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Document 62017CJ0555
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018.
2M-Locatel A/S contro Skatteministeriet.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet.
Causa C-555/17.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018.
2M-Locatel A/S contro Skatteministeriet.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet.
Causa C-555/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Causa C‑555/17
2M-Locatel A/S
contro
Skatteministeriet
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 85287113 e 85287190 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet – Classificazione nella sottovoce 85287190 della nomenclatura combinata – Presupposto – Assenza di videotuner
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, allegato I)
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev’essere interpretata nel senso che apparecchi che siano in grado di captare, decodificare e elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet, come quelli in causa nel procedimento principale, devono essere classificati nella sottovoce 85287190 della stessa, purché siano privi di un videotuner [récepteur de signaux vidéophoniques] o di un «sintonizzatore video», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 52 e dispositivo)