, occorre che le restrizioni derivanti dal perseguimento di detto obiettivo siano conformi al principio di proporzionalità, fermo restando che detto obiettivo non giustifica l’adozione di qualsivoglia restrizione alla partecipazione di cittadini stranieri ai campionati nazionali. Spetta al giudice nazionale esaminare l’esistenza di eventuali giustificazioni tenendo conto dell’obiettivo, derivante da una lettura combinata delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 165 TFUE, di promuovere maggiormente l’apertura nelle competizioni, e dell’importanza di integrare i residenti, soprattutto quelli di lunga durata nello Stato membro ospitante. In ogni caso, la non ammissione totale di un atleta straniero ad un campionato nazionale a motivo della sua cittadinanza risulta sproporzionata qualora esista un meccanismo relativo alla partecipazione di un siffatto atleta ad un tale campionato, quantomeno alle eliminatorie e/o come esterno.